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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 2009, n. 8

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, concernente il riordino della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/3/2009
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Testo in vigore dal: 6-3-2009
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
115,  recante  regolamento  per  il riordino della Commissione per le
pari  opportunita'  tra  uomo  e  donna, a norma dell'articolo 29 del
decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
  Ritenuta   la  necessita'  di  modificare  il  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 115 del 2007;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2008;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 24 novembre 2008;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 dicembre 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  le  pari  opportunita',  di  concerto  con  i Ministri
dell'economia  e  delle  finanze,  per  la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per l'attuazione del programma di Governo;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

         Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente
               della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115

  1.  All'articolo  1  del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al comma 2, lettera c), le parole: «e sociali» sono sostituite
dalle seguenti: «, sociali e imprenditoriali»;
   b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3.   Il  Vice  Presidente,  nominato  ai  sensi  dell'articolo  4,
sostituisce  il  Presidente  in  caso  di  assenza  o  di  temporaneo
impedimento o su delega dello stesso.»;
   c)  al  comma  5,  dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
«Alle riunioni della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il
Capo Dipartimento per le pari opportunita'.»;
   d)  al  comma  5,  dopo l'ultimo periodo, e' aggiunto, in fine, il
seguente:  «Alle  riunioni  della Commissione puo' essere invitata la
consigliera  o  il consigliere nazionale di parita' quando si discuta
di questioni che coinvolgono materie di loro competenza.».
          Nota all'art. 1:
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
             - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante
          «Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri» (pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214):
             «2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
             - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
          «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
          norma  dell'art.  11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59» e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n.
          205, supplemento ordinario.
             -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
          2007,  n.  115,  recante «Regolamento per il riordino della
          Commissione  per  le  pari opportunita' tra uomo e donna, a
          norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
          n.  248»  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 1° agosto
          2007, n. 177.
          Nota all'art. 1:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  del decreto del
          Presidente  della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115 recante
          «Regolamento  per il riordino della Commissione per le pari
          opportunita'  tra  uomo  e  donna, a norma dell'art. 29 del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  agosto 2006, n. 248», come
          modificato dal presente decreto:
             «Art.  1  (Composizione  della  Commissione).  -  1.  La
          Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna, gia'
          istituita  ai sensi dell'art. 3, del decreto legislativo 11
          aprile  2006, n. 198, di seguito denominata: «Commissione»,
          opera  presso  la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento  per  i  diritti  e  le pari opportunita' e ha
          durata  di  tre  anni  decorrenti  dalla data di entrata in
          vigore del presente regolamento.
             2. La Commissione e' composta da venticinque membri:
              a) il Ministro per i diritti e le pari opportunita', di
          seguito denominato «Ministro», che la presiede;
              b)   undici   componenti   scelti   nell'ambito   delle
          associazioni  e  dei  movimenti  delle  donne  maggiormente
          rappresentativi sul piano nazionale;
              c) tre donne che si siano particolarmente distinte, per
          riconoscimenti   e   titoli,   in  attivita'  scientifiche,
          letterarie, sociali e imprenditoriali;
              d)   tre   rappresentanti   regionali  designati  dalla
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
              e)  quattro  personalita'  espressive  degli  organismi
          sindacali  con peculiare esperienza in materia di politiche
          di genere;
              f)    tre    componenti    scelti   nell'ambito   delle
          organizzazioni   imprenditoriali   e   della   cooperazione
          femminile maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
             3.  Il  Vice  Presidente, nominato ai sensi dell'art. 4,
          sostituisce   il   Presidente  in  caso  di  assenza  o  di
          temporaneo impedimento o su delega dello stesso.
             4.   Il  Segretario,  nominato  ai  sensi  dell'art.  4,
          collabora  con  il Presidente e il Vice Presidente e, sulla
          base del programma di lavoro approvato dal Presidente, cura
          gli  adempimenti  ai  fini  dell'insediamento dei gruppi di
          lavoro, sentite le indicazioni dei componenti, partecipando
          ai lavori dei medesimi gruppi quando necessario.
             5.  La Commissione si riunisce almeno nove volte l'anno.
          Alle riunioni della Commissione partecipa, senza diritto di
          voto, il Capo Dipartimento per le pari opportunita'. Almeno
          due volte l'anno, la Commissione si riunisce a composizione
          allargata,  con  la  partecipazione di un rappresentante di
          pari  opportunita'  per  ogni regione e provincia autonoma,
          anche  al  fine  di  acquisire  osservazioni,  richieste  e
          segnalazioni   in   merito   a   questioni   che  rientrano
          nell'ambito  delle  competenze  del sistema delle regioni e
          delle  autonomie  locali.  Alle  riunioni della Commissione
          puo'  essere  invitata  la  consigliera  o  il  consigliere
          nazionale  di  parita'  quando  si discuta di questioni che
          coinvolgono materie di loro competenza.
             6. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione
          i componenti non hanno diritto a percepire alcun compenso o
          indennita';  ai  componenti che abbiano la sede di servizio
          fuori  dal  comune sede della riunione della Commissione, o
          del gruppo di lavoro cui eventualmente partecipino, vengono
          rimborsate   le   spese  di  viaggio,  purche'  debitamente
          documentate; parimenti sono rimborsate le spese di viaggio,
          vitto  ed alloggio, per eventuali missioni deliberate dalla
          Commissione.
             7.  I  componenti decadono dalla Commissione per assenze
          alle  riunioni  non  giustificate  anche  non  continuative
          superiori   a  quattro.  La  decadenza  e'  dichiarata  dal
          Ministro.».