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DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2010, n. 274

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria. (11G0049)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2016)
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Testo in vigore dal: 17-3-2011
al: 29-6-2016
aggiornamenti all'articolo
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che approva lo
statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia; 
  Visto l'articolo 2, comma 283, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
1°  aprile  2008,  concernente  le  modalita'  e  i  criteri  per  il
trasferimento  al  Servizio  sanitario   nazionale   delle   funzioni
sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e  delle
attrezzature  e  dei  beni  strumentali   in   materia   di   sanita'
penitenziaria; 
  Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo  65  dello
statuto speciale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 ottobre 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione
territoriale,  di  concerto   con   i   Ministri   della   giustizia,
dell'economia e  delle  finanze,  della  salute  e  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Ambito operativo 
 
  1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 5,  comma
1, numero 16), della legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1
(Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia  Giulia),  le
modalita', i criteri e le procedure per il trasferimento al  Servizio
sanitario della  Regione  delle  funzioni  sanitarie,  delle  risorse
finanziarie, dei rapporti di lavoro,  delle  attrezzature,  arredi  e
beni strumentali relativi alla sanita' penitenziaria. 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              -  Il  testo  dell'art.  65  dello   statuto   speciale
          approvato con la legge costituzionale 31 gennaio  1963,  n.
          1,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  29  del  1°
          febbraio 1963, e' il seguente: 
              «Art.  65.  -  Con  decreti  legislativi,  sentita  una
          commissione paritetica di  sei  membri,  nominati  tre  dal
          Governo della Repubblica e tre consiglio regionale, saranno
          stabilite le norme di attuazione  del  presente  statuto  e
          quelle  relative   al   trasferimento   all'amministrazione
          regionale degli  uffici  statali  che  nel  Friuli  Venezia
          Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.». 
              - Si riporta il comma 283 dell'art. 2  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  28
          dicembre 2007, n. 300, S.O.; 
              «283. Al fine di dare completa attuazione  al  riordino
          della medicina penitenziaria di cui al decreto  legislativo
          22  giugno  1999,  n.  230,  e  successive   modificazioni,
          comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali
          minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle  comunita'
          e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          su proposta del Ministro della salute e del Ministro  della
          giustizia, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e  con  il  Ministro  per  le  riforme  e  le
          innovazioni nella pubblica amministrazione, di  intesa  con
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di  assistenza
          previsti  dalla  legislazione  vigente  e   delle   risorse
          finanziarie di cui alla lettera c): 
                a) il trasferimento al Servizio  sanitario  nazionale
          di tutte le  funzioni  sanitarie  svolte  dal  Dipartimento
          dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della
          giustizia  minorile  del  Ministero  della  giustizia,  ivi
          comprese quelle  concernenti  il  rimborso  alle  comunita'
          terapeutiche delle spese sostenute per il mantenimento,  la
          cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo
          96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          successive  modificazioni,  e  per  il  collocamento  nelle
          medesime comunita' dei  minorenni  e  dei  giovani  di  cui
          all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989,  n.
          272, disposto dall'autorita' giudiziaria; 
                b)  le  modalita'  e   le   procedure,   secondo   le
          disposizioni vigenti in materia, previa  concertazione  con
          le organizzazioni sindacali  maggiormente  rappresentative,
          per il trasferimento al Servizio  sanitario  nazionale  dei
          rapporti di  lavoro  in  essere,  anche  sulla  base  della
          legislazione speciale vigente,  relativi  all'esercizio  di
          funzioni    sanitarie    nell'ambito    del    Dipartimento
          dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della
          giustizia  minorile  del  Ministero  della  giustizia,  con
          contestuale  riduzione  delle   dotazioni   organiche   dei
          predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle  unita'
          di personale di  ruolo  trasferite  al  Servizio  sanitario
          nazionale; 
                c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale  per
          il successivo riparto tra le regioni e le province autonome
          di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie,  valutate
          complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno  2008,
          in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto  a  147,8
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 a  valere  sullo
          stato di previsione del Ministero della giustizia e  quanto
          a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15  milioni  di  euro
          per l'anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere  dall'anno
          2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della
          salute; 
                d) il trasferimento delle attrezzature, degli  arredi
          e dei  beni  strumentali  di  proprieta'  del  Dipartimento
          dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della
          giustizia minorile del Ministero della giustizia  afferenti
          alle attivita' sanitarie; 
                e) i criteri per la ripartizione tra le regioni e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  delle  risorse
          finanziarie complessive, come individuate alla lettera  c),
          destinate alla sanita' penitenziaria.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          1° aprile 2008 (Modalita' e criteri per il trasferimento al
          Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie,  dei
          rapporti di  lavoro,  delle  risorse  finanziarie  e  delle
          attrezzature e  beni  strumentali  in  materia  di  sanita'
          penitenziaria) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          maggio 2008, n. 126. 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1 della citata
          legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1: 
              «Art. 5 -  1.  Con  l'osservanza  dei  limiti  generali
          indicati  nell'art.  4  ed  in  armonia  con   i   principi
          fondamentali  stabiliti  dalle  leggi  dello  Stato   nelle
          singole materie, la Regione ha potesta'  legislativa  nelle
          seguenti materie: 
                1) 
                2) disciplina del referendum previsto negli artt. 7 e
          33; 
                3)  istituzione   di   tributi   regionali   prevista
          nell'art. 51; 
                4) disciplina dei  controlli  previsti  nell'articolo
          60; 
                5) 
                6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; 
                7)  disciplina  dei  servizi  pubblici  di  interesse
          regionale ed assunzione di tali servizi; 
                8) ordinamento delle Casse di risparmio, delle  Casse
          rurali; degli Enti aventi carattere locale o regionale  per
          i finanziamenti delle attivita' economiche nella Regione; 
                9) istituzione e ordinamento  di  Enti  di  carattere
          locale o regionale per lo studio di programmi  di  sviluppo
          economico; 
                10) miniere, cave e torbiere; 
                11)  espropriazione   per   pubblica   utilita'   non
          riguardanti opere a carico dello Stato; 
                12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della
          Regione; 
                13) polizia locale, urbana e rurale; 
                14) utilizzazione delle acque pubbliche,  escluse  le
          grandi derivazioni; opere idrauliche di 4ª e 5ª categoria; 
                15) istruzione artigiana e  professionale  successiva
          alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica; 
                16)  igiene  e  sanita',  assistenza   sanitaria   ed
          ospedaliera, nonche' il  recupero  dei  minorati  fisici  e
          mentali; 
                17)  cooperazione,  compresa   la   vigilanza   sulle
          cooperative; 
                18) edilizia popolare; 
                19) toponomastica; 
                20) servizi antincendi; 
                21) annona; 
                22) opere di prevenzione  e  soccorso  per  calamita'
          naturali.».