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DECRETO LEGISLATIVO 1 dicembre 2009, n. 178

Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (09G0190)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 29-12-2009
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni  per  lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in
materia di processo civile,  ed  in  particolare  l'articolo  24  che
delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi  per  il
riordino,  tra  l'altro,  della  Scuola  superiore   della   pubblica
amministrazione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo  1997,  n.  59»,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  287,  recante:
«Riordino della Scuola superiore  della  pubblica  amministrazione  e
riqualificazione del personale  delle  amministrazioni  pubbliche,  a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»  e  successive  modificazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
9 dicembre 2002, recante  «Disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri»,  pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 55 del  7  marzo
2003; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in   materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 24 luglio 2009; 
  Acquisito  il  parere  della  Commissione   parlamentare   di   cui
all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 6 novembre 2009; 
  Sulla proposta del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto provvede al riordino della disciplina  della
Scuola  superiore  della   pubblica   amministrazione,   di   seguito
denominata: «Scuola» sulla base di quanto disposto dall'articolo  24,
della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle promulgazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle quali  e'  operante  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si  riporta   il   testo   dell'articolo   76   della
          Costituzione: 
              «Art. 76. L'esercizio della  funzione  legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              L'art. 87 della Costituzione  conferisce  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica di promulgare  le  leggi  ed
          emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  24  della  legge  18
          giugno 2009, n. 69, recante «disposizioni per  lo  sviluppo
          economico, la «semplificazione, la  competitivita'  nonche'
          in materia di processo civile», pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140, supplemento ordinario: 
              «Art. 24 (Riorganizzazione  del  Centro  nazionale  per
          l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di
          formazione studi e della Scuola  superiore  della  pubblica
          amministrazione). - 1. Al fine  di  realizzare  un  sistema
          unitario di  interventi  nel  campo  della  formazione  dei
          pubblici  dipendenti,  della  riqualificazione  del  lavoro
          pubblico,  dell'aumento  della   sua   produttivita',   del
          miglioramento    delle    prestazioni    delle    pubbliche
          amministrazioni e della qualita'  dei  servizi  erogati  ai
          cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e
          dei   costi    dell'azione    pubblica,    nonche'    della
          digitalizzazione  delle   pubbliche   amministrazioni,   il
          Governo e' delegato ad adottare, secondo le modalita'  e  i
          principi e criteri direttivi di cui all'art. 11 della legge
          15 marzo 1997, n. 59,  e  successive  modificazioni,  entro
          dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi   di   riassetto
          normativo finalizzati  al  riordino,  alla  trasformazione,
          fusione o soppressione, anche sulla base  di  un  confronto
          con  le  regioni  e   gli   enti   locali   interessati   a
          salvaguardare, ove possibile, la permanenza delle sedi gia'
          presenti  sul  territorio   al   fine   di   garantire   il
          mantenimento  degli  attuali  livelli  occupazionali,   del
          Centro   nazionale   per   l'informatica   nella   pubblica
          amministrazione (CNIPA), del  Centro  di  formazione  studi
          (FORMEZ)  e   della   Scuola   superiore   della   pubblica
          amministrazione  (SSPA),  secondo  i  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: a) ridefinizione delle missioni e  delle
          competenze e riordino degli organi, in base a  principi  di
          efficienza, efficacia ed economicita',  anche  al  fine  di
          assicurare un sistema coordinato  e  coerente  nel  settore
          della formazione e della reingegnerizzazione  dei  processi
          produttivi della pubblica amministrazione centrale e  delle
          amministrazioni  locali;  b)  trasformazione,   fusione   o
          soppressione degli organismi di cui al  presente  comma  in
          coerenza con la ridefinizione delle competenze degli stessi
          ai sensi  della  lettera  a);  c)  raccordo  con  le  altre
          strutture,  anche  di  natura  privatistica,  operanti  nel
          settore della formazione e dell'innovazione tecnologica; d)
          riallocazione  delle  risorse  umane   e   finanziarie   in
          relazione alla riorganizzazione  e  alla  razionalizzazione
          delle competenze. 
              2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Alle attivita' previste dal presente articolo  si
          provvede nell'ambito delle  risorse  umane,  finanziarie  e
          strumentali previste dalla legislazione vigente. 
              - La legge 23 agosto 1988, n. 440  recante  «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri» e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario. 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,
          recante «Ordinamento della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15  marzo  1997,
          n. 59, e  successive  modificazioni»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n.  205,  supplemento
          ordinario. 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  287,
          recante «Riordino della  Scuola  superiore  della  pubblica
          amministrazione  e  riqualificazione  del  personale  delle
          amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge
          15  marzo  1997,  n.  59»  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193, supplemento ordinario. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle    amministrazioni    pubbliche»,    e     successive
          modificazioni e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  9
          maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario. 
              - Il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150
          recante «Attuazione della legge 4 marzo  2009,  n.  15,  in
          materia di ottimizzazione della  produttivita'  del  lavoro
          pubblico e di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
          amministrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          31 ottobre 2009, n. 254, supplemento ordinario. 
              - Si riporta il testo dell'art.  19,  comma  14,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto
          normativo per l'anno 2005). 
              «14. E' istituita la «Commissione parlamentare  per  la
          semplificazione»,  di  seguito   denominata   «Commissione»
          composta da  venti  senatori  e  venti  deputati,  nominati
          rispettivamente dal Presidente del Senato della  Repubblica
          e dal Presidente della Camera  dei  deputati  nel  rispetto
          della proporzione esistente tra i gruppi  parlamentari,  su
          designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
          i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
          segretari che insieme con il presidente  formano  l'Ufficio
          di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua  prima
          seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
          per l'elezione dell'Ufficio di presidenza». 
              Per il testo dell'art. 24, della legge 18 giugno  2009,
          n. 69 si veda nelle note alle premesse.