stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 2011, n. 41

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonchè benefici economici e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99. (11G0084)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/04/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2011)
nascondi
Testo in vigore dal:  28-4-2011

Art. 24

Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo n. 31
del 2010
1. Nella rubrica del titolo III del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "e delle relative misure compensative" sono sostituite dalle seguenti: "e dei relativi benefici economici".
2. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "realizzazione del Centro di studi e sperimentazione" sono sostituite dalle seguenti: "realizzazione di un Centro di studi e sperimentazione".
3. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "dal finanziamento delle" sono sostituite dalle seguenti: "dalla componente tariffaria che finanzia le".
4. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Nell'ambito del Parco Tecnologico, i programmi di ricerca e le azioni di sviluppo condotti da Sogin S.p.A e funzionali alle attività di decommissioning e alla gestione dei rifiuti radioattivi sono finanziati dalla componente tariffaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n 83.".
Note all'art. 24:
- Si riporta il testo della rubrica del Titolo III del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto:
(Procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi, del Parco Tecnologico e dei relativi benefici economici.)
- Si riporta il testo dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto:
Art. 25 (Deposito nazionale e Parco tecnologico) - 1.
Sono soggetti alle disposizioni del presente Titolo la localizzazione, la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale di cui all'articolo 2, lettera i), nell'ambito del Parco Tecnologico di cui al presente articolo, ferme restando le altre disposizioni normative e prescrizioni tecniche vigenti in materia.
2. Il Parco Tecnologico è dotato di strutture comuni per i servizi e per le funzioni necessarie alla gestione di un sistema integrato di attività operative, di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico, di infrastrutture tecnologiche per lo svolgimento di attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato, tra cui la caratterizzazione, il trattamento, il condizionamento e lo stoccaggio nonché lo svolgimento, secondo modalità definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di tutte le attività di ricerca, di formazione e di sviluppo tecnologico connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e alla radioprotezione.
3. La Sogin S.p.A. realizza il Parco Tecnologico, ed in particolare il Deposito Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto, con i fondi provenienti dalla componente tariffaria che finanzia le attività di competenza. Sulla base di accordi tra il Governo, la Regione, gli enti locali interessati, nonché altre amministrazioni e soggetti privati, possono essere stabilite ulteriori e diverse fonti di finanziamento per la realizzazione di un Centro di studi e sperimentazione.