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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 14 aprile 2009, n. 56

Regolamento recante «Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo». (09G0065)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/6/2009
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vigente al 16/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  14-6-2009

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA

DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e, in particolare l'Allegato II;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale» e successive modifiche ed integrazioni e in particolare, l'articolo 75, comma 3, che prevede l'adozione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n, 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per modificare gli allegati alla parte terza dello stesso decreto legislativo 3 aprile 2006;
Viste le linee guida emanate dalla Commissione Europea che forniscono criteri tecnici sulle modalità di svolgimento dei programmi di monitoraggio e per la definizione delle condizioni di riferimento dei corpi idrici superficiali;
Tenuto conto della necessità di adeguare gli allegati 1 e 3 della parte terza del citato decreto legislativo n. 152/2006;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 febbraio 2009;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota prot. n. 6687 del 19 marzo 2009 ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'Allegato 1 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito con l'Allegato 1 del presente decreto;
2. Per effetto dell'entrata in vigore delle lettere A.2.6.1 e A.2.7.1 di cui all'Allegato 1 del presente decreto cessa di avere efficacia la Tab. 2 del decreto ministeriale del 6 novembre 2003, n. 367.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. (GUUE)
Note alle premesse:
- La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 327 del 22 dicembre 2000, pag. 0001-0073.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006.
- Si riporta il comma 3, dell'articolo 75, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«3. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione della parte terza del presente decreto sono stabilite negli Allegati al decreto stesso e con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio previa intesa con la Conferenza Stato-regioni; attraverso i medesimi regolamenti possono altresì essere modificati gli Allegati alla parte terza del presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.».
- Si riporta il comma 3, dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».