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DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2010, n. 179

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti. (10G0202)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/11/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/02/2020)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 18-11-2010
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4,  che  approva
lo Statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste; 
  Vista   la   proposta   della   commissione   paritetica   prevista
dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo
3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2; 
  Acquisito  il  parere   del   Consiglio   regionale   della   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 26 maggio 2010; 
  Visto il parere della Corte dei conti a  sezioni  riunite  in  sede
consultiva, espresso nell'adunanza  del  29  luglio  2010,  ai  sensi
dell'articolo 1 del R.D.L. 9 febbraio 1939, n. 273, convertito  dalla
legge 2 giugno 1939, n. 739; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 settembre 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione
territoriale; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' istituita la sezione di controllo della Corte dei  conti  per
la regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, con sede in Aosta. 
  2.  La  sezione  di  controllo  regionale  esercita,  nel  rispetto
dell'ordinamento regionale ed ai sensi dell'articolo 3, commi 4, 5  e
6, della legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  nell'ambito  dei  programmi
annuali dalla stessa deliberati  anche  sulla  base  delle  richieste
della  regione,  il  controllo  sulla  gestione  dell'amministrazione
regionale e degli enti strumentali, ai fini del referto al  Consiglio
regionale, nonche' il controllo  sulla  gestione  degli  enti  locali
territoriali e  loro  enti  strumentali  e  delle  altre  istituzioni
pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, per riferirne  agli
organi rappresentativi di detti enti. 
  3. La sezione, nell'esercizio del controllo sulla gestione,  valuta
le deduzioni delle amministrazioni  controllate,  evidenziandole  nei
referti di cui sopra, ed esamina i risultati  dei  controlli  interni
eventualmente effettuati. Il controllo comprende  anche  la  verifica
della gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti
con fondi comunitari; tale attivita' deve  adeguarsi  ai  sistemi  di
controllo   espressamente   previsti   collateralmente   ai   sistemi
gestionali, dalle specifiche normative dell' Unione europea. 
  4. La sezione delibera il programma annuale  di  cui  al  comma  2,
tenendo conto  degli  altri  controlli  esterni  gia'  programmati  o
effettuati, al fine di evitare la duplicazione dei controlli. 
  5. La sezione, a richiesta del Consiglio  regionale,  procede  alla
valutazione degli effetti  finanziari  delle  norme  legislative  che
comportino spese riferendone con una o piu'  relazioni  al  consiglio
stesso; a richiesta dell'amministrazione  controllata,  puo'  rendere
motivati avvisi sulle materie di contabilita' pubblica. 
  La sezione puo' fare autonoma applicazione  delle  disposizioni  di
cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15,  nei
confronti delle gestioni pubbliche regionali o degli enti locali.  Le
funzioni attribuite al Ministro competente si intendono conferite  ai
rispettivi organi di governo e l'obbligo di riferire al Parlamento e'
da adempiere nei confronti delle rispettive Assemblee. 
  6.  La  sezione  inoltre  esercita,  ai  sensi  delle  disposizioni
vigenti, il controllo sugli atti e  attivita'  delle  amministrazioni
dello Stato aventi sede nella regione. 
  7. Alla sezione si intendono  assegnate  tutte  le  altre  funzioni
previste per le sezioni regionali della Corte  dei  conti  in  quanto
compatibili con il presente  decreto  o  da  esso  non  espressamente
derogate o modificate. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 48-bis della legge  costituzionale
          26 febbraio 1948, n.  4  (Statuto  speciale  per  la  Valle
          d'Aosta), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del  10
          marzo   19484,   introdotto   dall'art.   3   della   legge
          costituzionale 23 settembre 1993, n.  2  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25  settembre  1993),  e'  il
          seguente: 
              «Art. 48-bis - Il Governo e' delegato ad emanare uno  o
          piu'  decreti  legislativi  recanti  le   disposizioni   di
          attuazione del  presente  statuto  e  le  disposizioni  per
          armonizzare la  legislazione  nazionale  con  l'ordinamento
          della  regione   Valle   d'Aosta,   tenendo   conto   delle
          particolari  condizioni  di   autonomia   attribuita   alla
          regione. 
              Gli schemi dei decreti legislativi  sono  elaborati  da
          una commissione paritetica composta da sei membri nominati,
          rispettivamente,  tre  dal  Governo  e  tre  dal  consiglio
          regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti  al  parere
          del consiglio stesso». 
              - Il regio  decreto  legge  9  febbraio  1939,  n.  273
          (Provvedimenti legislativi riguardanti l'ordinamento  e  le
          funzioni del Consiglio di Stato o della Corte dei conti) e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1939,
          n. 47. 
              - La legge 2 giugno 1939, n. 739 (Conversione in legge,
          con approvazione complessiva, dei R.D.L. emanati fino al 10
          marzo 1939 e convalida dei  R.D.  emanati  fino  alla  data
          anzidetta, per prelevazioni di somme dal fondo  di  riserva
          per le spese impreviste) e' stata pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 5 giugno 1939, n. 131. 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dei commi 4, 5 e 6, dell'art.  3,
          della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia
          di  giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei  conti),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10: 
              «4. La Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modi e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico. 
              5. Nei confronti delle  amministrazioni  regionali,  il
          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli
          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di
          programma. 
              6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
          Parlamento  ed  ai  consigli   regionali   sull'esito   del
          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'
          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la
          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie
          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed
          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di
          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente
          adottate». 
              - Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 11,  della
          legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega  al  Governo  finalizzata
          all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro  pubblico
          e   alla   efficienza   e   trasparenza   delle   pubbliche
          amministrazioni  nonche'  disposizioni  integrative   delle
          funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia  e
          del lavoro  e  alla  Corte  dei  conti),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2009, n. 53: 
              «2.  La  Corte  dei  conti,  anche  a  richiesta  delle
          competenti  Commissioni   parlamentari,   puo'   effettuare
          controlli  su  gestioni  pubbliche  statali  in  corso   di
          svolgimento. Ove  accerti  gravi  irregolarita'  gestionali
          ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi  di
          attuazione stabiliti da  norme,  nazionali  o  comunitarie,
          ovvero da direttive del Governo, la Corte ne individua,  in
          contraddittorio con l'amministrazione, le cause e provvede,
          con decreto motivato  del  Presidente,  su  proposta  della
          competente  sezione,  a  darne  comunicazione,  anche   con
          strumenti  telematici  idonei  allo  scopo,   al   Ministro
          competente. Questi, con decreto da comunicare al Parlamento
          e alla presidenza della Corte,  sulla  base  delle  proprie
          valutazioni, anche di  ordine  economico-finanziario,  puo'
          disporre la sospensione dell'impegno di somme stanziate sui
          pertinenti capitoli di spesa.  Qualora  emergano  rilevanti
          ritardi  nella  realizzazione   di   piani   e   programmi,
          nell'erogazione di contributi ovvero nel  trasferimento  di
          fondi,  la  Corte  ne  individua,  in  contraddittorio  con
          l'amministrazione,  le  cause,  e  provvede,  con   decreto
          motivato  del  Presidente,  su  proposta  della  competente
          sezione, a  darne  comunicazione  al  Ministro  competente.
          Entro sessanta giorni l'amministrazione competente adotta i
          provvedimenti idonei a  rimuovere  gli  impedimenti,  ferma
          restando la facolta' del Ministro, con proprio  decreto  da
          comunicare alla presidenza della Corte,  di  sospendere  il
          termine stesso per il tempo ritenuto necessario  ovvero  di
          comunicare, al Parlamento ed alla presidenza  della  Corte,
          le  ragioni  che  impediscono  di  ottemperare  ai  rilievi
          formulati dalla Corte».