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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 2009, n. 208

Regolamento recante disposizioni modificative del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972 in materia di ripartizione degli onorari e delle competenze tra avvocati e procuratori dello Stato. (10G0010)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/2010
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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal: 6-2-2010
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
   Visto il testo unico delle leggi e delle  norme  giuridiche  sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello  Stato  e  sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato approvato con regio  decreto  30  ottobre
1933, n. 1611 ed il relativo regolamento approvato con regio  decreto
30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per  lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in
materia di processo civile»; 
  Visto, in particolare, l'articolo  21  dell'anzidetto  testo  unico
approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato
dall'articolo 43, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  29
febbraio 1972, e successive modificazioni, recante  «Regolamento  per
la riscossione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, degli onorari e
delle competenze di spettanza e per la relativa ripartizione»  ed  in
particolare,  l'articolo  10,  secondo  comma,  che   disciplina   le
modalita' di ripartizione nel caso di trasferimento da uno  ad  altro
ufficio; 
  Considerata  l'opportunita'   di   modificare   le   modalita'   di
ripartizione delle competenze in caso  di  trasferimento  da  uno  ad
altro ufficio di cui  al  citato  articolo  10,  secondo  comma,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972; 
  Udito il parere espresso dal Consiglio degli avvocati e procuratori
dello Stato nella seduta del 9 luglio 2009; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2009; 
  Sulla proposta dell'Avvocato generale; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente 
             del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972 
 
  1. Il secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, e successive  modificazioni,
e' sostituito dal seguente: «Nel caso  di  trasferimento  da  uno  ad
altro ufficio, nonche' in caso di applicazione temporanea,  a  titolo
di missione, per periodi continuativi non inferiori a trenta  giorni,
l'interessato partecipa al  riparto  del  quadrimestre  degli  uffici
interessati per quota proporzionale al  tempo  di  permanenza  presso
ciascun ufficio.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 4 dicembre 2009 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2010 
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 112 
          Avvertenze: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi  e  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato
          con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di
          facilitare la  lettura  delle  disposizioni  di  legge alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
               - Il regio decreto 30 ottobre 1933, n.  1611,  recante
          «Approvazione del testo unico delle  leggi  e  delle  norme
          giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio  dello
          Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura  dello  Stato»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12  dicembre  1933,  n.
          286. 
              - Il regio decreto 30 ottobre 1933,  n.  1612,  recante
          «Approvazione del regolamento per la esecuzione  del  testo
          unico  delle  leggi  e   delle   norme   giuridiche   sulla
          rappresentanza  e  difesa  in  giudizio   dello   Stato   e
          sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato» e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1933, n. 286. 
              - La legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita' nonche' in materia di  processo  civile»  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140,
          supplemento ordinario. 
              - Si riporta il testo dell'art. 21 del regio decreto 30
          ottobre 1933, n.  1611,  recante  «Approvazione  del  testo
          unico  delle  leggi  e   delle   norme   giuridiche   sulla
          rappresentanza  e  difesa  in  giudizio   dello   Stato   e
          sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato»: 
              «Art. 21. - L'avvocatura  generale  dello  Stato  e  le
          avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente
          trattati curano la esazione delle competenze di avvocato  e
          di procuratore nei confronti delle controparti quando  tali
          competenze siano poste a carico  delle  controparti  stesse
          per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione. 
              Con  l'osservanza  delle  disposizioni  contenute   nel
          titolo II della legge 25 novembre 1971, n. 1041,  tutte  le
          somme di cui  al  precedente  comma  e  successivi  vengono
          ripartite per sette decimi tra gli avvocati  e  procuratori
          di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per
          tre decimi in  misura  uguale  fra  tutti  gli  avvocati  e
          procuratori dello Stato. La ripartizione ha luogo dopo  che
          i titoli, in base ai quali le somme  sono  state  riscosse,
          siano divenuti irrevocabili: le sentenze per  passaggio  in
          giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per
          approvazione. 
              Negli  altri  casi   di   transazione   dopo   sentenza
          favorevole alle Amministrazioni dello Stato e nei  casi  di
          pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali  le
          Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti, sara'
          corrisposta dall'Erario all'Avvocatura dello Stato, con  le
          modalita'  stabilite  dal  regolamento,  la   meta'   delle
          competenze di avvocato e di procuratore  che  si  sarebbero
          liquidate  nei  confronti  del   soccombente.   Quando   la
          compensazione delle spese  sia  parziale,  oltre  la  quota
          degli onorari riscossa in confronto del  soccombente  sara'
          corrisposta dall'Erario la meta' della quota di  competenze
          di  avvocato  e  di  procuratore  sulla  quale   cadde   la
          compensazione. 
              Le  competenze  di  cui  al   precedente   comma   sono
          corrisposte in base a liquidazione dell'avvocato  generale,
          predisposta in conformita' delle tariffe di legge. 
              Le disposizioni del presente articolo sono  applicabili
          anche per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello  Stato  ha
          la rappresentanza e la difesa delle regioni e di  tutte  le
          altre amministrazioni pubbliche non statali  e  degli  enti
          pubblici. 
              E' applicabile il primo comma del presente articolo per
          i giudizi nei quali  l'Avvocatura  dello  Stato  assuma  la
          rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti  delle
          amministrazioni dello Stato, delle regioni e  di  tutte  le
          altre amministrazioni pubbliche non statali  e  degli  enti
          pubblici. 
              Le  proporzioni  previste  dal  secondo  comma   e   le
          modalita' di  ripartizione  delle  competenze  in  caso  di
          trasferimento  da  una  sede   all'altra   possono   essere
          modificate con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta dell'Avvocato generale  dello  Stato,
          sentito il Consiglio degli  avvocati  e  procuratori  dello
          Stato.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.   400,   recante   «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri»: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
              - Si riporta l'art. 10, secondo comma, del decreto  del
          Presidente del Consiglio dei  Ministri  29  febbraio  1972,
          recante  «Regolamento  per   la   riscossione,   da   parte
          dell'Avvocatura  dello  Stato,  degli   onorari   e   delle
          competenze di spettanza e per la relativa ripartizione»: 
              «Nel caso di trasferimento  da  uno  ad  altro  Ufficio
          l'interessato  partecipa,  per  l'intero  quadrimestre,  al
          riparto di quest'ultimo Ufficio, qualora  il  provvedimento
          abbia  decorrenza  da  data  anteriore  alla  scadenza  del
          termine quadrimestrale.».