stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66

Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
nascondi
vigente al 10/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  15-6-2016
aggiornamenti all'articolo

Art. 926

Speciali limiti di età per gli ufficiali della Marina militare
1. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di età, per gli ufficiali della Marina militare, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:
a) 65 anni: ammiraglio ispettore capo del ruolo normale del Corpo del genio
((della Marina))
; ammiraglio ispettore capo e ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto;
((37))
b) 63 anni: ammiraglio di squadra del ruolo normale del Corpo di stato maggiore; ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo del genio
((della Marina))
; contrammiraglio del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto;
((37))
c) 61 anni: ammiraglio di divisione del ruolo normale del Corpo di stato maggiore; contrammiraglio del ruolo normale del Corpo del genio
((della Marina))
; capitano di vascello del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto; capitano di vascello dei ruoli speciali.
((37))
-----------
AGGIORNAMENTO (37)

Il D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, alinea) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.