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LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. (10G0192)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/11/2010
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Testo in vigore dal: 2-11-2010
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
             Riconoscimento e definizione di dislessia, 
               disgrafia, disortografia e discalculia 
 
  1. La presente legge  riconosce  la  dislessia,  la  disgrafia,  la
disortografia  e  la  discalculia   quali   disturbi   specifici   di
apprendimento, di seguito denominati «DSA»,  che  si  manifestano  in
presenza di capacita' cognitive adeguate,  in  assenza  di  patologie
neurologiche e di  deficit  sensoriali,  ma  possono  costituire  una
limitazione importante per alcune attivita' della vita quotidiana. 
  2. Ai fini della  presente  legge,  si  intende  per  dislessia  un
disturbo specifico che si manifesta con una difficolta' nell'imparare
a leggere, in particolare nella decifrazione dei  segni  linguistici,
ovvero nella correttezza e nella rapidita' della lettura. 
  3. Ai fini della  presente  legge,  si  intende  per  disgrafia  un
disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficolta' nella
realizzazione grafica. 
  4. Ai fini della presente legge, si intende  per  disortografia  un
disturbo specifico di scrittura che si manifesta in  difficolta'  nei
processi linguistici di transcodifica. 
  5. Ai fini della presente legge,  si  intende  per  discalculia  un
disturbo  specifico  che  si  manifesta  con  una  difficolta'  negli
automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri. 
  6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia  e  la  discalculia
possono sussistere separatamente o insieme. 
  7. Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5,
si tiene  conto  dell'evoluzione  delle  conoscenze  scientifiche  in
materia. 
          Avvertenza: 
                
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulle    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle quali  e'  operante  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.