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DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2009, n. 30

Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. (09G0038)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/4/2009
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-4-2009
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, e in particolare l'Allegato
B;
  Vista  la  direttiva  2006/118/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  12  dicembre  2006,  sulla  protezione  delle  acque
sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento;
  Vista  la  direttiva  2008/105/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  16  dicembre  2008,  relativa a standard di qualita'
ambientali nel settore della politica delle acque, recante modifica e
successiva  abrogazione  delle  direttive  del  Consiglio 82/176/CEE,
83/513/CEE,  84/156/CEE,  84/491/CEE,  86/280/CEE,  nonche'  modifica
della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
  Visto  il  decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale;
  Visto  il  decreto-legge  30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8  del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 22 gennaio 2009;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 marzo 2009;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, di concerto
con  i  Ministri dello sviluppo economico, del lavoro, della salute e
delle  politiche  sociali,  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  degli  affari  esteri,  della  giustizia, dell'economia e
delle finanze e per i rapporti con le regioni;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

                  Campo di applicazione e finalita'

  1.  Il  presente  decreto  si  applica  ai corpi idrici sotterranei
identificati sulla base dei criteri tecnici riportati all'Allegato 1.
  2.  Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli
76  e  77  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di seguito
denominato:  «decreto  legislativo  n.  152  del  2006», e successive
modificazioni,   il   presente   decreto,   ad   integrazione   delle
disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo decreto legislativo
n.152   del   2006,  definisce  misure  specifiche  per  prevenire  e
controllare   l'inquinamento   ed   il   depauperamento  delle  acque
sotterranee, quali:
   a)  criteri per l'identificazione e la caratterizzazione dei corpi
idrici sotterranei;
   b)  standard  di qualita' per alcuni parametri e valori soglia per
altri  parametri  necessari  alla valutazione del buono stato chimico
delle acque sotterranee;
   c)   criteri   per   individuare   e  per  invertire  le  tendenze
significative   e   durature   all'aumento  dell'inquinamento  e  per
determinare i punti di partenza per dette inversioni di tendenza;
   d) criteri per la classificazione dello stato quantitativo;
   e)  modalita'  per  la  definizione  dei programmi di monitoraggio
quali-quantitativo.
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
             Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE)
          Note alle premesse:
             -   L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  Si  riporta  il testo dell'allegato B, della legge 25
          febbraio   2008,   n.   34,   recante:   «Disposizioni  per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee.  (Legge  comunitaria
          2007). Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n.
          56, S.O.».
                                                          «Allegato B

             2006/22/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15  marzo  2006,  sulle norme minime per l'applicazione dei
          regolamenti  n.  3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE del Consiglio
          relativi  a disposizioni in materia sociale nel settore dei
          trasporti  su  strada  e che abroga la direttiva 88/599/CEE
          del Consiglio.
             2006/43/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          17  maggio  2006,  relativa alle revisioni legali dei conti
          annuali  e dei conti consolidati, che modifica le direttive
          78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
          84/253/CEE del Consiglio.
             2006/46/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14  giugno  2006,  che  modifica le direttive del Consiglio
          78/660/CEE,  relativa  ai  conti  annuali di taluni tipi di
          societa',   83/349/CEE,   relativa  ai  conti  consolidati,
          86/635/CEE,   relativa   ai   conti   annuali  e  ai  conti
          consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari,
          e   91/674/CEE,  relativa  ai  conti  annuali  e  ai  conti
          consolidati delle imprese di assicurazione.
             2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
          settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti
          di   pile   e   accumulatori  e  che  abroga  la  direttiva
          91/157/CEE.
             2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
          settembre  2006,  che  modifica  la direttiva 77/91/CEE del
          Consiglio  relativamente  alla  costituzione delle societa'
          per  azioni  nonche' alla salvaguardia e alle modificazioni
          del loro capitale sociale.
             2006/69/CE  del  Consiglio,  del  24  luglio  2006,  che
          modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune
          misure  aventi  lo  scopo  di  semplificare  la riscossione
          dell'imposta   sul  valore  aggiunto  e  di  contribuire  a
          contrastare  la  frode  o  l'evasione  fiscale e che abroga
          talune decisioni che autorizzano misure derogatorie.
             2006/86/CE  della  Commissione, del 24 ottobre 2006, che
          attua  la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio  per  quanto  riguarda le prescrizioni in tema di
          rintracciabilita',   la  notifica  di  reazioni  ed  eventi
          avversi  gravi  e  determinate prescrizioni tecniche per la
          codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
          la distribuzione di tessuti e cellule umani.
             2006/87/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi
          della   navigazione  interna  e  che  abroga  la  direttiva
          82/714/CEE del Consiglio.
             2006/88/CE  del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa
          alle  condizioni  di  polizia  sanitaria  applicabili  alle
          specie  animali  d'acquacoltura  e  ai  relativi  prodotti,
          nonche'  alla  prevenzione di talune malattie degli animali
          acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.
             2006/88/CE  del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa
          alle  condizioni  di  polizia  sanitaria  applicabili  alle
          specie  animali  d'acquacoltura  e  ai  relativi  prodotti,
          nonche'  alla  prevenzione di talune malattie degli animali
          acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.
             2006/93/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli
          aerei    di    cui    all'allegato 16   della   convenzione
          sull'aviazione  civile  internazionale, volume 1, parte II,
          capitolo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata).
             2006/112/CE   del   Consiglio,  del  28  novembre  2006,
          relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.
             2006/117/EURATOM  del  Consiglio,  del 20 novembre 2006,
          relativa  alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni
          di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.
             2006/118/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12  dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee
          dall'inquinamento e dal deterioramento.
             2006/121/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          18  dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE del
          Consiglio  concernente il ravvicinamento delle disposizioni
          legislative,  regolamentari ed amministrative relative alla
          classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura delle
          sostanze  pericolose  per  adattarla al regolamento (CE) n.
          1907/2006  concernente  la  registrazione,  la valutazione,
          l'autorizzazione  e  la restrizione delle sostanze chimiche
          (REACH)  e  istituisce  un'Agenzia  europea per le sostanze
          chimiche.
             2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, recante
          modalita'  di  esecuzione  della  direttiva  85/611/CEE del
          Consiglio  concernente  il coordinamento delle disposizioni
          legislative,  regolamentari ed amministrative in materia di
          taluni   organismi   d'investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari  (OICVM)  per  quanto  riguarda il chiarimento di
          talune definizioni.».
             -  La direttiva 2006/118/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          27 dicembre 2006, n. L 372.
             -  La direttiva 2008/105 e' pubblicata nella G.U.C.E. 24
          dicembre 2008, n. L 348.
             -  La  direttiva 82/176/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          27 marzo 1982, n. 81.
             -  La  direttiva 83/513/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          24 ottobre 1983 , n. L 29.
             -  La  direttiva  84/156 e' pubblicata nella G.U.C.E. 17
          marzo 1984, n. L 74.
             -  La  direttiva 84/491/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          17 ottobre 1984, n. L 274.
             - La direttiva 86/280/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 4
          luglio 1986, n. L 181.
             -  La  direttiva 2000/60/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          22 dicembre 2000, n. L 327.
             -  Il  decreto  legislativo,  3  aprile 2006, n. 152, e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88,
          S.O.
             -   Il   decreto-legge   30  dicembre  2008,  n.208,  e'
          pubblicato nella 31 dicembre 2008, n. 304.
          Nota all'art. 1:
             - Gli articoli 76 e 77, del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152, citato nelle premesse, cosi' recitano:
             «Art.  76  (Disposizioni  generali).  - 1. Al fine della
          tutela   e  del  risanamento  delle  acque  superficiali  e
          sotterranee,  la parte terza del presente decreto individua
          gli  obiettivi  minimi  di  qualita' ambientale per i corpi
          idrici  significativi  e  gli  obiettivi  di  qualita'  per
          specifica  destinazione  per i corpi idrici di cui all'art.
          78, da garantirsi su tutto il territorio nazionale.
             2.  L'obiettivo  di  qualita'  ambientale e' definito in
          funzione  della  capacita'  dei corpi idrici di mantenere i
          processi   naturali  di  autodepurazione  e  di  supportare
          comunita' animali e vegetali ampie e ben diversificate.
             3.  L'obiettivo  di  qualita' per specifica destinazione
          individua   lo   stato  dei  corpi  idrici  idoneo  ad  una
          particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei
          pesci e dei molluschi.
             4.  In attuazione della parte terza del presente decreto
          sono  adottate,  mediante il Piano di tutela delle acque di
          cui  all'art.  121,  misure atte a conseguire gli obiettivi
          seguenti entro il 22 dicembre 2015:
              a)  sia  mantenuto  o  raggiunto  per  i  corpi  idrici
          significativi  superficiali  e  sotterranei  l'obiettivo di
          qualita' ambientale corrispondente allo stato di "buono";
              b)  sia  mantenuto,  ove  gia'  esistente,  lo stato di
          qualita' ambientale "elevato" come definito nell'Allegato 1
          alla parte terza del presente decreto;
              c)  siano  mantenuti  o  raggiunti altresi' per i corpi
          idrici  a  specifica  destinazione  di  cui all'art. 79 gli
          obiettivi  di  qualita'  per  specifica destinazione di cui
          all'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, salvi
          i   termini   di   adempimento   previsti  dalla  normativa
          previgente.
             5. Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi
          di  qualita'  ambientale  e  per specifica destinazione che
          prevedono  per  gli stessi parametri valori limite diversi,
          devono  essere  rispettati  quelli  piu' cautelativi quando
          essi  si  riferiscono  al  conseguimento  dell'obiettivo di
          qualita'  ambientale;  l'obbligo di rispetto di tali valori
          limite decorre dal 22 dicembre 2015.
             6.  Il  Piano  di tutela provvede al coordinamento degli
          obiettivi di qualita' ambientale con i diversi obiettivi di
          qualita' per specifica destinazione.
             7.  Le  regioni  possono  definire obiettivi di qualita'
          ambientale  piu'  elevati,  nonche'  individuare  ulteriori
          destinazioni  dei  corpi  idrici  e  relativi  obiettivi di
          qualita'.».
             «Art.  77 (Individuazione e perseguimento dell'obiettivo
          di  qualita' ambientale). - 1. Entro dodici mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  parte  terza  del  presente
          decreto, sulla base dei dati gia' acquisiti e dei risultati
          del  primo  rilevamento  effettuato ai sensi degli articoli
          118  e  120,  le  regioni  che  non  vi  abbiano provveduto
          identificano  per  ciascun  corpo  idrico  significativo, o
          parte  di esso, la classe di qualita' corrispondente ad una
          di  quelle  indicate  nell'Allegato 1  alla parte terza del
          presente decreto.
             2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1 ,
          le  regioni stabiliscono e adottano le misure necessarie al
          raggiungimento   o   al  mantenimento  degli  obiettivi  di
          qualita' ambientale di cui all'art. 76, comma 4, lettere a)
          e  b),  tenendo  conto  del carico massimo ammissibile, ove
          fissato  sulla  base  delle  indicazioni delle Autorita' di
          bacino, e assicurando in ogni caso per tutti i corpi idrici
          l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado.
             3.  Al  fine  di assicurare entro il 22 dicembre 2015 il
          raggiungimento   dell'obiettivo   di   qualita'  ambientale
          corrispondente  allo stato di "buono", entro il 31 dicembre
          2008  ogni  corpo idrico superficiale classificato o tratto
          di  esso  deve conseguire almeno i requisiti dello stato di
          "sufficiente"  di  cui  all'Allegato 1 alla parte terza del
          presente decreto.
             4.  Le acque ricadenti nelle aree protette devono essere
          conformi agli obiettivi e agli standard di qualita' fissati
          nell'Allegato  i  alla  parte  terza  del presente decreto,
          secondo  le scadenze temporali ivi stabilite, salvo diversa
          disposizione della normativa di settore a norma della quale
          le singole aree sono state istituite.
             5.  La  designazione  di  un  corpo idrico artificiale o
          fortemente   modificato  e  la  relativa  motivazione  sono
          esplicitamente  menzionate  nei  piani  di  bacino  e  sono
          riesaminate  ogni  sei anni. Le regioni possono definire un
          corpo idrico artificiale o fortemente modificato quando:
              a)  le modifiche delle caratteristiche idromorfologiche
          di  tale  corpo,  necessarie  al raggiungimento di un buono
          stato ecologico, abbiano conseguenze negative rilevanti:
               1) sull'ambiente in senso ampio;
               2)   sulla  navigazione,  comprese  le  infrastrutture
          portuali, o sul diporto;
               3) sulle attivita' per le quali l'acqua e' accumulata,
          quali  la  fornitura  di  acqua  potabile, la produzione di
          energia o l'irrigazione;
               4)  sulla regolazione delle acque, la protezione dalle
          inondazioni o il drenaggio agricolo;
               5)  su  altre  attivita' sostenibili di sviluppo umano
          ugualmente importanti;
              b)  i  vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche
          artificiali  o modificate del corpo idrico non possono, per
          motivi   di  fattibilita'  tecnica  o  a  causa  dei  costi
          sproporzionati,   essere  raggiunti  con  altri  mezzi  che
          rappresentino  un'opzione  significativamente  migliore sul
          piano ambientale.
             6. Le regioni possono motivatamente prorogare il termine
          del  23 dicembre 2015 per poter conseguire gradualmente gli
          obiettivi  dei  corpi  idrici  purche'  non si verifichi un
          ulteriore  deterioramento  dello  stato  dei corpi idrici e
          sussistano tutte le seguenti condizioni:
              a)  i miglioramenti necessari per il raggiungimento del
          buono  stato  di  qualita'  ambientale  non  possono essere
          raggiunti  entro  i  termini  stabiliti  almeno per uno dei
          seguenti motivi:
               1)  i  miglioramenti  dello  stato  dei  corpi  idrici
          possono  essere  conseguiti per motivi tecnici solo in fasi
          successive al 23 dicembre 2015;
               2)  il completamento dei miglioramenti entro i termini
          fissati sarebbe sproporzionalmente costoso;
               3)   le   condizioni   naturali   non   consentono  il
          miglioramento del corpo idrico nei tempi richiesti;
              b)  la  proroga  dei  termini e le relative motivazioni
          sono  espressamente indicate nei piani di cui agli articoli
          117 e 121;
              c)   le   proroghe  non  possono  superare  il  periodo
          corrispondente  a  due ulteriori aggiornamenti dei piani di
          cui  alla  lettera b), fatta eccezione per i casi in cui le
          condizioni   naturali  non  consentano  di  conseguire  gli
          obiettivi entro detto periodo;
              d)  l'elenco  delle  misure, la necessita' delle stesse
          per il miglioramento progressivo entro il termine previsto,
          la  giustificazione di ogni eventuale significativo ritardo
          nella   attuazione   delle   misure,  nonche'  il  relativo
          calendario   di   attuazione  delle  misure  devono  essere
          riportati nei piani di cui alla lettera b). Le informazioni
          devono essere aggiornate nel riesame dei piani.
             7.   Le   regioni,  per  alcuni  corpi  idrici,  possono
          stabilire  di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi
          rispetto a quelli di cui al comma 4, qualora, a causa delle
          ripercussioni  dell'impatto  antropico  rilevato  ai  sensi
          dell'art.  118  o  delle  loro condizioni naturali, non sia
          possibile    o   sia   esageratamente   oneroso   il   loro
          raggiungimento. Devono, in ogni caso, ricorrere le seguenti
          condizioni:
              a)   la  situazione  ambientale  e  socioeconomica  non
          consente  di  prevedere  altre  opzioni  significativamente
          migliori sul piano ambientale ed economico;
              b) la garanzia che:
               1)  per  le  acque  superficiali  venga  conseguito il
          migliore  stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto
          degli  impatti  che  non  potevano  ragionevolmente  essere
          evitati    per    la    natura   dell'attivita'   umana   o
          dell'inquinamento;
               2)  per le acque sotterranee siano apportate modifiche
          minime  al  loro  stato  di  qualita',  tenuto  conto degli
          impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per
          la natura dell'attivita' umana o dell'inquinamento;
              c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun
          ulteriore deterioramento;
              d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative
          motivazioni  figurano  espressamente  nel piano di gestione
          del  bacino  idrografico  e del piano di tutela di cui agli
          articoli  117  e 121 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei
          anni nell'ambito della revisione di detti piani.
             8.  Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 7, la
          definizione  di obiettivi meno rigorosi econsentita purche'
          essi  non comportino l'ulteriore deterioramento dello stato
          del corpo idrico e, fatto salvo il caso di cui alla lettera
          b)  del  medesimo  comma 7, purche' non sia pregiudicato il
          raggiungimento  degli  obiettivi  fissati dalla parte terza
          del  presente  decreto in altri corpi idrici compresi nello
          stesso bacino idrografico.
             9.  Nei casi previsti dai commi 6 e 7, i Piani di tutela
          devono  comprendere  le  misure volte alla tutela del corpo
          idrico,   ivi   compresi   i  provvedimenti  integrativi  o
          restrittivi  della  disciplina  degli scarichi ovvero degli
          usi  delle  acque.  I  tempi  e  gli  obiettivi, nonche' le
          relative  misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni
          eventuale  modifica deve essere inserita come aggiornamento
          del piano.
             10.  Il  deterioramento temporaneo dello stato del corpo
          idrico  dovuto  a  circostanze naturali o di forza maggiore
          eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni
          violente  e  siccita' prolungate, o conseguente a incidenti
          ragionevolmente   imprevedibili,   non   da'  luogo  a  una
          violazione   delle   prescrizioni  della  parte  terza  del
          presente  decreto,  purche'  ricorrano  tutte  le  seguenti
          condizioni:
              a) che siano adottate tutte le misure volte ad impedire
          l'ulteriore  deterioramento  dello  stato  di  qualita' dei
          corpi  idrici  e la compromissione del raggiungimento degli
          obiettivi  di  cui  all'art.  76 ed al presente articolo in
          altri corpi idrici non interessati alla circostanza;
              b)  che  il  Piano  di  tutela preveda espressamente le
          situazioni  in  cui  detti eventi possono essere dichiarati
          ragionevolmente    imprevedibili   o   eccezionali,   anche
          adottando gli indicatori appropriati;
              c)  che  siano previste ed adottate misure idonee a non
          compromettere il ripristino della qualita' del corpo idrico
          una volta conclusisi gli eventi in questione;
              d)   che   gli   effetti  degli  eventi  eccezionali  o
          imprevedibili  siano sottoposti a un riesame annuale e, con
          riserva dei motivi di cui all'art. 76, comma 4, lettera a),
          venga  fatto  tutto  il possibile er ripristinare nel corpo
          idrico,  non  appena cio' sia ragionevolmente fattibile, lo
          stato precedente tali eventi;
              e)  che  una sintesi degli effetti degli eventi e delle
          misure  adottate  o da adottare sia inserita nel successivo
          aggiornamento del Piano di tutela.
             10-bis.  Le  regioni  non  violano  le  disposizioni del
          presente decreto nei casi in cui:
              a) il mancato raggiungimento del buon stato delle acque
          sotterranee,   del   buono   stato  ecologico  delle  acque
          superficiali   o,   ove  pertinente,  del  buon  potenziale
          ecologico    ovvero    l'incapacita'    di    impedire   il
          deterioramento  del corpo idrico superficiale e sotterraneo
          sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche
          di   un   corpo   idrico   superficiale  o  ad  alterazioni
          idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei;
              b)  l'incapacita'  di impedire il deterioramento da uno
          stato  elevato  ad  un  buono  stato  di  un  corpo  idrico
          superficiale  sia  dovuto  a nuove attivita' sostenibili di
          sviluppo umano purche' sussistano le seguenti condizioni:
               1)   siano  state  avviate  le  misure  possibili  per
          mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;
               2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei piani
          di  cui  agli  articoli  11  7  e  121 le motivazioni delle
          modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi siano rivisti
          ogni sei anni;
               3)  le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni
          di  cui  alla  lettera  b)  siano  di prioritario interesse
          pubblico  ed  i  vantaggi  per  l'ambiente  e  la societa',
          risultanti  dal  conseguimento  degli  obiettivi  di cui al
          comma  i  ,  siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti
          dalle  modifiche  o  dalle alterazioni per la salute umana,
          per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo
          sostenibile;
               4)  per  motivi  di  fattibilita'  tecnica  o di costi
          sproporzionati,  i  vantaggi  derivanti  dalle  modifiche o
          dalle  alterazioni  del  corpo  idrico  non  possano essere
          conseguiti  con  altri  mezzi  che  garantiscono  soluzioni
          ambientali migliori.».