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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 gennaio 2011, n. 51

Modifiche al regolamento recante norme per l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329. (11G0093)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/05/2011
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Testo in vigore dal: 11-5-2011
 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 3, commi da 190 a 193,  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662, che prevede l'istituzione di un organismo di  controllo
degli enti non commerciali e delle organizzazioni  non  lucrative  di
utilita' sociale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  26
settembre  2000  con  il  quale  e'   stato   istituito,   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 190, della predetta legge  n.  662  del  1996,
l'organismo  di  controllo  sugli  enti  non  commerciali   e   sulle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale  denominato  Agenzia
per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale; 
  Visto, in particolare, l'articolo 3,  comma  192-bis  della  citata
legge n. 662 del 1996, aggiunto  dall'articolo  14,  comma  2,  della
legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale prevede che  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle
finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la  solidarieta'
sociale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge
23 agosto 1988, n. 400,  sono  stabiliti  la  sede,  l'organizzazione
interna, il funzionamento, il numero  dei  componenti  e  i  relativi
compensi, i poteri e  le  modalita'  di  finanziamento  del  predetto
organismo di controllo; 
  Visto l'articolo 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo
2001, n. 329, concernente il «Regolamento recante norme per l'Agenzia
per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale»; 
  Vista la delibera del Consiglio dell'Agenzia del 24 settembre 2007,
concernente la proposta di modifica della denominazione  da  «Agenzia
per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale» in  «Agenzia
per il terzo settore», al  fine  di  rendere  la  denominazione  piu'
adeguata alle competenze attribuite che includono  tutti  i  soggetti
portatori di interessi del terzo settore; 
  Vista la relazione annuale dell'Agenzia per le  organizzazioni  non
lucrative  di  utilita'  sociale  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri per l'anno 2009, redatta ai sensi dell'articolo 2, comma  2,
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo  2001,
n.  329,  laddove  si  evidenziano  alcune  criticita'  relativamente
all'attuale assetto organizzativo e ai poteri dell'agenzia medesima; 
  Ritenuto  che,  al  fine  di  garantire  il  funzionamento  ed   il
conseguimento degli  obiettivi  istituzionali  dell'Agenzia  previsti
dalla legge n. 662 del 1996, e' necessario provvedere  alla  modifica
del citato decreto n. 329  del  2001,  con  particolare  riguardo  ai
poteri  e  alla  composizione  dell'Agenzia  medesima,  nonche'  alla
modifica della denominazione  prevista  dal  citato  decreto  del  26
settembre 2000; 
  Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti  fra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso
nella seduta dell'8 luglio 2010; 
  Udito il parere n. 3661/2010 del  Consiglio  di  Stato  reso  dalla
sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  20
settembre 2010; 
  Ritenuto di accogliere l'osservazione formulata  dal  Consiglio  di
Stato  nel  predetto  parere   n.   3661/2010,   relativamente   alla
proporzione fra il numero dei componenti dell'organo e quello  minimo
necessario per  chiedere  la  convocazione  del  collegio  e  per  la
validita'  delle  deliberazioni,  prevedendo   dunque   che   risulti
sufficiente, ai predetti fini, la presenza di due componenti; 
  Ritenuto  di  non  poter  accogliere  le   ulteriori   osservazioni
formulate dal Consiglio di Stato  nel  parere  n.  3661/2010  per  le
seguenti considerazioni: 
    quanto alla modifica  della  denominazione  da  «Agenzia  per  le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale» ad «Agenzia per  il
terzo settore» appare preferibile  adottare  la  nuova  denominazione
che, pur non essendo pienamente  esaustiva  dei  soggetti  sui  quali
l'agenzia esercita il controllo, e'  comunque  piu'  appropriata  con
riferimento a tutti i  soggetti  portatori  di  interessi  del  terzo
settore, inteso come l'ambito  in  cui  agiscono  soggetti  giuridici
collettivi privati che, senza scopo di lucro, svolgono  attivita'  di
utilita' sociale; 
    quanto al riferimento della prima  applicazione  del  regolamento
per   la   individuazione   del   personale   utilizzabile   presente
nell'articolo 9 del  decreto  n.  329  del  2001  appare  preferibile
mantenere l'attuale formulazione, atteso che, fintanto che non  venga
determinata  la  dotazione  organica  dell'agenzia   con   l'adeguato
strumento normativo di rango superiore al presente  decreto,  la  sua
eliminazione comporterebbe incertezza applicativa sulla  possibilita'
di utilizzazione di personale di altre amministrazioni; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Denominazione dell'Agenzia 
 
  1. L'agenzia  per  le  organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
sociale, istituita con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 26 settembre 2000, assume la denominazione di  «Agenzia  per
il terzo settore». 
  2. La denominazione «Agenzia per il terzo settore» sostituisce,  ad
ogni effetto e ovunque presente, la  denominazione  «Agenzia  per  le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle quali  e'  operante  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il testo dell'art. 3, commi da 190 a 193, della legge
          23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica), e' il seguente: 
              «190. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su  proposta  dei  Ministri  delle  finanze,  del
          lavoro e della previdenza sociale  e  per  la  solidarieta'
          sociale, da emanare entro il 31 dicembre 1997, e' istituito
          un organismo di controllo. 
              191. L'organismo di controllo opera sotto la  vigilanza
          del Presidente del Consiglio dei ministri  e  del  Ministro
          delle finanze e garantisce, anche con emissione  di  pareri
          obbligatori e  vincolanti,  l'uniforme  applicazione  della
          normativa  sui  requisiti  soggettivi  e   sull'ambito   di
          operativita' rilevante per gli enti di cui ai commi  186  e
          188. L'organismo di controllo e'  tenuto  a  presentare  al
          Parlamento apposita relazione  annuale;  e'  investito  dei
          piu' ampi poteri di indirizzo, promozione e  ispezione  per
          la  corretta  osservanza  della  disciplina  legislativa  e
          regolamentare in materia di  terzo  settore.  Puo'  inoltre
          formulare proposte di modifica della normativa  vigente  ed
          adottare provvedimenti di irrogazione di  sanzioni  di  cui
          all'art. 28 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. 
              192. L'organismo di controllo ha, altresi', il  compito
          di assicurare la tutela da  abusi  da  parte  di  enti  che
          svolgono attivita' di raccolta di fondi e di sollecitazione
          della fede  pubblica  attraverso  l'impiego  dei  mezzi  di
          comunicazione. 
              192-bis. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri, su  proposta  dei  Ministri  delle  finanze,  del
          lavoro e della previdenza sociale  e  per  la  solidarieta'
          sociale, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988,  n.  400,  sono  stabiliti  la  sede,
          l'organizzazione interna, il funzionamento, il  numero  dei
          componenti e i relativi compensi, i poteri e  le  modalita'
          di finanziamento dell'organismo  di  controllo  di  cui  al
          comma 190. 
              193.  Alle  minori  entrate  derivanti  dall'attuazione
          delle misure previste dai commi 186 e 188, che non potranno
          superare lire 100 miliardi  per  l'anno  1997  e  lire  300
          miliardi per gli anni 1998 e 1999, si  fa  fronte  mediante
          quota  parte  dei   maggiori   introiti   derivanti   dalle
          disposizioni dei commi da 1 a 192.». 
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il testo dell'art. 14, della legge 13 maggio 1999, n.
          133   (Disposizioni    in    materia    di    perequazione,
          razionalizzazione e federalismo fiscale), e' il seguente: 
              «14. (Organismo di controllo degli enti non commerciali
          e delle ONLUS). - 1. (Omissis). 
              2. (Omissis). 
              3.  L'onere  derivante  dal  presente  articolo  dovra'
          essere contenuto entro il tetto massimo di lire 5  miliardi
          annue a decorrere dal 1999; ad esso  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini  del  bilancio  triennale  1999-2001,  nell'ambito  di
          previsione  dell'unita'  previsionale  di  base  di   parte
          corrente «Fondo speciale» dello  stato  di  previsione  del
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica,    allo    scopo    parzialmente     utilizzando
          l'accantonamento relativo ala presidenza del Consiglio  dei
          ministri. Il Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica e' autorizzato ad  apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 
              - Il testo dell'art. 6, comma 5, del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge
          30 luglio 2010,  n.  122  (Misure  urgenti  in  materia  di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
          e' il seguente: 
              «5. Fermo restando quanto previsto dall'art.  7,  tutti
          gli  enti  pubblici,  anche  economici,  e  gli   organismi
          pubblici,  anche  con  personalita'  giuridica  di  diritto
          privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi  statuti
          al fine di assicurare che, a decorrere  dal  primo  rinnovo
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  gli  organi  di  amministrazione  e   quelli   di
          controllo, ove non gia' costituiti  in  forma  monocratica,
          nonche' il collegio dei revisori, siano  costituiti  da  un
          numero non superiore, rispettivamente, a  cinque  e  a  tre
          componenti. In  ogni  caso,  le  Amministrazioni  vigilanti
          provvedono all'adeguamento  della  relativa  disciplina  di
          organizzazione, mediante i regolamenti di cui  all'art.  2,
          comma 634, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  con
          riferimento  a  tutti  gli  enti  ed   organismi   pubblici
          rispettivamente  vigilati,  al  fine   di   apportare   gli
          adeguamento  previsti  ai  sensi  del  presente  comma.  La
          mancata   adozione   dei   provvedimenti   di   adeguamento
          statutario o di organizzazione previsti dal presente  comma
          nei termini indicati determina responsabilita'  erariale  e
          tutti gli atti adottati dagli organi  degli  enti  e  degli
          organismi  pubblici  interessati  sono  nulli.  Agli   enti
          previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
          dall'art. 7, comma 6.». 
              - Il  testo  dell'art.2,  comma  2,  del  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n.329,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2001,  n.190,
          e' il seguente: 
              «2. Entro il 1° marzo di ogni anno l'agenzia  trasmette
          al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  una  relazione
          sull'attivita' svolta l'anno precedente. Tale relazione  e'
          presentata al Parlamento entro il 30 marzo.».