stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/10/2011.
Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV entrano in vigore secondo quanto disposto dall'art. 119.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2024)
nascondi
  • Articoli
  • Le misure di prevenzione
    Titolo I
    LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI
    Capo I
    Le misure di prevenzione personali applicate dal questore
  • 1
  • 2
  • 3
  • Le misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria
    Sezione I
    Il procedimento applicativo
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • Le impugnazioni
  • 10
  • L'esecuzione
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI
    Capo I
    Il procedimento applicativo
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • Le impugnazioni
  • 27
  • La revocazione della confisca
  • 28
  • Rapporti con i procedimenti penali
  • 29
  • 30
  • Le misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • L'AMMINISTRAZIONE, LA GESTIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
    Capo I
    L'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • La gestione dei beni sequestrati e confiscati
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • La destinazione dei beni confiscati
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • Regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati
  • 50
  • 51
  • LA TUTELA DEI TERZI E I RAPPORTI CON LE PROCEDURE CONCORSUALI
    Capo I
    Disposizioni generali
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • Accertamento dei diritti dei terzi
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • Rapporti con le procedure concorsuali
  • 63
  • 64
  • 65
  • EFFETTI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
    Capo I
    Effetti delle misure di prevenzione
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • La riabilitazione
  • 70
  • Le sanzioni
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • Disposizioni finali
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia
    Capo I
    Disposizioni di carattere generale
  • 82
  • 83
  • Documentazione antimafia
  • 84
  • 85
  • 86
  • Comunicazioni antimafia
  • 87
  • 88
  • 89
  • Informazioni antimafia
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • Disposizioni concernenti gli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
  • 100
  • 101
  • Attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalitàorganizzata.
    Titolo I
    ATTIVITÀ INFORMATIVE ED INVESTIGATIVE NELLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
    Capo I
    Direzione distrettuale antimafia e Direzione nazionale antimafia
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata e Direzione investigativa antimafia
  • 107
  • 108
  • 109
  • L'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione penale complementare. Abrogazioni. Disposizioni transitorie e di coordinamento
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
Testo in vigore dal: 13-10-2011
al: 21-4-2017
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visti gli articoli 1 e 2  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136,
recante piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonche'  delega  al
Governo in materia di normativa antimafia; 
  Ritenuto di procedere all'esercizio di entrambe le deleghe  con  un
unico decreto legislativo; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 agosto 2011; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  giustizia  e  del   Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e  con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e
l'innovazione; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Soggetti destinatari 
 
  1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: 
    a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto,
abitualmente dediti a traffici delittuosi; 
    b) coloro che  per  la  condotta  ed  il  tenore  di  vita  debba
ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono  abitualmente,
anche in parte, con i proventi di attivita' delittuose; 
    c) coloro che per il loro comportamento  debba  ritenersi,  sulla
base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di  reati
che offendono o mettono in pericolo l'integrita' fisica o morale  dei
minorenni, la sanita', la sicurezza o la tranquillita' pubblica. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  76  e  87  della
          Costituzione: 
              "Art. 76. L'esercizio della  funzione  legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti." 
              L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro conferisce al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della  legge
          13 agosto 2010,  n.  136  (Piano  straordinario  contro  le
          mafie, nonche' delega al Governo in  materia  di  normativa
          antimafia.): 
              "Art. 1(Delega al Governo per l'emanazione di un codice
          delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) 
              1. Il Governo e' delegato ad adottare,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, un  decreto
          legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle
          misure di prevenzione. 
              2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato
          realizzando: 
              a) una completa ricognizione  della  normativa  penale,
          processuale  e  amministrativa  vigente   in   materia   di
          contrasto  della  criminalita'  organizzata,  ivi  compresa
          quella gia' contenuta nei  codici  penale  e  di  procedura
          penale; 
              b) l'armonizzazione della normativa di cui alla lettera
          a); 
              c) il coordinamento della normativa di cui alla lettera
          a) con le ulteriori disposizioni di cui alla presente legge
          e con la normativa di cui al comma 3; 
              d)  l'adeguamento   della   normativa   italiana   alle
          disposizioni adottate dall'Unione europea. 
              3. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1,
          previa ricognizione della normativa vigente in  materia  di
          misure di  prevenzione,  il  Governo  provvede  altresi'  a
          coordinare e  armonizzare  in  modo  organico  la  medesima
          normativa, anche con  riferimento  alle  norme  concernenti
          l'istituzione dell'Agenzia nazionale per  l'amministrazione
          e la destinazione dei beni sequestrati  e  confiscati  alla
          criminalita'  organizzata,  aggiornandola  e  modificandola
          secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
              a)  prevedere,  in   relazione   al   procedimento   di
          applicazione delle misure di prevenzione: 
              1) che l'azione di prevenzione possa essere  esercitata
          anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale; 
              2) che sia adeguata la  disciplina  di  cui  all'  art.
          23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646, e  successive
          modificazioni; 
              3)  che  le   misure   di   prevenzione   personali   e
          patrimoniali   possano   essere   richieste   e   approvate
          disgiuntamente   e,   per   le   misure   di    prevenzione
          patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosita' sociale
          del soggetto proposto per la loro applicazione  al  momento
          della richiesta della misura di prevenzione; 
              4) che le misure patrimoniali possano  essere  disposte
          anche in caso di morte del soggetto proposto  per  la  loro
          applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso  del
          procedimento, che esso prosegua nei confronti  degli  eredi
          o, comunque, degli aventi causa; 
              5) che venga definita in maniera organica la  categoria
          dei destinatari delle misure  di  prevenzione  personali  e
          patrimoniali,  ancorandone  la  previsione  a   presupposti
          chiaramente   definiti   e    riferiti    in    particolare
          all'esistenza di  circostanze  di  fatto  che  giustificano
          l'applicazione delle suddette misure di prevenzione e,  per
          le  sole  misure  personali,  anche  alla  sussistenza  del
          requisito  della  pericolosita'  del  soggetto;  che  venga
          comunque prevista  la  possibilita'  di  svolgere  indagini
          patrimoniali dirette  a  svelare  fittizie  intestazioni  o
          trasferimenti dei patrimoni o dei singoli beni; 
              6) che  il  proposto  abbia  diritto  di  chiedere  che
          l'udienza si svolga pubblicamente  anziche'  in  camera  di
          consiglio; 
              7) che l'audizione  dell'interessato  o  dei  testimoni
          possa avvenire  mediante  videoconferenza  ai  sensi  degli
          articoli 146-bis e 147-bis delle norme  di  attuazione,  di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
          di cui al decreto legislativo 28 luglio  1989,  n.  271,  e
          successive modificazioni; 
              8) quando viene richiesta la misura della confisca: 
              8.1) i casi e i modi in  cui  sia  possibile  procedere
          allo sgombero degli immobili sequestrati; 
              8.2) che il sequestro  perda  efficacia  se  non  viene
          disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di
          immissione    in    possesso    dei    beni    da     parte
          dell'amministratore giudiziario e, in caso di  impugnazione
          del provvedimento di confisca, se la corte d'appello non si
          pronuncia entro  un  anno  e  sei  mesi  dal  deposito  del
          ricorso; 
              8.3) che i termini di cui al numero 8.2) possano essere
          prorogati,  anche  d'ufficio,  con  decreto  motivato   per
          periodi di sei mesi, e per non piu' di due volte,  in  caso
          di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti; 
              9) che dopo  l'esercizio  dell'azione  di  prevenzione,
          previa autorizzazione del  pubblico  ministero,  gli  esiti
          delle indagini patrimoniali siano trasmessi  al  competente
          nucleo di polizia tributaria del  Corpo  della  guardia  di
          finanza a fini fiscali; 
              b) prevedere, in relazione alla misura  di  prevenzione
          della confisca dei beni, che: 
              1) la confisca possa  essere  disposta  in  ogni  tempo
          anche  se  i  beni  sono  stati  trasferiti   o   intestati
          fittiziamente ad altri; 
              2)  la  confisca  possa  essere  eseguita   anche   nei
          confronti di beni localizzati in territorio estero; 
              c)  prevedere  la   revocazione   della   confisca   di
          prevenzione definitiva, stabilendo che: 
              1) la revocazione possa essere richiesta: 
              1.1)  quando  siano  scoperte  nuove  prove   decisive,
          sopravvenute  in  epoca  successiva  alla  conclusione  del
          procedimento di prevenzione; 
              1.2) quando  i  fatti  accertati  con  sentenze  penali
          definitive,   sopravvenute   in   epoca   successiva   alla
          conclusione del procedimento di prevenzione,  escludano  in
          modo assoluto l'esistenza dei presupposti  di  applicazione
          della confisca; 
              1.3) quando  la  decisione  sulla  confisca  sia  stata
          motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base  di
          atti riconosciuti falsi, di falsita' nel giudizio ovvero di
          un fatto previsto dalla legge come reato; 
              2) la revocazione possa essere richiesta solo  al  fine
          di dimostrare il difetto  originario  dei  presupposti  per
          l'applicazione della misura di prevenzione; 
              3) la richiesta di revocazione sia proposta, a pena  di
          inammissibilita', entro sei  mesi  dalla  data  in  cui  si
          verifica uno dei casi  di  cui  al  numero  1),  salvo  che
          l'interessato dimostri di non averne avuto  conoscenza  per
          causa a lui non imputabile; 
              4)  in  caso   di   accoglimento   della   domanda   di
          revocazione,  la  restituzione  dei  beni  confiscati,   ad
          eccezione dei beni culturali di cui all' art. 10, comma  3,
          del codice dei beni culturali e del paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  e  successive
          modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati  di
          notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli  136  e
          seguenti del medesimo codice, e  successive  modificazioni,
          possa avvenire anche per equivalente, secondo criteri volti
          a determinarne il valore, quando i beni medesimi sono stati
          assegnati per finalita'  istituzionali  e  la  restituzione
          possa pregiudicare l'interesse pubblico; 
              d) prevedere che,  nelle  controversie  concernenti  il
          procedimento di prevenzione,  l'amministratore  giudiziario
          possa  avvalersi  dell'Avvocatura  dello   Stato   per   la
          rappresentanza e l'assistenza legali; 
              e) disciplinare  i  rapporti  tra  il  sequestro  e  la
          confisca di prevenzione e il sequestro  penale,  prevedendo
          che: 
              1) il sequestro e la confisca  di  prevenzione  possano
          essere disposti anche in relazione a beni gia' sottoposti a
          sequestro nell'ambito di un procedimento penale; 
              2) nel caso di contemporanea esistenza di un  sequestro
          penale e di un sequestro di  prevenzione  in  relazione  al
          medesimo bene, la custodia giudiziale  e  la  gestione  del
          bene sequestrato nel  procedimento  penale  siano  affidate
          all'amministratore   giudiziario   del   procedimento    di
          prevenzione, il quale  applica,  anche  con  riferimento  a
          detto bene, le disposizioni in materia di amministrazione e
          gestione previste dal decreto legislativo di cui  al  comma
          1, prevedendo altresi', a  carico  del  medesimo  soggetto,
          l'obbligo  di  trasmissione  di   copia   delle   relazioni
          periodiche anche al giudice del procedimento penale; 
              3) in relazione alla vendita, all'assegnazione  e  alla
          destinazione dei beni si applichino le norme relative  alla
          confisca divenuta definitiva per prima; 
              4) se la confisca di prevenzione definitiva  interviene
          prima della sentenza irrevocabile di condanna  che  dispone
          la confisca dei medesimi beni in sede penale, si proceda in
          ogni caso alla gestione, alla vendita,  all'assegnazione  o
          alla destinazione dei beni secondo le disposizioni previste
          dal decreto legislativo di cui al comma 1; 
              f) disciplinare la materia dei rapporti dei  terzi  con
          il procedimento di prevenzione, prevedendo: 
              1) la disciplina delle azioni esecutive intraprese  dai
          terzi  su  beni  sottoposti  a  sequestro  di  prevenzione,
          stabilendo tra l'altro il principio secondo  cui  esse  non
          possono  comunque  essere  iniziate   o   proseguite   dopo
          l'esecuzione del  sequestro,  fatta  salva  la  tutela  dei
          creditori in buona fede; 
              2)  la  disciplina  dei  rapporti  pendenti   all'epoca
          dell'esecuzione del sequestro, stabilendo  tra  l'altro  il
          principio che l'esecuzione dei  relativi  contratti  rimane
          sospesa fino a quando, entro  il  termine  stabilito  dalla
          legge   e,   comunque,   non    oltre    novanta    giorni,
          l'amministratore  giudiziario,  previa  autorizzazione  del
          giudice delegato, dichiara di subentrare nel  contratto  in
          luogo del proposto, assumendo tutti  i  relativi  obblighi,
          ovvero di risolvere il contratto; 
              3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti dei
          terzi  sui  beni  oggetto  di  sequestro  e   confisca   di
          prevenzione; e in particolare: 
              3.1) che i titolari  di  diritti  di  proprieta'  e  di
          diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto  di
          sequestro di prevenzione siano chiamati nel procedimento di
          prevenzione entro trenta giorni dalla  data  di  esecuzione
          del sequestro per svolgere le proprie deduzioni;  che  dopo
          la confisca, salvo il caso in cui dall'estinzione derivi un
          pregiudizio irreparabile, i diritti reali  o  personali  di
          godimento  sui  beni  confiscati  si   estinguano   e   che
          all'estinzione consegua il diritto alla  corresponsione  di
          un equo indennizzo; 
              3.2) che i titolari di diritti di credito  aventi  data
          certa anteriore al sequestro debbano, a pena di  decadenza,
          insinuare il proprio  credito  nel  procedimento  entro  un
          termine da stabilire, comunque  non  inferiore  a  sessanta
          giorni  dalla  data  in  cui  la   confisca   e'   divenuta
          definitiva, salva la possibilita' di  insinuazioni  tardive
          in caso di ritardo incolpevole; 
              3.3)  il  principio   della   previa   escussione   del
          patrimonio residuo del sottoposto, salvo che per i  crediti
          assistiti  da  cause  legittime  di  prelazione   su   beni
          confiscati, nonche' il principio del limite della  garanzia
          patrimoniale, costituito dal 70 per cento  del  valore  dei
          beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento; 
              3.4) che il credito non sia simulato o  in  altro  modo
          strumentale  all'attivita'  illecita  o  a  quella  che  ne
          costituisce il frutto o il reimpiego; 
              3.5)  un  procedimento  di  verifica  dei  crediti   in
          contraddittorio,  che  preveda  l'ammissione  dei   crediti
          regolarmente insinuati e la formazione di  un  progetto  di
          pagamento  degli  stessi   da   parte   dell'amministratore
          giudiziario; 
              3.6) la revocazione dell'ammissione del credito  quando
          emerga che essa e' stata  determinata  da  falsita',  dolo,
          errore essenziale di fatto o dalla  mancata  conoscenza  di
          documenti decisivi; 
              g) disciplinare  i  rapporti  tra  il  procedimento  di
          applicazione delle misure di  prevenzione  e  le  procedure
          concorsuali,  al  fine  di  garantire  i  creditori   dalle
          possibili  interferenze  illecite   nel   procedimento   di
          liquidazione  dell'attivo   fallimentare,   prevedendo   in
          particolare: 
              1) che i beni sequestrati o confiscati nel procedimento
          di prevenzione  siano  sottratti  dalla  massa  attiva  del
          fallimento e conseguentemente gestiti e  destinati  secondo
          le norme stabilite per il procedimento di prevenzione; 
              2)  che,  dopo  la  confisca  definitiva,  i  creditori
          insoddisfatti sulla massa  attiva  del  fallimento  possano
          rivalersi sul valore dei beni confiscati,  al  netto  delle
          spese sostenute per il procedimento di prevenzione; 
              3) che la verifica dei crediti relativi a beni  oggetto
          di sequestro o di  confisca  di  prevenzione  possa  essere
          effettuata  in  sede  fallimentare   secondo   i   principi
          stabiliti dal decreto legislativo di cui al comma 1; che se
          il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto
          l'intero  compendio   aziendale   dell'impresa   dichiarata
          fallita, nonche', nel caso di societa' di persone, l'intero
          patrimonio  personale  dei  soci  falliti   illimitatamente
          responsabili, alla verifica dei crediti si applichino anche
          le   disposizioni   previste   per   il   procedimento   di
          prevenzione; 
              4) che l'amministratore giudiziario possa  proporre  le
          azioni  di  revocatoria  fallimentare  con  riferimento  ai
          rapporti  relativi  ai  beni  oggetto   di   sequestro   di
          prevenzione; che, ove l'azione sia gia' stata proposta,  al
          curatore si sostituisca l'amministratore giudiziario; 
              5) che il pubblico  ministero,  anche  su  segnalazione
          dell'amministratore  giudiziario,   possa   richiedere   al
          tribunale  competente  la   dichiarazione   di   fallimento
          dell'imprenditore o dell'ente nei cui confronti e' disposto
          il procedimento di prevenzione patrimoniale e che versa  in
          stato di insolvenza; 
              6) che, se il sequestro o  la  confisca  sono  revocati
          prima  della  chiusura  del  fallimento,   i   beni   siano
          nuovamente attratti alla massa attiva; che, se il sequestro
          o  la  confisca  sono  revocati  dopo   la   chiusura   del
          fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso;  che,
          se il sequestro o la confisca intervengono dopo la  vendita
          dei beni, essi si eseguano su quanto eventualmente  residua
          dalla liquidazione; 
              h) disciplinare la tassazione dei redditi derivanti dai
          beni sequestrati, prevedendo che la stessa: 
              1)  sia  effettuata  con  riferimento  alle   categorie
          reddituali previste  dal  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917; 
              2)  sia  effettuata  in  via  provvisoria,  in   attesa
          dell'individuazione  del  soggetto  passivo   d'imposta   a
          seguito della confisca o della revoca del sequestro; 
              3) sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti
          dai beni sequestrati, sia applicata, da parte del sostituto
          d'imposta, l'aliquota stabilita dalle disposizioni  vigenti
          per le persone fisiche; 
              4) siano in ogni caso fatte salve le norme di tutela  e
          le procedure previste dal capo III del titolo I della parte
          seconda del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di
          cui al decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  e
          successive modificazioni; 
              i)  prevedere  una   disciplina   transitoria   per   i
          procedimenti di prevenzione in ordine ai  quali  sia  stata
          avanzata proposta o  applicata  una  misura  alla  data  di
          entrata in vigore del decreto legislativo di cui  al  comma
          1; 
              l) prevedere  l'abrogazione  espressa  della  normativa
          incompatibile con le disposizioni del  decreto  legislativo
          di cui al comma 1. 
              4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1,
          corredato di relazione tecnica, ai  sensi  dell'  art.  17,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' trasmesso
          alle Camere ai fini dell'espressione dei  pareri  da  parte
          delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
          i profili finanziari, che sono resi entro  sessanta  giorni
          dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso
          il termine di  cui  al  periodo  precedente  senza  che  le
          Commissioni  abbiano  espresso  i  pareri   di   rispettiva
          competenza, il decreto  legislativo  puo'  essere  comunque
          adottato. 
              5. Entro tre anni dalla data di entrata in  vigore  del
          decreto legislativo di cui al comma 1, nel  rispetto  delle
          procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti  dal
          presente articolo, il Governo  puo'  adottare  disposizioni
          integrative e correttive del decreto medesimo.". 
              "Art. 2 (Delega al Governo per  l'emanazione  di  nuove
          disposizioni in materia di documentazione antimafia) 
              1. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  un  anno
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  un
          decreto legislativo per la modifica e l'integrazione  della
          disciplina in materia di documentazione  antimafia  di  cui
          alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e di cui all' art. 4 del
          decreto legislativo 8 agosto 1994,  n.  490,  e  successive
          modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
          direttivi: 
              a) aggiornamento e semplificazione, anche sulla base di
          quanto stabilito dalla lettera f) del presente comma, delle
          procedure di rilascio della documentazione antimafia, anche
          attraverso la revisione dei casi di esclusione e dei limiti
          di valore oltre i quali le pubbliche amministrazioni e  gli
          enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o
          da altro ente pubblico e le  societa'  o  imprese  comunque
          controllate dallo  Stato  o  da  altro  ente  pubblico  non
          possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti e  i
          subcontratti di cui all' art.  10  della  legge  31  maggio
          1965, n. 575, e successive modificazioni, ne' rilasciare  o
          consentire le concessioni e le erogazioni di cui al  citato
          art. 10 della legge n. 575 del 1965, se non hanno acquisito
          complete  informazioni,  rilasciate  dal  prefetto,   circa
          l'insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro
          familiari conviventi  nel  territorio  dello  Stato,  delle
          cause di decadenza o di divieto previste dalla citata legge
          n. 575 del  1965,  ovvero  di  tentativi  di  infiltrazione
          mafiosa, di cui all'  art.  4  del  decreto  legislativo  8
          agosto 1994, n.  490,  e  successive  modificazioni,  nelle
          imprese interessate; 
              b) aggiornamento della  normativa  che  disciplina  gli
          effetti interdittivi conseguenti alle cause  di  decadenza,
          di divieto o al tentativo di infiltrazione mafiosa  di  cui
          alla   lettera   a),   accertati    successivamente    alla
          stipulazione, all'approvazione o  all'adozione  degli  atti
          autorizzatori di cui alla medesima lettera a); 
              c) istituzione di una banca  di  dati  nazionale  unica
          della documentazione  antimafia,  con  immediata  efficacia
          delle informative antimafia negative su tutto il territorio
          nazionale e con riferimento a tutti i rapporti, anche  gia'
          in essere, con  la  pubblica  amministrazione,  finalizzata
          all'accelerazione  delle  procedure   di   rilascio   della
          medesima documentazione e al  potenziamento  dell'attivita'
          di  prevenzione  dei  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa
          nell'attivita' d'impresa, con previsione della possibilita'
          di integrare la banca di dati medesima con dati provenienti
          dall'estero  e  secondo  modalita'   di   acquisizione   da
          stabilirsi, nonche' della possibilita' per  il  procuratore
          nazionale antimafia di accedere in ogni tempo alla banca di
          dati medesima; 
              d) individuazione dei dati da inserire nella  banca  di
          dati di cui alla  lettera  c),  dei  soggetti  abilitati  a
          implementare  la  raccolta  dei  medesimi   e   di   quelli
          autorizzati, secondo precise modalita',  ad  accedervi  con
          indicazione altresi' dei  codici  di  progetto  relativi  a
          ciascun lavoro, servizio o  fornitura  pubblico  ovvero  ad
          altri elementi idonei a identificare la prestazione; 
              e) previsione della possibilita' di accedere alla banca
          di dati di cui alla lettera c)  da  parte  della  Direzione
          nazionale antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti
          dall'art. 371-bis del codice di procedura penale; 
              f) individuazione, attraverso un  regolamento  adottato
          con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
          Ministro   della   giustizia,   con   il   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti  e  con  il  Ministro  dello
          sviluppo economico, delle diverse  tipologie  di  attivita'
          suscettibili  di   infiltrazione   mafiosa   nell'attivita'
          d'impresa per le quali, in relazione allo specifico settore
          d'impiego e alle situazioni ambientali che  determinano  un
          maggiore  rischio  di  infiltrazione  mafiosa,  e'   sempre
          obbligatoria    l'acquisizione     della     documentazione
          indipendentemente dal valore del  contratto,  subcontratto,
          concessione o erogazione, di cui all' art. 10  della  legge
          31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; 
              g) previsione dell'obbligo, per l'ente  locale  sciolto
          ai sensi  dell'  art.  143  del  testo  unico  delle  leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo  18  agosto  2000,   n.   267,   e   successive
          modificazioni, di acquisire,  nei  cinque  anni  successivi
          allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente
          alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di
          qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero  precedentemente
          al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione,  di  cui
          all' art.  10  della  legge  31  maggio  1965,  n.  575,  e
          successive  modificazioni,  indipendentemente  dal   valore
          economico degli stessi; 
              h) facolta', per gli enti  locali  i  cui  organi  sono
          stati sciolti ai sensi dell' art. 143 del testo unico delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
          legislativo  18  agosto  2000,   n.   267,   e   successive
          modificazioni, di deliberare, per un  periodo  determinato,
          comunque  non  superiore  alla   durata   in   carica   del
          commissario nominato, di  avvalersi  della  stazione  unica
          appaltante per lo svolgimento delle procedure  di  evidenza
          pubblica di competenza del medesimo ente locale; 
              i) facolta' per  gli  organi  eletti  in  seguito  allo
          scioglimento di cui all' art. 143  del  testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
          legislativo  18  agosto  2000,   n.   267,   e   successive
          modificazioni, di deliberare di avvalersi  per  un  periodo
          determinato, comunque non superiore alla durata  in  carica
          degli  stessi  organi  elettivi,   della   stazione   unica
          appaltante,  ove  costituita,  per  lo  svolgimento   delle
          procedure di evidenza pubblica di competenza  del  medesimo
          ente locale; 
              l)  previsione  dell'innalzamento  ad  un  anno   della
          validita' dell'informazione  antimafia  qualora  non  siano
          intervenuti mutamenti nell'assetto societario e  gestionale
          dell'impresa oggetto di informativa; 
              m)  introduzione  dell'obbligo,  a  carico  dei  legali
          rappresentanti degli  organismi  societari,  di  comunicare
          tempestivamente alla  prefettura-ufficio  territoriale  del
          Governo  che  ha  rilasciato  l'informazione  l'intervenuta
          modificazione   dell'assetto   societario   e    gestionale
          dell'impresa; 
              n)  introduzione   di   sanzioni   per   l'inosservanza
          dell'obbligo di cui alla lettera m). 
              2. All'attuazione dei principi e criteri  direttivi  di
          cui alla lettera c) del comma  1  si  provvede  nei  limiti
          delle risorse gia'  destinate  allo  scopo  a  legislazione
          vigente   nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'interno. 
              3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma  1
          e' trasmesso  alle  Camere  ai  fini  dell'espressione  dei
          pareri da parte delle Commissioni  parlamentari  competenti
          per materia, che  sono  resi  entro  quarantacinque  giorni
          dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso
          il termine di  cui  al  precedente  periodo  senza  che  le
          Commissioni  abbiano  espresso  i  pareri   di   rispettiva
          competenza, il decreto  legislativo  puo'  essere  comunque
          adottato. 
              4. Entro tre anni dalla data di entrata in  vigore  del
          decreto legislativo di cui al comma 1, nel  rispetto  delle
          procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti  dal
          presente articolo, il Governo  puo'  adottare  disposizioni
          integrative e correttive del decreto medesimo.".