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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 2009, n. 214

Regolamento recante disposizioni per il funzionamento del fondo perequativo dei proventi derivanti agli avvocati e procuratori dello Stato da incarichi arbitrali. (10G0019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/2010
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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal: 23-2-2010
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 43, comma 3, della legge 18 giugno  2009,  n.  69,
che istituisce in via legislativa, presso l'avvocatura generale dello
Stato, il fondo perequativo dei proventi derivanti  agli  avvocati  e
procuratori dello Stato da  incarichi  arbitrali,  gia'  istituito  e
disciplinato in via amministrativa con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 gennaio 2009, n. 21; 
  Visto l'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133; 
  Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103; 
  Visto il testo unico delle leggi e  delle  norme  giuridiche  sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello  Stato  e  sull'ordinamento
dell'avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto  30  ottobre
1933, n. 1611 ed il relativo regolamento approvato con regio  decreto
30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  29
febbraio 1972, recante «regolamento  per  la  riscossione,  da  parte
dell'avvocatura dello Stato, degli  onorari  e  delle  competenze  di
spettanza e per la relativa ripartizione» e successive modificazioni; 
  Udito il parere espresso dal Consiglio degli avvocati e procuratori
dello Stato nella seduta del 9 luglio 2009; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell' 8 ottobre 2009; 
  Sulla proposta dell'Avvocato generale; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Fondo perequativo dei proventi derivanti agli avvocati 
          e procuratori dello Stato da incarichi arbitrali 
 
  1. Al fondo perequativo dei  proventi  derivanti  agli  avvocati  e
procuratori dello Stato  da  incarichi  arbitrali,  istituito  presso
l'Avvocatura generale dello Stato dall'articolo 43,  comma  3,  della
legge  18  giugno  2009,  n.  69,  affluiscono  i  relativi   importi
riassegnati dall'amministrazione finanziaria  dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  43,  comma  3,  della
          legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni  per  lo
          sviluppo economico, la semplificazione,  la  competitivita'
          nonche' in materia di processo civile»: 
              «3. E' istituito  presso  l'avvocatura  generale  dello
          Stato  il  fondo  perequativo  dei  proventi  derivanti  da
          incarichi arbitrali. Al fondo e' attribuita  la  quota  dei
          proventi stabilita dall'art. 61, comma 9, del decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n.  133.  Il  funzionamento  del
          Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono
          disciplinati con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta dell'Avvocato generale  dello  Stato,
          sentito il Consiglio degli  avvocati  e  procuratori  dello
          Stato.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          31 ottobre 2008, recante; Istituzione del fondo perequativo
          degli avvocati e procuratori  dello  Stato»  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2009, n. 21. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  61,  comma  9,  del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni
          urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria», convertito, con  modificazioni
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
              «9.  Il  50  per  cento  del  compenso   spettante   al
          dipendente pubblico per  l'attivita'  di  componente  o  di
          segretario del collegio arbitrale e'  versato  direttamente
          ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il  predetto
          importo e' riassegnato al fondo di amministrazione  per  il
          finanziamento  del  trattamento  economico  accessorio  dei
          dirigenti  ovvero  ai  fondi  perequativi  istituiti  dagli
          organi di  autogoverno  del  personale  di  magistratura  e
          dell'avvocatura dello  Stato  ove  esistenti;  la  medesima
          disposizione si applica al compenso spettante al dipendente
          pubblico per i collaudi svolti  in  relazione  a  contratti
          pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di
          cui al presente comma si applicano anche  ai  corrispettivi
          non ancora riscossi relativi ai procedimenti  arbitrali  ed
          ai collaudi in corso alla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto.». 
              - La legge 3 aprile 1979, n.  103,  recante  «Modifiche
          dell'ordinamento dell'avvocatura dello Stato» e' pubblicata
          sulla Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1979, n. 99. 
              - Il regio decreto 30 ottobre 1933, n.  1611,  recante.
          «Approvazione del testo unico delle  leggi  e  delle  norme
          giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio  dello
          Stato e sull'ordinamento dell'avvocatura  dello  Stato»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12  dicembre  1933,  n.
          286. 
              - Il regio decreto 30 ottobre 1933, n.  1612,  recante.
          «Approvazione del regolamento per la esecuzione  del  testo
          unico  delle  leggi  e   delle   norme   giuridiche   sulla
          rappresentanza  e  difesa  in  giudizio   dello   Stato   e
          sull'ordinamento dell'avvocatura dello Stato» e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1933, n. 286. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.   400,   recante   «Disciplina
          dell'attivita' di governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri»: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».