stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 2009, n. 200

Regolamento, recante disposizioni per il funzionamento del Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, istituito ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0002)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/2010
nascondi
vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 27-1-2010
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 43, comma 4, della legge 18 giugno  2009,  n.  69,
che istituisce il  Fondo  perequativo  del  personale  amministrativo
dell'Avvocatura dello Stato; 
  Visto l'articolo 21 del testo  unico  delle  leggi  e  delle  norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio  dello  Stato  e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello  Stato,  approvato  con  regio
decreto 30 ottobre  1933,  n.  1611,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  Visto l'articolo 61 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.  1612,  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  29
febbraio 1972, recante il regolamento per la  riscossione  e  per  la
ripartizione   degli   onorari   e   delle    competenze    spettanti
all'Avvocatura dello Stato, e successive modificazioni; 
  Sentite le organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative
sul piano nazionale del personale amministrativo; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2009; 
  Ritenuta l'opportunita', in  conformita'  al  predetto  parere,  di
subordinare  transitoriamente  il  diritto  alla  ripartizione  degli
onorari del personale  amministrativo  dell'Avvocatura  dello  Stato,
oltre che alla presenza in servizio, alla sola ineccepibilita'  della
condotta   sul   piano   disciplinare,   in   attesa   dell'auspicato
apprestamento di specifici  ed  obiettivi  strumenti  di  misurazione
della   produttivita'   del   personale   medesimo,   adeguati   alla
peculiarita' delle funzioni dell'Avvocatura, allo  stato  non  ancora
individuati; 
  Sulla proposta dell'Avvocatura generale dello Stato; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Fondo di perequazione 
 
  1.   Al   Fondo   perequativo    del    personale    amministrativo
dell'Avvocatura dello Stato, istituito  ai  sensi  dell'articolo  43,
comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69, affluiscono: 
    a) gli importi relativi all'attivita' di  segretario  di  collegi
arbitrali riassegnati dall'amministrazione finanziaria dello Stato ai
sensi dell'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133; 
    b)  una  quota  delle  competenze  spettanti  agli   avvocati   e
procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 21 del testo unico  di
cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.  1611,  pari  alla  voce  di
onorario di cui all'articolo 14 della tariffa di cui  al  capitolo  I
allegato al decreto del Ministro della giustizia 8  aprile  2004,  n.
127. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  43,  comma  4,  della
          legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni  per  lo
          sviluppo economico, la semplificazione,  la  competitivita'
          nonche' in materia di processo civile»: 
              «4. E' istituito  presso  l'Avvocatura  generale  dello
          Stato il Fondo  perequativo  del  personale  amministrativo
          dell'Avvocatura dello Stato.  Al  Fondo  e'  attribuita  la
          quota di proventi derivanti da incarichi di  segretario  di
          collegi arbitrali stabilita  dall'art.  61,  comma  9,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al  Fondo
          e'  attribuita,  altresi',  una  quota   delle   competenze
          spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato ai  sensi
          dell'art. 21 del citato testo unico di cui al regio decreto
          30 ottobre 1933, n. 1611, pari alla voce di onorario di cui
          all'art. 14 della tariffa di cui al capitolo I allegato  al
          regolamento di cui al decreto del Ministro della  giustizia
          8 aprile 2004, n. 127. Il  funzionamento  del  Fondo  e  la
          ripartizione  delle   somme   ad   esso   attribuite   sono
          disciplinati con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta dell'Avvocato generale  dello  Stato,
          sentite   le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
          rappresentative   sul   piano   nazionale   del   personale
          amministrativo. La ripartizione delle somme  deve  avvenire
          prevalentemente su base  territoriale,  essere  ispirata  a
          criteri di merito ed efficienza e subordinata alla presenza
          in servizio.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 21 del regio decreto 30
          ottobre 1933, n.  1611,  recante  «Approvazione  del  testo
          unico  delle  leggi  e   delle   norme   giuridiche   sulla
          rappresentanza  e  difesa  in  giudizio   dello   Stato   e
          sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato»: 
              «Art. 21. - L'avvocatura  generale  dello  Stato  e  le
          avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente
          trattati curano la esazione delle competenze di avvocato  e
          di procuratore nei confronti delle controparti quando  tali
          competenze siano poste a carico  delle  controparti  stesse
          per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione. 
              Con  l'osservanza  delle  disposizioni  contenute   nel
          titolo II della legge 25 novembre 1971, numero 1041,  tutte
          le somme di cui al precedente comma  e  successivi  vengono
          ripartite per sette decimi tra gli avvocati  e  procuratori
          di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per
          tre decimi in  misura  uguale  fra  tutti  gli  avvocati  e
          procuratori dello Stato. La ripartizione ha luogo dopo  che
          i titoli, in base ai quali le somme  sono  state  riscosse,
          siano divenuti irrevocabili: le sentenze per  passaggio  in
          giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per
          approvazione. 
              Negli  altri  casi   di   transazione   dopo   sentenza
          favorevole alle Amministrazioni dello Stato e nei  casi  di
          pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali  le
          Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti, sara'
          corrisposta dall'Erario all'Avvocatura dello Stato, con  le
          modalita'  stabilite  dal  regolamento,  la   meta'   delle
          competenze di avvocato e di procuratore  che  si  sarebbero
          liquidate  nei  confronti  del   soccombente.   Quando   la
          compensazione delle spese  sia  parziale,  oltre  la  quota
          degli onorari riscossa in confronto del  soccombente  sara'
          corrisposta dall'Erario la meta' della quota di  competenze
          di  avvocato  e  di  procuratore  sulla  quale   cadde   la
          compensazione. 
              Le  competenze  di  cui  al   precedente   comma   sono
          corrisposte in base a liquidazione dell'avvocato  generale,
          predisposta in conformita' delle tariffe di legge. 
              Le disposizioni del presente articolo sono  applicabili
          anche per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello  Stato  ha
          la rappresentanza e la difesa delle regioni e di  tutte  le
          altre amministrazioni pubbliche non statali  e  degli  enti
          pubblici. 
              E' applicabile il primo comma del presente articolo per
          i giudizi nei quali  l'Avvocatura  dello  Stato  assuma  la
          rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti  delle
          amministrazioni dello Stato, delle regioni e  di  tutte  le
          altre amministrazioni pubbliche non statali  e  degli  enti
          pubblici. 
              Le  proporzioni  previste  dal  secondo  comma   e   le
          modalita' di  ripartizione  delle  competenze  in  caso  di
          trasferimento  da  una  sede   all'altra   possono   essere
          modificate con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta dell'Avvocato generale  dello  Stato,
          sentito il Consiglio degli  avvocati  e  procuratori  dello
          Stato.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 61 del regio decreto 30
          ottobre  1933,   n.   1612,   recante   «Approvazione   del
          regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi e
          delle norme giuridiche sulla  rappresentanza  e  difesa  in
          giudizio dello  Stato  e  sull'ordinamento  dell'Avvocatura
          dello Stato»: 
              «Art. 61. - Le competenze di avvocato e di  procuratore
          devolute all'Avvocatura dello Stato, ai  termini  dell'art.
          21   del   testo   unico,   vengono   iscritte   in   cifra
          approssimativa negli  stati  di  previsione  del  Ministero
          delle finanze e la loro ripartizione e' fatta alla fine  di
          ogni quadrimestre dell'esercizio finanziario.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.   400,   recante   «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri»: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          29 febbraio 1972, reca il «Regolamento per la  riscossione,
          da parte dell'Avvocatura dello Stato, degli onorari e delle
          competenze di spettanza e per la relativa ripartizione». 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  61,  comma  9,  del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni
          urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
              «9.  Il  50  per  cento  del  compenso   spettante   al
          dipendente pubblico per  l'attivita'  di  componente  o  di
          segretario del collegio arbitrale e'  versato  direttamente
          ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il  predetto
          importo e' riassegnato al fondo di amministrazione  per  il
          finanziamento  del  trattamento  economico  accessorio  dei
          dirigenti  ovvero  ai  fondi  perequativi  istituiti  dagli
          organi di  autogoverno  del  personale  di  magistratura  e
          dell'Avvocatura dello  Stato  ove  esistenti;  la  medesima
          disposizione si applica al compenso spettante al dipendente
          pubblico per i collaudi svolti  in  relazione  a  contratti
          pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di
          cui al presente comma si applicano anche  ai  corrispettivi
          non ancora riscossi relativi ai procedimenti  arbitrali  ed
          ai collaudi in corso alla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto.». 
              - Si riporta l'art. 14 della tariffa di cui al capitolo
          I allegato al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile
          2004, n. 127: 
              «Art. 14 (Rimborso spese generali). - 1. All'avvocato e
          al  praticante  autorizzato  al  patrocinio  e'  dovuto  un
          rimborso forfetario delle spese  generali  in  ragione  del
          12,5% sull'importo degli onorari e dei  diritti  ripetibile
          dal soccombente.».