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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2009, n. 193

Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. (09G0202)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24 (in G.U. 26/02/2010, n. 47).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2010)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal: 27-2-2011
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni per garantire la funzionalita' del sistema giudiziario;
  Ritenuto   che,  in  particolare,  occorre  assicurare  la  proroga
dell'esercizio  di  funzioni  giudiziarie  da  parte  dei  magistrati
onorari,  in  attesa  dell'approvazione di una riforma organica della
magistratura onoraria;
  Ritenuta l'esigenza di assicurare la copertura delle sedi disagiate
rimaste  vacanti  per  difetto di magistrati richiedenti, nelle quali
l'assenza  di  personale  rischia  di  porre  in concreto pericolo la
funzionalita' di numerosi uffici giudiziari;
  Ritenuta   la   straordinaria   urgenza   di   procedere  in  tempi
estremamente  contenuti  ad  una  piu'  efficiente  allocazione delle
risorse  mediante l'anticipazione dell'entrata in vigore del processo
telematico  e  la  sua  estensione  al processo penale, alla luce del
pregiudizio  per la finanza pubblica conseguente all'incremento degli
esborsi  subiti  in  conseguenza  della  violazione  del principio di
ragionevole  durata  del  processo  e delle connesse infrazioni degli
obblighi assunti in sede comunitaria;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 dicembre 2009;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  della giustizia, del Ministro dell'economia e delle finanze
e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

                              E m a n a


                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1


      Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51

  1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio
1998,  n.  51,  le  parole:  "non  oltre  il  31  dicembre 2009" sono
sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2010".
  2.  I giudici onorari e i vice procuratori onorari ((il cui mandato
e'  scaduto  il  31  dicembre  2010)) e per i quali non e' consentita
un'ulteriore   conferma   secondo   quanto   previsto   dall'articolo
42-quinquies,  primo  comma,  dell'ordinamento giudiziario, di cui al
regio  decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche' i giudici di pace ((il
cui  mandato  scade  entro il 31 dicembre 2011)) e per i quali non e'
consentita    un'ulteriore    conferma    secondo   quanto   previsto
dall'articolo  7,  comma  1,  della legge 21 novembre 1991, n. 374, e
successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio
delle  rispettive  funzioni  ((a far data dal 1° gennaio 2011)), fino
alla  riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, ((non
oltre il 31 dicembre 2011)).
  2-bis.   Il   secondo   comma   dell'articolo  50  dell'ordinamento
giudiziario,  di  cui  al  regio  decreto  30  gennaio 1941, n. 12, e
successive  modificazioni,  si interpreta nel senso che per i giudici
onorari del tribunale per i minorenni non sussistono limitazioni alla
possibilita' di conferma.