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MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 aprile 2009, n. 82

Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso Paesi terzi. (09G0093)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/7/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/01/2015)
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Testo in vigore dal: 22-7-2009
                IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

                           di concerto con

                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto  il  decreto  legislativo  27  gennaio 1992, n. 111, relativo
all'attuazione  della  direttiva  1989/398/CEE concernente i prodotti
alimentari  destinati ad una alimentazione particolare e segnatamente
l'articolo 9 che conferisce al Ministro della salute, di concerto con
il  Ministro  dello  sviluppo economico, di fissare, in attuazione di
direttive  comunitarie,  le  disposizioni  specifiche  applicabili ai
gruppi   di   alimenti   riportati   nell'allegato   a  tale  decreto
legislativo;
  Visto  il decreto del Ministro della sanita' 6 aprile 1994, n. 500,
di  recepimento  della  direttiva 91/321/CEE del 14 maggio 1991 sugli
alimenti  per  lattanti  e  di  proseguimento,  e della direttiva del
Consiglio  92/52/CEE del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e
alimenti  di  proseguimento  destinati  all'esportazione  verso Paesi
terzi;
  Vista   la  direttiva  2006/141/CE  riguardante  gli  alimenti  per
lattanti  e  gli  alimenti  di proseguimento e recante modifica della
direttiva 1999/21/CE;
  Vista  la  direttiva  92/52/CEE  sugli  alimenti per lattanti e gli
alimenti  di  proseguimento  destinati  all'esportazione  verso Paesi
terzi;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2002, n.
57,  che  ha dato attuazione alla direttiva 1999/21/Ce sugli alimenti
dietetici destinati a fini medici speciali;
  Vista  la circolare del Ministero della sanita' 24 ottobre 2000, n.
16, sulla «Promozione e tutela dell'allattamento al seno»;
  Visto  il  regolamento  (CE) 178/2002 che stabilisce i principi e i
requisiti   generali   della   legislazione   alimentare,  istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare;
  Visto  il regolamento (CE) 1924/2006 del 20 dicembre 2006, relativo
alle  indicazioni  nutrizionali  e  sulla salute fornite sui prodotti
alimentari;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modifiche,  relativo  all'etichettatura,  alla  presentazione  e alla
pubblicita' dei prodotti alimentari;
  Visto  il  decreto  del Ministero della sanita' 8 giugno 2001 sulla
«Assistenza  sanitaria  integrativa relativa ai prodotti destinati ad
una alimentazione particolare»;
  Visto  il  decreto del Ministero della salute 16 gennaio 2002 sulle
«Modalita'  della  diffusione  di materiale informativo e didattico e
del    controllo    delle    informazioni    corrette   ed   adeguate
sull'alimentazione   dei   lattanti   e   dei   bambini»,   ai  sensi
dell'articolo  8, comma 3, del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n.
500;
  Visto il decreto del Ministero della salute 22 febbraio 2005, n. 46
«Regolamento   recante   norme   per   la  pubblicita'  dei  prodotti
sostitutivi del latte materno» - Modifica dell'articolo 7 del decreto
del Ministro della sanita' 6 aprile 1994, n. 500;
  Visto l'articolo 11, comma 5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del
31 luglio 2008;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 2008;
  Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata  ai  sensi  dell'articolo17, comma 3 della legge 23 agosto
1988, n. 400;
                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.


                        Campo di applicazione


  1. Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni relative alla
produzione,  alla composizione, all'etichettatura, alla pubblicita' e
alla commercializzazione degli alimenti per lattanti e degli alimenti
di  proseguimento  destinati ad essere somministrati a soggetti nella
prima  infanzia  in  buona  salute,  nonche'  degli  stessi  alimenti
destinati all'esportazione verso Paesi terzi.
          Nota all'art. :
                                    N O T E

          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, reca:
          «Attuazione  della  direttiva  1989/398/CEE  concernente  i
          prodotti   alimentari   destinati   ad   una  alimentazione
          particolare».
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  9  del  decreto
          legislativo 27 gennaio 1992, n. 111:
             «Art. 9. (Disposizioni specifiche). - 1. Con decreto del
          Ministro   della   sanita'  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato  da
          adottarsi  ai  sensi  dell'art. 17, comma 3, della legge 23
          agosto   1988,   n.   400,   in   attuazione  di  direttive
          comunitarie,  vengono  fissate  le  disposizioni specifiche
          applicabili ai gruppi di alimenti di cui all'allegato I.
             2.  Con  la  stessa  procedura di cui al comma 1 vengono
          indicati,  in  attuazione  delle  direttive comunitarie, le
          sostanze  con  scopo nutrizionale da aggiungere ai prodotti
          alimentari   destinati  ad  una  alimentazione  particolare
          nonche'  i  criteri  di purezza e le condizioni per la loro
          utilizzazione.».
             -  Il  decreto del Ministro della sanita' 6 aprile 1994,
          n.  500,  reca: «Regolamento concernente l'attuazione delle
          direttive  91/321/CEE  della Commissione del 14 maggio 1991
          sugli  alimenti  per lattanti e alimenti di proseguimento e
          92/52/CEE  del  Consiglio del 18 giugno 1992 sugli alimenti
          per   lattanti   e   alimenti  di  proseguimento  destinati
          all'esportazione verso Paesi terzi».
             -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 20 marzo
          2002,   n.  57,  reca:  «Regolamento  di  attuazione  della
          direttiva  1999/21/CE  sugli alimenti dietetici destinati a
          fini medici speciali».
             -  La  Circolare  del Ministero della sanita' 24 ottobre
          2000,  n.  16, reca: «Promozione e tutela dell'allattamento
          al seno».
             - Il regolamento (CE) 178/2002 stabilisce i principi e i
          requisiti    generali    della   legislazione   alimentare,
          istituisce  l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare
          e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
             -  Il  regolamento  (CE)  1924/2006 del 20 dicembre 2006
          reca  indicazioni  nutrizionali  e sulla salute fornite sui
          prodotti alimentari.
             -  Il  decreto  legislativo  27  gennaio 1992, n. 109, e
          successive  modifiche concerne: «Attuazione della direttiva
          89/395/CEE   e   della   direttiva  89/396/CEE  concernenti
          l'etichettatura,  la  presentazione  e  la  pubblicita' dei
          prodotti alimentari».
             -  Il  decreto del Ministero della sanita' 8 giugno 2001
          concerne:  «Assistenza  sanitaria  integrativa  relativa ai
          prodotti destinati ad una alimentazione particolare».
             -  Il decreto del Ministero della salute 16 gennaio 2002
          reca:  «Modalita' della diffusione di materiale informativo
          e  didattico e del controllo delle informazioni corrette ed
          adeguate sull'alimentazione dei lattanti e dei bambini», ai
          sensi  dell'art.  8,  comma  3,  del decreto ministeriale 6
          aprile 1994, n. 500 che qui di seguito si riporta:
             «3.  Con  decreto del Ministro della sanita' di concerto
          con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato,  sono  regolamentate  le  modalita' della
          diffusione  di  materiale  informativo  e  didattico  e del
          controllo   delle   informazioni   corrette   ed   adeguate
          sull'alimentazione  dei  lattanti  e dei bambini, destinate
          alle  famiglie  e  a  tutti gli operatori interessati nello
          specifico settore».
             -  Il  decreto  del  Ministero  della salute 22 febbraio
          2005,  n.  46  reca:  «Regolamento  recante  norme  per  la
          pubblicita'  dei  prodotti  sostitutivi del latte materno -
          Modifica dell'art. 7 del decreto del Ministro della sanita'
          6 aprile 1994, n. 500».
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 11 (Attuazione in via
          regolamentare  e  amministrativa),  comma  5, della legge 4
          febbraio  2005,  n. 11 (Norme generali sulla partecipazione
          dell'Italia  al  processo  normativo  dell'Unione europea e
          sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari):
             «5.  Nelle  materie  di cui all'art. 117, secondo comma,
          della  Costituzione,  non  disciplinate  dalla  legge  o da
          regolamento  emanato  ai  sensi  dell'art. 17, commi 1 e 2,
          della   legge   23   agosto  1988,  n.  400,  e  successive
          modificazioni,  e  non  coperte  da  riserva  di  legge, le
          direttive    possono   essere   attuate   con   regolamento
          ministeriale  o  interministeriale,  ai sensi dell'art. 17,
          comma  3,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, o con atto
          amministrativo   generale   da   parte   del  Ministro  con
          competenza  prevalente  per la materia, di concerto con gli
          altri  Ministri interessati. Con le medesime modalita' sono
          attuate   le  successive  modifiche  e  integrazioni  delle
          direttive».
             -  Si riporta il testo dell'art. 17 (Regolamenti), comma
          3,   della   legge  23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
             «3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  secondo comma,
          lettera  b) del decreto ministeriale 23 maggio 2008 (Delega
          di  attribuzioni  del  Ministro  del lavoro, della salute e
          delle  politiche  sociali,  per  taluni  atti di competenza
          dell'amministrazione,   al  Sottosegretario  di  Stato  on.
          Francesca Martini):
             «2. Il Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini e'
          delegato alla trattazione e alla firma degli atti relativi:
             a) (omissis);
             b)  alle  materie  della  sanita'  pubblica veterinaria,
          degli alimenti e della nutrizione; ».