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DECRETO-LEGGE 1 gennaio 2010, n. 1

Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processsi di pace e di stabilizzazione, nonchè delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. (010G0001)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/01/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2010, n. 30 (in G.U. 08/03/2010, n.55).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 8-1-2010
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 4 novembre 2009,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2009,  n.  197,   recante
disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di  cooperazione
allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione,
nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate di polizia e
disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi  di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi  di  pace  e  di
stabilizzazione e la proroga della partecipazione del personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia alle  missioni  internazionali,
nonche' disposizioni  per  l'attivazione  del  Servizio  europeo  per
l'azione esterna e per l'Amministrazione della difesa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 dicembre 2009; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri degli  affari  esteri,  della  difesa,  dell'interno,  della
giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Iniziative in favore dell'Afghanistan 
 
  1. Per le iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan  e'
autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010  e  fino  al  30  giugno
2010, la spesa di euro 22.300.000 ad integrazione degli  stanziamenti
di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.  49,  come  determinati  dalla
Tabella C allegata  alla  legge  23  dicembre  2009,  n.  191  (legge
finanziaria 2010) e di euro 2.000.000 per la partecipazione  italiana
al Fondo fiduciario della NATO destinato  al  sostegno  dell'esercito
nazionale afgano. 
  2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2010  e  fino  al  30
giugno  2010,  la  partecipazione  dell'Italia  ad  una  missione  di
stabilizzazione economica, sociale  e  umanitaria  in  Afghanistan  e
Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afghano e al  Governo
pakistano nello svolgimento delle attivita'  prioritarie  nell'ambito
del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali  e
nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione
si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma  1,
relativa alle iniziative di cooperazione. 
  3. Nell'ambito degli obiettivi e delle  finalita'  individuate  nel
corso dei colloqui internazionali e in particolare  nella  Conferenza
dei donatori dell'area, le attivita' operative  della  missione  sono
finalizzate  alla  realizzazione  di  iniziative  concordate  con  il
Governo pakistano e destinate, tra l'altro: 
  a) al sostegno al settore sanitario; 
  b) al sostegno istituzionale e tecnico; 
  c) al sostegno della  piccola  e  media  impresa,  con  particolare
riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan; 
  d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali. 
  4. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, relativo  alle
iniziative di cooperazione, si  provvede  all'organizzazione  di  una
conferenza regionale della  societa'  civile  per  l'Afghanistan,  in
collaborazione  con  la  rete  di  organizzazioni   non   governative
«Afgana». 
  5. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure  volte  ad
agevolare  l'intervento  di  organizzazioni   non   governative   che
intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.