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DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2011, n. 35

((Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.))

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/04/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2021)
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vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 31-12-2021
aggiornamenti all'articolo
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2008/96/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  19  novembre  2008,  relativa  alla  gestione  della
sicurezza delle infrastrutture stradali; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee e, in particolare, l'articolo 1  e  l'allegato
B; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 13 dicembre 2010; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 25 gennaio 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 marzo 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri, dell'economia e  delle  finanze,  della
giustizia, dell'interno, per i rapporti  con  le  regioni  e  per  la
coesione territoriale e  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
              (( (Oggetto e ambito di applicazione). )) 
 
  ((1. Il presente decreto detta  disposizioni  per  l'istituzione  e
l'attuazione di procedure relative alle valutazioni di impatto  sulla
sicurezza stradale per i progetti  di  infrastruttura,  ai  controlli
sulla sicurezza stradale, alle ispezioni di sicurezza stradale e alle
valutazioni della sicurezza stradale a livello di rete. 
  2. Il presente decreto si applica alle strade che fanno parte della
rete stradale transeuropea, alle autostrade e alle strade principali,
siano esse in fase di progettazione, in costruzione o gia' aperte  al
traffico. 
  3. Il presente decreto si applica anche alle strade e  ai  progetti
di infrastrutture stradali diverse da  quelle  di  cui  al  comma  2,
situati nelle aree extraurbane, che non sono serventi aree  pubbliche
o private che li costeggiano e che hanno usufruito di finanziamenti a
valere su risorse stanziate dall'Unione europea, ad  eccezione  delle
strade non aperte al  traffico  automobilistico  generale,  quali,  a
titolo esemplificativo, le piste ciclabili, ovvero delle  strade  non
destinate al traffico generale, quali, a titolo  esemplificativo,  le
strade di accesso a siti industriali, agricoli o forestali. 
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2025 il presente decreto  si  applica
anche alle altre strade appartenenti alla rete di interesse nazionale
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a-quater), diverse da  quelle
di cui al comma 2, a prescindere dal fatto che, a decorrere  da  tale
data, le stesse siano in fase di progettazione, in costruzione o gia'
aperte al traffico. 
  5. Entro il 17 dicembre 2021 il Ministero  delle  infrastrutture  e
della  mobilita'  sostenibili  trasmette  alla  Commissione   europea
l'elenco delle autostrade e  delle  strade  principali  presenti  sul
territorio nazionale, e comunica  eventuali  modifiche  delle  stesse
successivamente intervenute.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e
della  mobilita'  sostenibili  comunica  altresi'  alla   Commissione
europea, entro il 30 giugno 2024, l'elenco delle  strade  di  cui  al
comma 4. Ogni ulteriore successiva modifica dell'elenco delle  strade
e'  comunicata  alla  Commissione   europea   dal   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili 
  6. Entro e non oltre il 31 dicembre 2024, le regioni e le  province
autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dal  presente  decreto,
anche in relazione all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1,
paragrafo 4, della direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 19 novembre 2008, dettano la disciplina riguardante la
gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di  competenza
delle regioni e degli enti locali, non gia' ricomprese tra quelle  di
cui  ai  commi  2  e  3,  con  particolare  riferimento  alle  strade
finanziate totalmente o parzialmente a valere  su  risorse  stanziate
dall'Unione europea. 
  7. Il presente decreto non  si  applica  alle  strade  in  gallerie
stradali  che  rientrano  nel  campo  di  applicazione  del   decreto
legislativo 5 ottobre 2006, n. 264.))