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DECRETO-LEGGE 12 luglio 2011, n. 107

Proroga ((delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonchè degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione)). Misure urgenti antipirateria. (11G0148)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/7/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2011, n. 130 (in G.U. 5/8/2011, n. 181).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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Testo in vigore dal: 6-8-2011
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  228,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n.  9,  recante  proroga
degli interventi di cooperazione  allo  sviluppo  e  a  sostegno  dei
processi  di  pace  e  di  stabilizzazione,  nonche'  delle  missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia; 
  Viste le risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) sulla situazione  in
Libia, adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi  di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi  di  pace  e  di
stabilizzazione e la proroga della partecipazione del personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali; 
  Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni volte ad assicurare  l'attuazione,  da  parte  italiana,
delle misure previste  dalle  citate  risoluzioni  del  Consiglio  di
sicurezza  delle  Nazioni  Unite,   nonche'   degli   interventi   di
cooperazione tecnica con la Repubblica di Panama  nel  settore  della
sicurezza; 
  Ritenuta infine la straordinaria necessita' ed urgenza  di  emanare
disposizioni volte al contrasto del fenomeno della pirateria, al fine
di garantire la sicurezza di  navigazione  del  naviglio  commerciale
nazionale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 luglio 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri degli  affari  esteri,  della  difesa,  dell'interno,  della
giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
                Iniziative in favore dell'Afghanistan 
 
  1. Per iniziative di cooperazione  in  favore  dell'Afghanistan  e'
autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e  fino  al  31  dicembre
2011,  la  spesa  di  ((euro  10.800.000))  ad   integrazione   degli
stanziamenti di  cui  alla  legge  26  febbraio  1987,  n.  49,  come
determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010,  n.
220 e di euro 1.000.000  per  la  partecipazione  italiana  al  Fondo
fiduciario della NATO destinato al sostegno  dell'esercito  nazionale
afghano e al fondo NATO -Russia Council per l'Afghanistan. 
  2. E' autorizzata, a decorrere dal  1°luglio  2011  e  fino  al  31
dicembre 2011, la  partecipazione  dell'Italia  ad  una  missione  di
stabilizzazione economica, sociale  e  umanitaria  in  Afghanistan  e
Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afghano e al  Governo
pakistano nello svolgimento delle attivita'  prioritarie  nell'ambito
del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali  e
nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione
si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma  1,
relativa alle iniziative di cooperazione. 
  3. Nell'ambito degli obiettivi e delle  finalita'  individuate  nel
corso dei colloqui internazionali e in particolare  nella  Conferenza
dei donatori dell'area, le attivita' operative  della  missione  sono
finalizzate  alla  realizzazione  di  iniziative  concordate  con  il
Governo pakistano ed afgano e destinate, tra l'altro: 
    a) al sostegno al settore sanitario ed educativo; 
    b) al sostegno istituzionale e tecnico; 
    c) al sostegno della piccola e  media  impresa,  con  particolare
riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan; 
    d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali. 
  4. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure  volte  ad
agevolare  l'intervento  di  organizzazioni   non   governative   che
intendano operare in Pakistan e in Afghanistan  per  fini  umanitari.
((Nell'ambito  di   tali   misure   si   provvede,   altresi',   alla
realizzazione di una "Casa della  societa'  civile"  a  Kabul,  quale
centro  culturale  per  lo  sviluppo  di  rapporti  tra  l'Italia   e
l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della conferenza
regionale di cui  all'articolo  1,  comma  4,  del  decreto-legge  1°
gennaio 2010, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
marzo 2010, n. 30)). 
  5. A valere sulla autorizzazione di spesa di ((euro 10.800.000)) di
cui al comma 1, il Ministero  degli  affari  esteri  puo'  inviare  o
reclutare  in  loco  personale  presso  la  sede  della  cooperazione
italiana ad Herat, sotto il coordinamento dell'Unita' tecnica locale,
di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, istituita
alle dipendenze della Ambasciata d'Italia a Kabul. 
  6. Nell'ambito delle operazioni internazionali  di  gestione  delle
crisi, per le esigenze  operative  e  di  funzionamento  dell'Ufficio
della NATO Senior Civilian Representative a Herat, e' autorizzata,  a
decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa  di
euro 24.000.