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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 228

Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia. (10G0257)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2011, n. 9 (in G.U. 25/2/2011, n. 46).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/07/2011)
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Testo in vigore dal: 26-2-2011
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  6  luglio  2010,  n. 102, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  3  agosto 2010, n. 126, recante proroga
degli  interventi  di  cooperazione  allo  sviluppo  e a sostegno dei
processi  di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali
delle Forze armate e di polizia;
  Ritenuta   la   straordinaria   necessita'  e  urgenza  di  emanare
disposizioni  volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di
cooperazione  allo  sviluppo  e  a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione e la proroga della partecipazione del personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2010;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  degli  affari  esteri,  della  difesa,  dell'interno, della
giustizia  e  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con il
Ministro della salute;

                                EMANA
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

                Iniziative in favore dell'Afghanistan

  1.  Per  iniziative  di  cooperazione in favore dell'Afghanistan e'
autorizzata,  a  decorrere  dal  1°  gennaio 2011 e fino al 30 giugno
2011,  la spesa di euro 16.500.000 ad integrazione degli stanziamenti
di  cui  alla  legge  26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla
Tabella  C  allegata  alla  legge 13 dicembre 2010, n. 220, e di euro
1.500.000  per  la  partecipazione italiana al Fondo fiduciario della
NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afghano.
  2.  E'  autorizzata,  a  decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30
giugno  2011,  la  partecipazione  dell'Italia  ad  una  missione  di
stabilizzazione  economica,  sociale  e  umanitaria  in Afghanistan e
Pakistan  al fine di fornire sostegno al Governo afghano e al Governo
pakistano  nello  svolgimento delle attivita' prioritarie nell'ambito
del  processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e
nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione
si  provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1,
relativa alle iniziative di cooperazione.
  3.  Nell'ambito  degli  obiettivi e delle finalita' individuate nel
corso  dei  colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza
dei  donatori  dell'area,  le attivita' operative della missione sono
finalizzate  alla  realizzazione  di  iniziative  concordate  con ((i
Governi)) pakistano ed afgano e destinate, tra l'altro:
    a) al sostegno al settore sanitario ((ed educativo));
    b) al sostegno istituzionale e tecnico;
    c)  al  sostegno  della  piccola e media impresa, con particolare
riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;
    d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
  4.  Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, relativo alle
iniziative   di   cooperazione  allo  sviluppo,  si  provvede  ((alla
realizzazione  di  una  "Casa  della  societa' civile" a Kabul, quale
centro   culturale  per  lo  sviluppo  di  rapporti  tra  l'Italia  e
l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della conferenza
regionale  di  cui  all'articolo  1,  comma  4,  del decreto-legge 1°
gennaio  2010,  n.  1,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2010, n. 30)).
  5.  Il  Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad
agevolare   l'intervento   di   organizzazioni  non  governative  che
intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.
  6.  Nell'ambito  delle  operazioni internazionali di gestione delle
crisi,  per le esigenze operative e di funzionamento della componente
civile del Provincial Reconstruction Team in Herat, e' autorizzata, a
decorrere  dal  1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di
euro 24.244.