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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2010, n. 248

Regolamento recante abrogazione espressa delle norme regolamentari vigenti che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, a norma dell'articolo 17, comma 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (10G0249)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2011
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal: 10-2-2011
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' del Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»; 
  Visto l'articolo 17, comma 4-ter della legge  23  agosto  1988,  n.
400, che  prevede  l'emanazione  di  regolamenti  di  riordino  delle
disposizioni regolamentari vigenti, di  ricognizione  di  quelle  che
sono state oggetto di abrogazione implicita e di abrogazione espressa
di quelle che hanno  esaurito  la  loro  funzione  o  sono  prive  di
effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete; 
  Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante «Semplificazione e
riassetto normativo per l'anno 2005», e successive modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 19 marzo 2010; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'Adunanza  del  20  settembre
2010; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 dicembre 2010; 
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione normativa; 
 
                   Emana il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Abrogazioni espresse 
 
  1. Dall'entrata in vigore  del  presente  decreto  le  disposizioni
regolamentari elencate  nell'allegato  al  presente  decreto  sono  o
restano abrogate ai sensi e  per  gli  effetti  dell'art.  17,  comma
4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  2.  Restano  comunque  fermi  gli  effetti  provvedimentali   delle
disposizioni  prive  di  effettivo   contenuto   normativo   elencate
nell'allegato al presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarO' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 13 dicembre 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                  Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
                 Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2011 
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 319 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle  disposizioni 
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle  disposizioni di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Riferimenti normativi: 
              L'art. 87 della Cost. cenferisce  al  Presidente  della
          Repubblica il potere di promulgare le leggi  ed  emanare  i
          decreti aventi valore di legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'art. 17,  commi  1  e  4-ter
          della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
          dell'attivitO' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri»,  pubblicato   in   Gazzetta
          Ufficiale del  12  settembre  1988,  n.  214,   supplemento
          ordinario. 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonchU dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o atti aventi forza  di  legge,  sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e) 
              2. 4-bis (omissis). 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - La legge 28 novembre 2005, n. 246, (Semplificazione e
          riassetto normativo per l'anno 2005)  e'  stata  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del  1°  dicembre  2005,  n.  280,
          supplemento ordinario.