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DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 2011, n. 68

Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonchè di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. (11G0112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/05/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
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vigente al 02/12/2022
Testo in vigore dal: 27-5-2011
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti  gli  articoli  76,  87,  quinto  comma,  117  e  119   della
Costituzione; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo  in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 7 ottobre 2010; 
  Vista l'intesa sancita in sede di  Conferenza  unificata  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
riunione del 16 dicembre 2010; 
  Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del
federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio  2009,
n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamentari  competenti  per  le
conseguenze di carattere finanziario della Camera dei Deputati e  del
Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 marzo 2011; 
  Su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del
Ministro per le riforme per  il  federalismo,  del  Ministro  per  la
semplificazione normativa e  del  Ministro  per  i  rapporti  con  le
regioni e per la coesione territoriale, di concerto  con  i  Ministri
dell'interno, della  salute  e per  la  pubblica  amministrazione   e
l'innovazione; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Le disposizioni del  presente  capo  assicurano  l'autonomia  di
entrata  delle  regioni  a  statuto  ordinario   e   la   conseguente
soppressione di trasferimenti statali. 
  2. Le medesime disposizioni individuano le compartecipazioni  delle
regioni a statuto ordinario  al  gettito  di  tributi  erariali  e  i
tributi delle regioni a statuto  ordinario,  nonche'  disciplinano  i
meccanismi perequativi che costituiscono le  fonti  di  finanziamento
del complesso delle spese delle stesse regioni. 
  3. Il gettito delle fonti di finanziamento di cui  al  comma  2  e'
senza vincolo di destinazione. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.