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DECRETO-LEGGE 6 luglio 2010, n. 102

Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. (10G0125)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/07/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2010, n. 126 (in G.U. 11/08/2010, n.186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2011)
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Testo in vigore dal: 12-8-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  1°  gennaio  2010,  n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, recante proroga degli
interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace  e  di  stabilizzazione,  nonche'  delle missioni internazionali
delle   Forze   armate  e  di  polizia  e  disposizioni  urgenti  per
l'attivazione  del  Servizio  europeo  per  l'azione  esterna  e  per
l'Amministrazione della Difesa;
  Ritenuta   la   straordinaria   necessita'  e  urgenza  di  emanare
disposizioni  volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di
cooperazione  allo  sviluppo  e  a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione e la proroga della partecipazione del personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 giugno 2010;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  degli  affari  esteri,  della  difesa,  dell'interno, della
giustizia  e  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con il
Ministro della salute;

                                Emana


                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1


                Iniziative in favore dell'Afghanistan

  1.  Per le iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan e'
autorizzata,  a  decorrere  dal  1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre
2010,  la spesa di euro 18.700.000 ad integrazione degli stanziamenti
di  cui  alla  legge  26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla
Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (( . . . )), e
di  euro 1.800.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario
della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afgano.
  2.  Al  fine  di  contribuire alle iniziative volte al mantenimento
della   pace   ed  alla  realizzazione  di  azioni  di  comunicazione
nell'ambito   delle   ((NATO'   s))   Strategic   Communications   in
Afghanistan, e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al
31  dicembre  2010,  la spesa di euro 500.000 per l'implementazione e
l'ampliamento  della  convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei
Ministri  -  Dipartimento  per  l'informazione e l'editoria, la RAI -
Radiotelevisione  italiana  s.p.a. e la NewCo Rai International. ((Il
Presidente  del  Consiglio dei Ministri presenta al Parlamento, entro
il  28 febbraio 2011, una relazione sulle realizzazioni e sullo stato
di avanzamento dei progetti previsti dalla predetta Convenzione)).
  3.  E'  autorizzata,  a  decorrere  dal 1° luglio 2010 e fino al 31
dicembre  2010,  la  partecipazione  dell'Italia  ad  una missione di
stabilizzazione  economica,  sociale  e  umanitaria  in Afghanistan e
Pakistan  al  fine di fornire sostegno al Governo afgano e al Governo
pakistano  nello  svolgimento delle attivita' prioritarie nell'ambito
del  processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e
nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione
si  provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1,
relativa alle iniziative di cooperazione.
  4.  Nell'ambito  degli  obiettivi e delle finalita' ((individuati))
nel   corso  dei  colloqui  internazionali  e  in  particolare  nella
Conferenza  dei  donatori  dell'area,  le  attivita'  operative della
missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate
con il Governo pakistano e destinate, tra l'altro:
    a) al sostegno al settore sanitario ((ed educativo));
    b) al sostegno istituzionale e tecnico;
    c)  al  sostegno  della  piccola e media impresa, con particolare
riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;
    d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
  5.  Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, relativo alle
iniziative  di  cooperazione, si provvede ((alla realizzazione di una
"Casa  della  societa' civile" a Kabul, quale centro culturale per lo
sviluppo  di  rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di
sviluppare  gli  esiti della conferenza regionale di cui all'articolo
1,  comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30)).
  6.  Il  Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad
agevolare   l'intervento   di   organizzazioni  non  governative  che
intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.