stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 105

Regolamento recante modifiche al regio decreto 30 marzo 1933, n. 422, concernente l'organizzazione della funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare. (09G0113)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/8/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 19-8-2009
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  il  regio  decreto  4  novembre 1932, n. 1423, recante nuove
disposizioni  per  la  concessione  delle  medaglie  e della croce di
guerra al valor militare, ed in particolare l'articolo 11;
  Vista  la  legge  24  marzo  1932, n. 453, recante disposizioni per
disciplinare  la perdita di medaglie e della croce di guerra al valor
militare  e delle distinzioni onorifiche di guerra, ed in particolare
l'articolo 7;
  Visto   il  regio  decreto  30  marzo  1933,  n.  422,  concernente
l'organizzazione  della funzione consultiva in materia di concessioni
e  di  perdita delle decorazioni al valor militare, modificato con il
regio  decreto  3 gennaio 1944, n. 15, e con i decreti del Presidente
della  Repubblica  30  agosto  1952,  n. 1337, e 31 dicembre 1973, n.
1076;
  Visto  il  regio  decreto  17 ottobre 1941, n. 1480, che estende al
tempo di pace la concessione della croce al valor militare;
  Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78;
  Visto  il  decreto  legislativo  5  ottobre  2000,  n.  297,  ed in
particolare l'articolo 2;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
88,  concernente il regolamento di riordino degli organismi esistenti
presso  l'Amministrazione  della  difesa alla data del 4 luglio 2006,
emanato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n.
248;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 19 gennaio e del
16 marzo 2009;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 maggio 2009;
  Sulla proposta del Ministro della difesa;
                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.


          Modifiche al regio decreto 30 marzo 1933, n. 422


  1.   Al   regio  decreto  30  marzo  1933,  n.  422,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  1. - 1. La funzione consultiva sulle proposte di concessione
e  di  perdita di medaglie o di croci di guerra al valor militare, di
cui  al regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, e alla legge 24 marzo
1932,  n. 453, e' affidata alla Commissione consultiva militare unica
per  la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare, di
seguito  denominata: “Commissione”, che ha sede presso il
Ministero della difesa.";
   b) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
  "Art.  1-bis.  -  1.  La  Commissione  e'  costituita  da ufficiali
generali  o  ammiragli  in  servizio  permanente, secondo la seguente
composizione:
   a)  Presidente:  un ufficiale di grado non inferiore a generale di
divisione  o  grado  corrispondente,  piu'  elevato  in  grado o piu'
anziano dei rimanenti membri effettivi e supplenti della Commissione;
l'incarico e' conferito:
    1)  secondo  una  rotazione  cosi'  stabilita:  Esercito, Marina,
Aeronautica, Arma dei carabinieri;
    2) per la durata di un anno, rinnovabile una sola volta;
   b) membri effettivi:
    1)  per  le  proposte  di  competenza dell'Esercito: due generali
dell'Esercito,  un  ufficiale  ammiraglio  della  Marina, un generale
dell'Aeronautica e un generale dell'Arma dei carabinieri;
    2)  per  le  proposte  di  competenza  della  Marina: un generale
dell'Esercito,  due  ufficiali  ammiragli  della  Marina, un generale
dell'Aeronautica e un generale dell'Arma dei carabinieri;
    3)  per  le  proposte di competenza dell'Aeronautica: un generale
dell'Esercito,  un  ufficiale  ammiraglio  della Marina, due generali
dell'Aeronautica e un generale dell'Arma dei carabinieri;
    4)  per  le  proposte di competenza dell'Arma dei carabinieri: un
generale  dell'Esercito,  un  ufficiale  ammiraglio  della Marina, un
generale dell'Aeronautica e due generali dell'Arma dei carabinieri;
   c)  membri  supplenti:  un  generale  dell'Esercito,  un ufficiale
ammiraglio  della  Marina, un generale dell'Aeronautica e un generale
dell'Arma dei carabinieri.
  2. Il presidente e i membri effettivi e supplenti sono nominati con
decreto  del  Ministro  della  difesa,  su proposta del Capo di stato
maggiore della difesa.
  3.  Nel  numero  dei  membri  effettivi previsti per ciascuna Forza
armata  e'  compreso l'ufficiale generale o ammiraglio che ricopre la
carica  di  presidente  della  Commissione.  All'occorrenza  e' fatto
cessare  l'ufficiale generale o ammiraglio meno elevato in grado o, a
parita' di grado, meno anziano in ruolo.";
   c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  3.  -  1. Nel caso di assenza o di legittimo impedimento, il
presidente   e'   sostituito   dal  membro  effettivo  piu'  anziano.
Verificandosi  tale  sostituzione,  la  Commissione  e' integrata dal
membro  supplente  della  medesima  Forza  armata  cui  appartiene il
presidente.
  2.  I  membri  supplenti intervengono alle sedute della Commissione
nei  casi di assenza o di legittimo impedimento dei rispettivi membri
effettivi  e hanno, come questi, voto deliberativo. Inoltre, i membri
supplenti  intervengono  con  potere  di  voto  deliberativo  qualora
chiamati  a  sostituire i membri effettivi della Commissione nei casi
previsti dall'articolo 5, comma 2.";
   d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  4.  -  1.  Le  funzioni di segretario della Commissione sono
conferite con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo
di stato maggiore della difesa, ad un ufficiale superiore in servizio
permanente, di grado non inferiore a tenente colonnello.";
   e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
  "Art.   5.   -   1.  La  Commissione,  validamente  costituita  con
l'intervento  del  presidente  e dei membri effettivi indicati in una
delle  quattro  situazioni disciplinate dall'articolo 1-bis, comma 1,
lettera   b),   delibera  a  maggioranza  assoluta  dei  voti  e  con
l'intervento  di  tutti  i  suoi  componenti. I membri effettivi sono
sostituiti  dai  rispettivi  membri supplenti in caso di assenza o di
legittimo  impedimento.  Non  e'  ammessa  l'astensione  al  voto del
presidente e dei membri della Commissione.
  2.  Nei  casi  in cui le proposte di conferimento della decorazione
riguardino  militari  appartenenti  a  Forze  armate diverse, i quali
abbiano  partecipato  insieme  alla  stessa impresa, il presidente ha
facolta' di convocare di volta in volta la Commissione costituita con
la  rappresentanza  di  due  membri delle Forze armate cui i proposti
appartengono  e  di  un  membro  delle altre Forze armate. In caso di
parita' di voti, prevale quello del presidente.";
   f) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 7. - 1. La Commissione e' convocata per ordine del presidente
e l'avviso di convocazione e' comunicato, a cura della segreteria, ai
soli membri effettivi di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b),
interessati  alle  proposte  di  conferimento  poste  all'ordine  del
giorno,  almeno  dieci giorni prima del giorno della seduta, onde sia
possibile  provvedere  tempestivamente alla eventuale sostituzione di
quelli  di essi che non possano intervenirvi, con i rispettivi membri
supplenti.".
                                    N O T E

          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
             -  Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce
          al  Presidente della Repubblica il potere di «promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti».
             -  Il  regio  decreto 4 novembre 1932, n. 1423, recante:
          «Nuove  disposizioni  per  la  concessione delle medaglie e
          della  croce  di  guerra  al valor militare», e' pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  12  novembre  1932,  n. 261. Si
          riporta il testo dell'art. 11:
             «Art.  11.  -  La  proposta al Re, da parte del Ministro
          competente,  deve  essere preceduta dal parere di un organo
          consultivo  militare,  costituito  a  tal uopo, il quale si
          pronuncia  sulla  convenienza della concessione e sul grado
          della  decorazione  da conferire. Di esso debbono far parte
          almeno  due  ufficiali  della  Forza  armata  alla quale il
          militare appartiene.
             Con  apposito decreto Reale, da emanarsi su proposta del
          Ministro  per  la guerra, di concerto con i Ministri per la
          marina, per l'aeronautica, per le colonie e per le finanze,
          sara'   provveduto   alla   costituzione   di  tale  organo
          consultivo ed alle modalita' del suo funzionamento.».
             - La legge 24 marzo 1932, n. 453, recante: «Disposizioni
          per  disciplinare  la  perdita di medaglie e della croce di
          guerra  al valor militare e delle distinzioni onorifiche di
          guerra»,  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio
          1932, n. 109. Si riporta il testo dell'art. 7:
             «Art.  7.  -  Le proposte di perdita delle ricompense al
          valore, nei casi di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 e
          6,  sono  fatte  dal  Ministro  competente  dopo sentito il
          parere di apposita Commissione.
             Alla  costituzione  di tale Commissione sara' provveduto
          con decreto Reale.».
             -  Il  regio  decreto  30  marzo  1933, n. 422, recante:
          «Organizzazione  della  funzione  consultiva  in materia di
          concessione   e  di  perdita  delle  decorazioni  al  valor
          militare», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio
          1933, n. 115.
             -  Il  regio  decreto  3  gennaio  1944, n. 15, recante:
          «Modifiche  alla  costituzione  della  Commissione militare
          unica  per  la  concessione  e la perdita di decorazioni al
          valor  militare»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
          - serie speciale - 29 gennaio 1944, n. 4.
             -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto
          1952,  n.  1337,  recante: «Modificazioni alla costituzione
          della  Commissione  militare  unica per la concessione e la
          perdita  di  decorazioni  al valor militare», e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 1952, n. 257.
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
          1973,  n.  1076,  recante:  «Nuove norme sulla composizione
          della   commissione   consultiva   militare  unica  per  la
          concessione e la perdita di decorazioni al valor militare»,
          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 1974, n.
          105.
             Si ritiene opportuno riportare gli articoli 1, 2 e 3:
             «Art.  1. - La commissione consultiva militare unica per
          la  concessione  e  la  perdita  di  decorazioni  al  valor
          militare,  di cui al regio decreto 30 marzo 1933, n. 422, e
          successive modificazioni, e' cosi' composta:
             Presidente:   un   ufficiale   in   servizio  permanente
          effettivo dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica di
          grado  non  inferiore  a  generale  di  divisione  o  grado
          corrispondente,  secondo una rotazione cosi' stabilita: due
          dell'Esercito,  uno  della  Marina;  due dell'Esercito, uno
          dell'Aeronautica;   e   cosi'  di  seguito.  L'incarico  e'
          conferito  per  la  durata massima di un anno e puo' essere
          rinnovato solo per un altro anno.
             Membri effettivi:
              per le proposte di competenza dell'Esercito:
              tre generali dell'Esercito;
              un ammiraglio;
              un generale dell'Aeronautica.
             Per le proposte di competenza della Marina:
              due generali dell'Esercito;
              due ammiragli;
              un generale dell'Aeronautica.
             Per le proposte di competenza dell'Aeronautica:
              due generali dell'Esercito;
              due generali dell'Aeronautica;
              un ammiraglio.
             Membri supplenti:
              un  generale  dell'Esercito, un ammiraglio, un generale
          dell'Aeronautica.
             Nel  numero  dei  membri effettivi previsti per ciascuna
          Forza  armata e' compreso l'ufficiale generale o ammiraglio
          che  ricopra  la  carica  di  presidente. All'occorrenza e'
          fatto   cessare  l'ufficiale  generale  o  ammiraglio  meno
          elevato  in  grado  o,  a parita' di grado, meno anziano di
          ruolo.
             Quando   trattasi   di   proposte  relative  a  militari
          appartenenti  a  Forze  armate  diverse,  i  quali  abbiano
          insieme  partecipato  alla stessa impresa, il presidente ha
          facolta'  di  convocare  di  volta  in volta la commissione
          costituita con la rappresentanza di due membri per le Forze
          armate  cui  i  proposti  appartengono,  e di un membro per
          l'altra Forza armata.».
             «Art.   2.  -  La  commissione  delibera  a  maggioranza
          assoluta  di  voti  e  con  l'intervento  di  tutti  i suoi
          componenti,  sostituendosi  i  membri effettivi, in caso di
          assenza   o   di   legittimo   impedimento,  con  i  membri
          supplenti.».
             «Art.  3.  - Sono abrogati l'art. 2 del regio decreto 30
          marzo  1933, n. 422, gli articoli 2 e 3 del regio decreto 3
          gennaio  1944,  n.  15,  e  l'articolo  unico  del  decreto
          luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 162.».
             -  Il  regio  decreto 17 ottobre 1941, n. 1480, recante:
          «Estensione  al tempo di pace della concessione della croce
          al  valor militare», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          14 gennaio 1942, n. 10.
             -  La  legge  31  marzo 2000, n. 78, recante: «Delega al
          Governo  in  materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,
          del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di
          finanza  e  della  Polizia  di  Stato.  Norme in materia di
          coordinamento  delle Forze di polizia», e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2000, n. 79.
             -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
          2007,  n.  88,  recante:  «Regolamento  di  riordino  degli
          organismi  esistenti  presso l'Amministrazione della difesa
          alla  data del 4 luglio 2006, emanato ai sensi dell'art. 29
          del  decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  2006,  n. 248», e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157.
             -  La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei Ministri», e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale   12   settembre   1988,   n.   214  (supplemento
          ordinario). Si riporta il testo dell'art. 17, commi 1 e 2:
             «Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
              a)  l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari;
              b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
              c)  le  materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi Forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
              e)  l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
          Nota all'art. 1:
             -  Si  riporta il testo dell'art. 1 del regio decreto 30
          marzo  1933,  n.  422,  e  successive modificazioni, citato
          nelle note alle premesse:
             «Art.  1.  -  La  funzione  consultiva sulle proposte di
          concessione  di  medaglie  o  di  croci  di guerra al valor
          militare  che  i Ministri per la guerra, per la marina, per
          l'aeronautica  e per le colonie, a seconda della rispettiva
          competenza,  intendano presentare alla Sovrana sanzione, e'
          affidata  ad  un'unica  Commissione militare avente sede in
          Roma.».
             -  L'art.  3 del decreto del Presidente della Repubblica
          31  dicembre  1973,  n.  1076,  riportato  nelle  note alle
          premesse,  ha  abrogato l'art. 2 del regio decreto 30 marzo
          1933, n. 422.
             -  Si  riportano  i testi degli articoli 3, 4, 5 e 7 del
          regio   decreto   30  marzo  1933,  n.  422,  e  successive
          modificazioni, citato nelle note alle premesse:
             «Art.  3.  - I membri supplenti intervengono alle sedute
          della  Commissione  nei  casi  di  assenza  o  di legittimo
          impedimento  dei  membri  effettivi  ed hanno, come questi,
          voto deliberativo.».
             «Art.  4.  - Le funzioni di segretario della Commissione
          sono  affidate ad un ufficiale superiore del Regio esercito
          in  s.p.e.  di  grado  non  inferiore a tenente colonnello,
          designato dal Ministro per la guerra.».
             «Art. 5. - Le deliberazioni della Commissione sono prese
          a  maggioranza assoluta di voti e con intervento dei cinque
          suoi componenti, sostituendo i membri effettivi, in caso di
          assenza   o   di   legittimo   impedimento,  con  i  membri
          supplenti.».
             «Art.  7.  -  La Commissione e' convocata per ordine del
          presidente e l'ordine di convocazione e' comunicato, a cura
          della  segreteria, ai singoli membri effettivi almeno sette
          giorni  prima  del  giorno della seduta, onde sia possibile
          provvedere  tempestivamente  alla eventuale sostituzione di
          quelli   di  essi  che  non  possano  intervenirvi,  con  i
          rispettivi membri supplenti.».