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LEGGE 7 maggio 2009, n. 46

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione. (09G0054)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/5/2009
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 8-5-2009
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
 la seguente legge:

                               Art. 1.

  1.   All'articolo  1  del  decreto-legge  3  gennaio  2006,  n.  1,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1.  Gli  elettori  affetti  da  gravissime  infermita',  tali  che
l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile,
anche  con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermita' che
si  trovino  in  condizioni  di  dipendenza  continuativa e vitale da
apparecchiature  elettromedicali  tali  da impedirne l'allontanamento
dall'abitazione  in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette
dimore»;
   b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3.  Gli  elettori  di  cui  al comma 1 devono far pervenire, in un
periodo   compreso   tra   il  quarantesimo  e  il  ventesimo  giorno
antecedente  la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui
liste elettorali sono iscritti:
   a)  una  dichiarazione  in carta libera, attestante la volonta' di
esprimere  il  voto  presso  l'abitazione  in  cui dimorano e recante
l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
   b)  un  certificato,  rilasciato dal funzionario medico, designato
dai  competenti  organi  dell'azienda  sanitaria  locale, in data non
anteriore  al  quarantacinquesimo  giorno  antecedente  la data della
votazione,  che attesti l'esistenza delle condizioni di infermita' di
cui  al  comma  1,  con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti
dalla  data  di  rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di
dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali»;
   c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  «3-bis.  Fatta  salva ogni altra responsabilita', nei confronti del
funzionario  medico  che  rilasci  i  certificati  di cui al comma 3,
lettera b), in assenza delle condizioni di infermita' di cui al comma
1  l'azienda  sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di
servizio  per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e
comunque per un periodo non superiore a nove mesi»;
   d)  al  comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite
le seguenti: «, lettera b),»;
   e) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
  «9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su
proposta  dell'Ufficiale elettorale, puo', con proprio provvedimento,
disporre  che  il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio
venga  raccolto  dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la
casa  di  cura  ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti
elettori»;
   f) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
  «Voto domiciliare per elettori affetti da infermita' che ne rendano
impossibile l'allontanamento dall'abitazione».
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
 la seguente legge:

                               Art. 1.

  1.   All'articolo  1  del  decreto-legge  3  gennaio  2006,  n.  1,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1.  Gli  elettori  affetti  da  gravissime  infermita',  tali  che
l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile,
anche  con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermita' che
si  trovino  in  condizioni  di  dipendenza  continuativa e vitale da
apparecchiature  elettromedicali  tali  da impedirne l'allontanamento
dall'abitazione  in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette
dimore»;
   b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3.  Gli  elettori  di  cui  al comma 1 devono far pervenire, in un
periodo   compreso   tra   il  quarantesimo  e  il  ventesimo  giorno
antecedente  la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui
liste elettorali sono iscritti:
   a)  una  dichiarazione  in carta libera, attestante la volonta' di
esprimere  il  voto  presso  l'abitazione  in  cui dimorano e recante
l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
   b)  un  certificato,  rilasciato dal funzionario medico, designato
dai  competenti  organi  dell'azienda  sanitaria  locale, in data non
anteriore  al  quarantacinquesimo  giorno  antecedente  la data della
votazione,  che attesti l'esistenza delle condizioni di infermita' di
cui  al  comma  1,  con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti
dalla  data  di  rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di
dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali»;
   c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  «3-bis.  Fatta  salva ogni altra responsabilita', nei confronti del
funzionario  medico  che  rilasci  i  certificati  di cui al comma 3,
lettera b), in assenza delle condizioni di infermita' di cui al comma
1  l'azienda  sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di
servizio  per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e
comunque per un periodo non superiore a nove mesi»;
   d)  al  comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite
le seguenti: «, lettera b),»;
   e) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
  «9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su
proposta  dell'Ufficiale elettorale, puo', con proprio provvedimento,
disporre  che  il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio
venga  raccolto  dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la
casa  di  cura  ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti
elettori»;
   f) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
  «Voto domiciliare per elettori affetti da infermita' che ne rendano
impossibile l'allontanamento dall'abitazione».