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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 2011, n. 139

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, concernente il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, a norma dell'articolo 7-bis della legge 22 dicembre 1999, n. 512. (11G0180)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/2011
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 1-9-2011
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la  legge  22  dicembre  1999,  n.  512,  ed  in  particolare
l'articolo   7-bis,   come   introdotto   dall'articolo   2-ter   del
decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 28 novembre 2008, n. 186; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n.
284, recante regolamento di attuazione della legge 22 dicembre  1999,
n. 512, concernente il Fondo di rotazione per  la  solidarieta'  alle
vittime dei reati di tipo mafioso; 
  Ravvisata la necessita' di apportare  al  suddetto  regolamento  le
opportune modificazioni, al fine di dare attuazione alle disposizioni
di cui al predetto articolo 7-bis della citata legge n. 512 del 1999; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 29 ottobre 2010; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 dicembre 2010; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 maggio 2011; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri  della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze,  dello
sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
      Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 
                       28 maggio 2001, n. 284 
 
  1. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente  della  Repubblica
28 maggio 2001, n. 284, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 15-bis (Sospensione della ripetizione delle somme). - 1.  Non
si fa luogo alla revoca della  deliberazione  di  accoglimento  della
domanda e la ripetizione delle somme gia' liquidate dal  Comitato  e'
sospesa fino alla decisione definitiva  del  giudice  civile  quando,
dopo l'impugnazione della  sentenza  di  condanna  che  statuisce  il
pagamento  di  una  provvisionale  in  favore  delle   parti   civili
costituite, il giudice abbia dichiarato estinto il reato per la morte
del reo, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale. 
  Art. 15-ter (Casi particolari di revoca e riforma e di  ripetizione
delle somme). - 1. La deliberazione di accoglimento della domanda  e'
revocata  con  deliberazione  del  Comitato  e  si  fa   luogo   alla
ripetizione delle somme gia' corrisposte a  titolo  di  provvisionale
per effetto della sentenza di  condanna  penale,  quando  il  giudice
dell'impugnazione dichiari estinto il reato per la sopraggiunta morte
del reo, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale  e
l'azione di risarcimento esperita in sede civile  nei  confronti  dei
successori  del  reo,  si  sia  definitivamente   conclusa   con   la
soccombenza della vittima attrice o dei suoi successori. 
  2. La deliberazione di accoglimento della domanda e' riformata  con
deliberazione del Comitato e si fa luogo alla ripetizione per la sola
eccedenza  delle  somme  gia'  corrisposte  quando,  concorrendo   le
medesime circostanze di cui al comma 1,  l'azione  esperita  in  sede
civile nei confronti dei successori  del  reo  si  sia  conclusa  con
l'accoglimento parziale della domanda della  vittima  attrice  o  dei
suoi successori e sia stato statuito  a  titolo  di  risarcimento  un
importo inferiore a quello liquidato a titolo  di  provvisionale  per
effetto della sentenza di condanna penale.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 3 giugno 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Maroni, Ministro dell'interno 
 
                                Alfano, Ministro della giustizia 
 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Romani,   Ministro   dello   sviluppo
                                economico 
 
                                Sacconi, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2011 
Ministeri istituzionali, registro n. 15, foglio n. 373 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'art. 7-bis  della  legge  22
          dicembre 1999, n. 512 (Istituzione del Fondo  di  rotazione
          per  la  solidarieta'  alle  vittime  dei  reati  di   tipo
          mafioso): 
              «Art. 7-bis (Ulteriore regolamento di attuazione). - 1.
          Con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di
          entrata in vigore della  presente  disposizione,  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          su proposta del Ministro dell'interno, di  concerto  con  i
          Ministri della giustizia, dell'economia  e  delle  finanze,
          dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle
          politiche sociali, sono adottate le opportune modificazioni
          al regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 maggio 2001, n. 284, con norme che prevedono: 
                a) la sospensione, fino alla  decisione  del  giudice
          civile, della ripetizione delle somme  gia'  liquidate  dal
          Comitato  per  effetto  di  una  sentenza  di  condanna  al
          pagamento della provvisionale, nel caso in cui  il  giudice
          dell'impugnazione, ai sensi dell'art.  129  del  codice  di
          procedura penale, abbia dichiarato  estinto  il  reato  per
          morte del reo; 
                b) la ripetizione delle somme gia' elargite a  titolo
          di provvisionale,  quando,  a  seguito  di  estinzione  del
          reato, l'azione risarcitoria esperita in  sede  civile  nei
          confronti dei successori del reo si  sia  conclusa  con  la
          soccombenza della vittima attrice o dei suoi successori.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 28  maggio
          2001,  n.  284,  reca:  «Regolamento  di  attuazione  della
          legge 22 dicembre 1999, n. 512,  concernente  il  Fondo  di
          rotazione per la solidarieta' alle  vittime  dei  reati  di
          tipo mafioso». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  1,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.». 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  15  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 284 del 2011: 
              «Art. 15 (Revoca e riforma). - 1. La  deliberazione  di
          accoglimento della domanda e'  revocata  con  delibera  del
          Comitato: 
                a)  qualora,  a  seguito  di  specifico  giudizio  di
          revisione la sentenza di condanna di cui all'art. 4,  comma
          1, della legge, sia stata revocata con decisione passata in
          giudicato; 
                b) qualora in sede  di  definizione  dell'impugnativa
          della sentenza civile di  liquidazione  del  danno,  ovvero
          della   sentenza   di   condanna   al    pagamento    della
          provvisionale, sia venuto meno il  titolo  al  risarcimento
          concesso. 
              2. La deliberazione di accoglimento  della  domanda  e'
          riformata con delibera del  Comitato  qualora  in  sede  di
          definizione delle impugnative di cui al  comma  1,  lettera
          b),  sia  stato  modificato  l'ammontare  del  risarcimento
          dovuto. 
              3.  Ai  fini  di  quanto  previsto  nel  comma  2,   la
          cancelleria  del  giudice  competente  per  i  giudizi  ivi
          indicati,  avvisa  il  Comitato  dei  fatti  rilevanti  per
          l'adozione della deliberazione di revoca o di riforma. 
              4. Per l'esecuzione dei provvedimenti di  revoca  o  di
          riforma si osservano le disposizioni di cui all'art. 13.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  129  del  codice  di
          procedura penale: 
              «Art. 129  (Obbligo  della  immediata  declaratoria  di
          determinate cause di non punibilita'). - 1. In ogni stato e
          grado del processo, il giudice, il quale riconosce  che  il
          fatto non sussiste o che l'imputato non lo  ha  commesso  o
          che il fatto non costituisce reato o non e' previsto  dalla
          legge come reato ovvero che il reato e' estinto o che manca
          una condizione di procedibilita', lo  dichiara  di  ufficio
          con sentenza. 
              2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato  ma
          dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che
          l'imputato  non  lo  ha  commesso  o  che  il   fatto   non
          costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato,
          il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo
          a procedere con la formula prescritta.».