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DECRETO-LEGGE 26 novembre 2010, n. 196

Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. (10G0222)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/11/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 gennaio 2011, n. 1 (in G.U. 24/01/2011, n.18).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/2013)
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Testo in vigore dal: 26-6-2013
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerato  che  il  permanere  di  una  situazione   di   elevata
criticita' nel settore  dei  rifiuti  nel  territorio  della  regione
Campania impone di definire con urgenza misure atte ad assicurare  lo
smaltimento dei rifiuti urbani senza soluzione di continuita'; 
  Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni  per  accelerare  la  realizzazione   di   impianti   di
termovalorizzazione dei  rifiuti  ed  incrementare  i  livelli  della
raccolta differenziata; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 novembre 2010; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia
e delle finanze; 
 
                              E M A N A 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
Impiantistica ed  attivita'  di  gestione  del  ciclo  integrato  dei
                               rifiuti 
 
  1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 23  maggio  2008,  n.
90, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
le parole: "Andretta (AV) - localita' Pero Spaccone (Formicoso)",  "e
localita' Cava Vitiello",  ";  Caserta  -  localita'  Torrione  (Cava
Mastroianni)" e "; Serre (Sa) - localita' Valle della Masseria"  sono
soppresse. 
  2. Al fine di  garantire  la  realizzazione  urgente  dei  siti  da
destinare a discarica,  nonche'  ad  impianti  di  trattamento  o  di
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il  Presidente  della
Regione, ferme le procedure amministrative e gli atti gia'  posti  in
essere, procede, sentiti le Province e gli enti  locali  interessati,
alla  nomina,  per  la  durata  massima  di  ((trentasei))  mesi,  di
commissari  straordinari,  da  individuare  fra  il  personale  della
carriera prefettizia o fra i magistrati  ordinari,  amministrativi  o
contabili  o  fra  gli  avvocati  dello  Stato  o  fra  i  professori
universitari ordinari con  documentata  e  specifica  competenza  nel
settore dell'impiantistica di trattamento dei  rifiuti,  che  abbiano
adeguate competenze tecnico-giuridiche,  i  quali,  con  funzioni  di
amministrazione    aggiudicatrice,    individuano     il     soggetto
aggiudicatario sulla base delle previsioni di cui all'articolo 57 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e provvedono  in  via  di
somma  urgenza  ad  individuare  le  aree  occorrenti,  assumendo  le
necessarie determinazioni,  anche  ai  fini  dell'acquisizione  delle
disponibilita' delle aree medesime, e conseguendo le autorizzazioni e
le certificazioni pertinenti. All'individuazione ed espropriazione di
ulteriori aree dove realizzare siti da destinare  a  discarica  anche
tra le cave abbandonate o dismesse con priorita' per quelle acquisite
al patrimonio pubblico, nonche' alla conseguente attivazione ed  allo
svolgimento  di  tutte  le  attivita'  finalizzate  a  tali  compiti,
provvede, sentiti le province e i comuni interessati, il  commissario
straordinario individuato, ai sensi del periodo  precedente,  fra  il
personale  della  carriera  prefettizia  anche  esercitando  in   via
sostitutiva le funzioni attribuite in materia ai predetti enti ed  in
deroga agli strumenti urbanistici vigenti,  nonche'  operando  con  i
poteri e potendosi avvalere delle deroghe di  cui  agli  articoli  2,
commi 1, 2 e 3, e 18,  del  decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  123,
ferme restando le procedure di aggiudicazione di cui al primo periodo
del presente comma, con oneri a carico dell'aggiudicatario. In deroga
alle disposizioni relative alla  valutazione  di  impatto  ambientale
(VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  nonche'
alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione
relativa  all'apertura  delle  discariche   e   all'esercizio   degli
impianti, i commissari straordinari  di  cui  al  primo  periodo  del
presente  comma  procedono  alla  convocazione  della  conferenza  di
servizi, che e' tenuta a rilasciare il proprio  parere  entro  e  non
oltre quindici giorni dalla  convocazione.  Qualora  il  parere  reso
dalla conferenza di servizi non intervenga nei termini  previsti  dal
presente comma, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, si esprime in ordine  al  rilascio  della
VIA entro i sette giorni successivi. La  procedura  per  il  rilascio
dell'autorizzazione  integrata  ambientale   per   l'apertura   delle
discariche  e  l'esercizio  degli  impianti  di  cui  alla   presente
disposizione e' coordinata nell'ambito del procedimento di VIA  e  il
provvedimento finale fa luogo  anche  dell'autorizzazione  integrata.
Qualora il parere reso dalla conferenza di servizi sia  negativo,  il
Consiglio dei ministri si esprime entro i  sette  giorni  successivi.
Tutti i commissari di cui al presente comma svolgono,  in  luogo  del
Presidente della regione Campania, le  funzioni  gia'  attribuite  al
Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del  decreto-legge  23
maggio 2008, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
luglio 2008, n. 123, avvalendosi, per l'attuazione delle disposizioni
contenute nel presente comma, degli  uffici  della  Regione  e  delle
Province interessate, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica  e  nei  limiti  delle  risorse   allo   scopo   finalizzate
nell'ambito  dei  bilanci  degli  enti  interessati.  I  termini  dei
procedimenti  relativi   al   rilascio   delle   autorizzazioni,   di
certificazioni e di nulla osta, pertinenti  all'individuazione  delle
aree di cui al primo periodo del presente comma,  sono  ridotti  alla
meta'. 
  2-bis. Al fine di garantire la realizzazione  urgente  di  impianti
nella regione Campania destinati al recupero, alla produzione e  alla
fornitura di energia mediante trattamenti termici di  rifiuti,  fermi
le procedure amministrative e gli  atti  gia'  posti  in  essere,  il
Presidente della regione Campania, ovvero i  commissari  straordinari
individuati  ai  sensi  del  comma  2,  nell'ambito  territoriale  di
competenza, con funzione di amministrazione aggiudicatrice sulla base
delle previsioni di cui agli articoli 25 e 27 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n.  163,  provvede,  in  via  di  somma  urgenza,  ad
individuare  le  aree  occorrenti  assumendo  tutte   le   necessarie
ulteriori  determinazioni  anche  ai  fini  dell'acquisizione   della
disponibilita' delle aree medesime e conseguendo le autorizzazioni  e
le certificazioni pertinenti. Si applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 23  maggio  2008,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,  e
le funzioni gia'  attribuite  al  Sottosegretario  di  Stato  di  cui
all'articolo 1 del predetto decreto-legge sono svolte dal  Presidente
della regione ed i termini dei procedimenti relativi al  rilascio  di
autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta sono ridotti  della
meta'. A tal fine il Presidente della regione costituisce un'apposita
struttura di supporto composta da esperti del settore aventi adeguate
professionalita' nel numero massimo di cinque unita'. Alle  spese  di
funzionamento della struttura di  supporto  si  provvede  nel  limite
massimo di euro 350.000 nell'ambito delle risorse di cui all'articolo
3, comma 1. 
  3. In considerazione degli interventi tecnici praticati presso  gli
impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di  cui  all'articolo
6, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  14  luglio  2008,  n.  123,  e  volti  a
conseguire  idonei  livelli  di   biostabilizzazione   dei   rifiuti,
all'articolo 6-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n.  90  del
2008 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole: "CER 19.05.01" sono inserite le  seguenti:  ",
CER 19.05.03"; 
    b) e' infine aggiunto il  seguente  periodo:  "I  rifiuti  aventi
codice CER 19.05.03, previa autorizzazione regionale, possono  essere
impiegati  quale  materiale  di  ricomposizione  ambientale  per   la
copertura  e  risagomatura  di  cave  abbandonate  e   dismesse,   di
discariche chiuse ed esaurite, ovvero quale  materiale  di  copertura
giornaliera per gli impianti di discarica in esercizio.". 
  4. Dopo il comma 1 dell'articolo 6-ter del citato decreto-legge  n.
90 del 2008, e' inserito il seguente: "1-bis. Presso gli impianti  di
cui al comma  1  e'  autorizzata  la  realizzazione  di  impianti  di
digestione  anaerobica  della   frazione   organica   derivante   dai
rifiuti.". 
  5. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 30  dicembre  2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,
n. 26, e'  sostituito  dal  seguente:  "2.  La  provincia  di  Napoli
assicura la funzionalita' dell'impiantistica al servizio del ciclo di
gestione dei rifiuti nel territorio  di  competenza  e  gestisce  gli
impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati nei comuni di
Giugliano e Tufino tramite la propria societa' provinciale  cui  sono
attribuiti gli introiti  derivanti  dalle  relative  tariffe.  Presso
detti impianti la provincia di Napoli, tramite la  propria  societa',
conferisce  e  tratta  prioritariamente  i   rifiuti   prodotti   nel
territorio di competenza.  Dall'attuazione  del  presente  comma  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica". 
  6. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
26, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso  di  mancato
rispetto, da parte dei comuni, degli  obiettivi  minimi  di  raccolta
differenziata stabiliti dall'articolo 11, comma 1, del  decreto-legge
23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
luglio 2008, n. 123, cosi' come certificati dalla  regione  Campania,
il Prefetto diffida il comune inadempiente a mettersi in  regola  con
il sistema della raccolta  differenziata,  assegnandogli  il  termine
perentorio di tre mesi. Decorso inutilmente tale termine, il Prefetto
attiva le procedure di nomina di un commissario ad acta.". 
  7. Fino alla completa realizzazione degli impianti necessari per la
chiusura del ciclo integrato di gestione dei  rifiuti  nella  regione
Campania  previsti  dal  decreto-legge  23  maggio   2008,   n.   90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  123,
cosi' come modificato dal presente decreto, ove si verifichi  la  non
autosufficienza del  sistema  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  non
pericolosi prodotti in Campania, tale da non poter essere risolta con
le  strutture  e  dotazioni  esistenti  nella  stessa   Regione,   lo
smaltimento di tali rifiuti in altre regioni avviene, in  conformita'
al principio di leale collaborazione, mediante intesa tra la  regione
Campania e la singola regione interessata. L'attuazione del  presente
comma non comporta nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  7-bis. Nella permanenza di condizioni di criticita' derivanti dalla
non autosufficienza del sistema  di  gestione  dei  rifiuti  prodotti
nella  regione  Campania   e   fino   alla   completa   realizzazione
dell'impiantistica necessaria per la chiusura del ciclo integrato dei
rifiuti prevista dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il  Presidente
della regione Campania provvede, senza nuovi o maggiori oneri per  la
finanza pubblica e nell'ambito delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali previste a legislazione vigente incluse  quelle  indicate
all'articolo 3, con una o piu' ordinanze, anche in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152,  all'apprestamento  delle  misure  occorrenti  a  garantire   la
gestione ottimale dei rifiuti e dei relativi conferimenti per  ambiti
territoriali sovraprovinciali. 
  7-ter. In relazione all'intervenuta attuazione di  quanto  previsto
dal comma 7, stante l'accertata insufficienza del sistema di gestione
dei rifiuti urbani nella regione Campania,  fino  alla  data  del  31
dicembre 2011, si applica la disciplina di  cui  all'articolo  6  del
decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210.