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DECRETO-LEGGE 28 aprile 2010, n. 63

Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero. (10G0084)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/04/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2010, n. 98 (in G.U. 26/06/2010, n.147).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2011)
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Testo in vigore dal: 28-2-2012
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  prevedere  la
sospensione dell'efficacia dei  titoli  esecutivi  nei  confronti  di
Stati od organizzazioni  internazionali  allorche'  sia  pendente  un
giudizio dinanzi ad  un  organo  giudiziario  internazionale  diretto
all'accertamento  della   propria   immunita'   dalla   giurisdizione
italiana; 
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
rinviare ulteriormente le elezioni per il rinnovo dei Comitati  degli
italiani  all'estero  e  del  Consiglio   generale   degli   italiani
all'estero,  anche  al  fine  di  consentire  l'approvazione  di   un
provvedimento di riforma degli organi di rappresentanza dei cittadini
italiani all'estero e la conseguente modifica delle modalita' e delle
procedure previste per il citato rinnovo dei medesimi Comitati; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 aprile 2010; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro degli affari esteri e del Ministro della giustizia; 
 
                E m a n a il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
Sospensione  dell'efficacia  dei   titoli   esecutivi   in   pendenza
dell'accertamento dell'immunita' dalla giurisdizione  italiana  degli
                            Stati esteri 
 
  1. ((Fino al 31 dicembre 2012)), l'efficacia dei  titoli  esecutivi
nei confronti di uno Stato estero e' sospesa di  diritto  qualora  lo
Stato  estero  abbia  presentato  un  ricorso  dinanzi   alla   Corte
internazionale di giustizia, diretto all'accertamento  della  propria
immunita' dalla giurisdizione italiana, in relazione  a  controversie
oggettivamente connesse a  detti  titoli  esecutivi.  La  sospensione
dell'efficacia cessa  con  la  pubblicazione  della  decisione  della
Corte. 
  2. I procedimenti esecutivi e/o conservativi basati sui  titoli  la
cui efficacia e' sospesa ai sensi del  comma  1  non  possono  essere
proposti e se proposti sono sospesi. La sospensione opera di  diritto
ed e' rilevata anche d'ufficio dal giudice. A  tale  fine,  prima  di
adottare provvedimenti esecutivi o conservativi nei confronti di  uno
Stato estero, il giudice accerta se  sia  pendente  un  giudizio  per
l'accertamento dell'immunita'  dalla  giurisdizione  italiana,  anche
mediante richiesta di informazioni al Ministero degli affari  esteri,
ai sensi dell'articolo 213 del codice di procedura civile. 
  3. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche  ai
procedimenti in corso ed ai titoli esecutivi perfezionati  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto.