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DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 2008, n. 214

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/1/2009
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 30-1-2009
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  gli  articoli  1, comma 1, lettera b), e 2, commi l, lettere
a),  b),  c) e d), e 2, lettera b), della legge 1° marzo 2005, n. 32,
recante  delega  al  Governo  per  il riassetto normativo del settore
dell'autotrasporto di persone e cose;
  Vista   la  direttiva  2003/59/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  15  luglio  2003,  sulla  qualificazione  iniziale e
formazione  periodica  dei  conducenti  di  taluni  veicoli  stradali
adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;
  Visto  il  decreto  legislativo  21  novembre 2005, n. 286, recante
disposizioni    per    il   riassetto   normativo   in   materia   di
liberalizzazione    regolata    dell'esercizio    dell'attivita'   di
autotrasporto;
  Visto  l'articolo 22-septies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in materia finanziaria;
  Visto  il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, recante nuovo codice della strada;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, e successive modificazioni, recante regolamento di esecuzione
e di attuazione del nuovo codice della strada;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 31 ottobre 2008;
  Acquisiti  i pareri delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 dicembre 2008;
  Sulla  proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
del  Ministro  per  la  semplificazione  normativa, di concerto con i
Ministri  per  le  politiche  europee,  degli  affari  esteri,  della
giustizia,  dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e
dell'interno;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
             Modifiche al Capo I del decreto legislativo
                      21 novembre 2005, n. 286

  1.  All'articolo  6,  comma  1, del decreto legislativo 21 novembre
2005,  n.  286,  dopo  le parole: «in forma scritta» sono inserite le
seguenti: «e, comunque, con data certa».
  2.  All'articolo  6,  comma  3,  del decreto legislativo n. 286 del
2005, dopo la lettera e), e' aggiunta, in fine, la seguente:
   «e-bis)  i  tempi  massimi  per il carico e lo scarico della merce
trasportata.».
  3.  Dopo  l'articolo  7  del decreto legislativo n. 286 del 2005 e'
inserito il seguente:
  «Art.  7-bis  (Istituzione della scheda di trasporto). - 1. Al fine
di  conseguire  maggiori  livelli di sicurezza stradale e favorire le
verifiche  sul  corretto esercizio dell'attivita' di autotrasporto di
merci  per  conto  di  terzi  in  ambito  nazionale,  e' istituito un
documento,   denominato:   “scheda   di   trasporto”,  da
compilare  a  cura  del  committente e conservare a bordo del veicolo
adibito  a tale attivita', a cura del vettore. La scheda di trasporto
puo'  essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di
cui  all'articolo  6,  o  da  altra  documentazione  equivalente, che
contenga  le  indicazioni  di  cui  al  comma  3. Le disposizioni del
presente   articolo   non  si  applicano  al  trasporto  di  merci  a
collettame,  cosi'  come  definito dal decreto ministeriale di cui al
comma 3.
  2. La scheda di trasporto costituisce documentazione idonea ai fini
della   procedura   di  accertamento  della  responsabilita'  di  cui
all'articolo 8.
  3.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di   concerto   con  il  Ministro  dell'interno  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, e' stabilito il contenuto della scheda
di  trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al
vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce
nei   casi   indicati   dal   decreto  stesso,  cosi'  come  definiti
all'articolo 2, comma 1, nonche' quelle relative alla tipologia ed al
peso  della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della
stessa.  Lo  stesso  decreto  individua  le categorie di trasporto di
merci  a  collettame,  ai fini dell'esenzione dall'applicazione delle
disposizioni  di  cui  al  presente  articolo, nonche' i documenti di
trasporto  previsti  dalle  norme  comunitarie, dagli accordi o dalle
convenzioni  internazionali, o da altra norma nazionale in materia di
autotrasporto  di merci,  da considerarsi equipollenti alla scheda di
trasporto.
  4.  Il  committente,  ovvero  chiunque  non  compila  la  scheda di
trasporto,  o  la  altera,  o  la  compila  in  modo incompleto o non
veritiero,  e'  punito  con la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da 600 euro a 1.800 euro.
  5.  Chiunque,  durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a
bordo  del  veicolo  la  scheda  di trasporto ovvero, in alternativa,
copia  del  contratto  in  forma  scritta,  od  altra  documentazione
equivalente,  ai  sensi  del  comma  1,  e'  punito  con  la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 euro a 120
euro. All'atto dell'accertamento della violazione, e' sempre disposto
il  fermo  amministrativo  del  veicolo,  che  verra'  restituito  al
conducente,  proprietario  o  legittimo  detentore,  ovvero a persona
delegata  dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda
di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od
altra  documentazione  equivalente. La scheda di trasporto ovvero, in
alternativa,  il  contratto in forma scritta, od altra documentazione
equivalente  deve  essere esibita entro il termine di quindici giorni
successivi  all'accertamento  della  violazione.  In  caso di mancata
esibizione,   l'ufficio   dal  quale  dipende  l'organo  accertatore,
provvede  all'applicazione  della  sanzione  di  cui  al comma 4, con
decorrenza  dei  termini per la notificazione dal giorno successivo a
quello  stabilito per la presentazione dei documenti. Si applicano le
disposizioni   degli  articoli  214  e  180,  comma  8,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
  6.  Le  sanzioni  di  cui  ai  commi  4  e  5 si applicano anche ai
trasporti  internazionali  compiuti  da  vettori  stranieri  che  non
compilano,  o non compilano correttamente, ovvero non portano a bordo
del  veicolo  i  documenti  equipollenti di trasporto di cui al comma
3.».
  4.  Il  decreto  di  cui al comma 3 dell'articolo 7-bis del decreto
legislativo  21  novembre  2005,  n.  286,  introdotto  dal  comma  3
dell'articolo  1,  e'  adottato  entra  trenta  giorni  dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  5.  All'articolo  12,  comma  5, del decreto legislativo n. 286 del
2005  il  secondo  periodo  e'  sostituto  dal  seguente: «In caso di
mancato  possesso  di  detta documentazione, si applicano le sanzioni
amministrative  di  cui  all'articolo  180,  commi 7 e 8, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, oltre
alle  sanzioni  previste  dalle  vigenti  disposizioni  in materia di
rapporto di lavoro dipendente.».
          Avvertenza:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e  3 del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985, n. 1092, al solo fine facilitare la lettura
          delle  disposizioni  di  legge  modificate  o alle quali e'
          operato   il   rinvio.   Restano   invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
             Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
             - Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:
             «Art.  76.  - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.».
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b),
          della  legge  1°  marzo  2005,  n.  32,  recante «Delega al
          Governo    per   il   riassetto   normativo   del   settore
          dell'autotrasporto  di  persone  e  cose», pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2005, n. 57:
             «Art. 1 (Delega al Governo per il riassetto normativo in
          materia  di  autotrasporto  di  persone  e  cose).  - 1. Il
          Governo  e'  delegato  ad adottare, entro il termine di sei
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          uno  o  piu'  decreti  legislativi  per  il riassetto delle
          disposizioni vigenti in materia di:
              a) servizi automobilistici interregionali di competenza
          statale;
              b)  liberalizzazione  regolata  secondo  i principi e i
          criteri   direttivi   di   cui  all'art.  2  dell'esercizio
          dell'attivita'  di autotrasporto e contestuale raccordo con
          la  disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di
          autotrasporto di merci per conto di terzi; ».
             -  Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettere a),
          b)  e  d) e comma 2, lettera b), della legge 1° marzo 2005,
          n.   32,  recante  «Delega  al  Governo  per  il  riassetto
          normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2005, n. 57:
             «Art.  2  (Principi e criteri direttivi). - 1. I decreti
          legislativi  di  cui  all'art. 1 sono informati ai seguenti
          principi e criteri direttivi generali:
              a)  riordino delle normative e adeguamento delle stesse
          alla disciplina comunitaria, in un'ottica di mercato aperto
          e concorrenziale;
              b)   salvaguardia  della  concorrenza  fra  le  imprese
          operanti   nei   settori   dell'autotrasporto  di  merci  e
          dell'autotrasporto di viaggiatori;
              c)  tutela  della  sicurezza della circolazione e della
          sicurezza sociale;
              d) introduzione di una normativa di coordinamento fra i
          principi  della direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003 del
          Parlamento  europeo  e  del Consiglio, sulla qualificazione
          iniziale  e  formazione  periodica dei conducenti di taluni
          veicoli   stradali   adibiti   al   trasporto  di  merci  o
          passeggeri,  e  l'apparato  sanzionatorio  di  cui all'art.
          126-bis  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
          successive modificazioni.
             2.  I decreti legislativi di cui all'art. 1 sono inoltre
          informati   ai   seguenti   principi  e  criteri  direttivi
          specifici:
              b)  per  la materia di cui all'art. 1, comma 1, lettera
          b):
               1)  superamento del sistema delle tariffe obbligatorie
          a forcella per l'autotrasporto di merci;
               2)  libera  contrattazione dei prezzi per i servizi di
          autotrasporto di merci;
               3)  responsabilita'  soggettiva  del  vettore ai sensi
          della  normativa vigente e, ove accertata, del committente,
          del  caricatore  e  del  proprietario  delle merci, i quali
          agiscono  nell'esercizio  di  un'attivita'  di impresa o di
          pubbliche  funzioni,  per  la violazione delle disposizioni
          sulla sicurezza della circolazione, per quanto riguarda, in
          particolare,  il  carico dei veicoli, i tempi di guida e di
          riposo dei conducenti e la velocita' massima consentita;
               4)  previsione,  di  regola, della forma scritta per i
          contratti di trasporto;
               5)  previsione  della nullita' degli effetti derivanti
          da  comportamenti diretti a far gravare sul vettore il peso
          economico  delle  sanzioni  a  carico  del  committente per
          effetto delle violazioni di cui al numero 3);
               6)   previsione,   in  caso  di'  controversie  legali
          relative    a    contratti    non    in    forma   scritta,
          dell'applicazione  degli  usi e delle consuetudini raccolti
          nei  bollettini  predisposti  dalle  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura;
               7)  previsione  di  criteri  per definire i limiti del
          risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate;
               8)  individuazione  di un sistema di certificazione di
          qualita'  per particolari tipologie di trasporti su strada,
          come   quelle   delle   merci   pericolose,  delle  derrate
          deperibili,   dei   rifiuti   industriali  e  dei  prodotti
          farmaceutici,  con  definizione  dei  modi  e dei tempi per
          attuare  tale  disposizione  nel rispetto dell'autonomia di
          impresa  e  della  normativa  nazionale  e  comunitaria  in
          materia di certificazione;
               9)   nel   rispetto   della   disciplina  nazionale  e
          comunitaria   in   materia  di  tutela  della  concorrenza,
          possibilita'  di  previsione di accordi di diritto privato,
          definiti  fra le organizzazioni associative di vettori e di
          utenti  dei  servizi  di trasporto, a seguito di autonome e
          concordi iniziative negoziali, nell'interesse delle imprese
          rispettivamente associate;
               10)  introduzione di strumenti che consentano il pieno
          rispetto   e   il   puntuale  controllo  della  regolarita'
          amministrativa di circolazione;
              c)  per  la materia di cui all'art. 1, comma 1, lettera
          c):
               1)  riordino  e  razionalizzazione  delle  strutture e
          degli    organismi    pubblici    operanti    nel   settore
          dell'autotrasporto, con attribuzione alla Consulta generale
          per  l'autotrasporto,  istituita  con  decreto del Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  n.  2284/TT del 6
          febbraio  2003,  delle  funzioni di proposta di indirizzi e
          strategie  di  governo  del  settore,  anche  in materia di
          controlli,  monitoraggio  e  studio, senza nuovi o maggiori
          oneri per la finanza pubblica;
               2)  riforma  del  comitato  centrale  e  dei  comitati
          provinciali per l'albo nazionale degli autotrasportatori di
          cose  per  conto di terzi con attribuzione anche di compiti
          di  gestione operativa, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza pubblica;
               3)  nell'attuazione  dei principi e dei criteri di cui
          ai   numeri   1)  e  2),  garanzia  dell'uniformita'  della
          regolamentazione  e  delle  procedure, nonche' tutela delle
          professionalita' esistenti.».
             -  Il  decreto  legislativo  21  novembre  2005, n. 286,
          recante «Disposizioni per il riassetto normativo in materia
          di  liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita'
          di   autotrasportatore»   e'   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 gennaio 2006, n. 6.
             -   La   direttiva  2003/59/CE  recante  «Direttiva  del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio sulla qualificazione
          iniziale  e  formazione  periodica dei conducenti di taluni
          veicoli   stradali   adibiti   al   trasporto  di  merci  o
          passeggeri,  che  modifica  il regolamento (CEE) n. 3820/85
          del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che
          abroga   la   direttiva   76/914/CEE   del  Consiglio»,  e'
          pubblicata  nella  G.U.U.E.  10  settembre  2003, n. L 226.
          Entrata in vigore il 10 settembre 2003.
             -  Si  riporta il testo dell'art. 22-septies della legge
          28 febbraio 2008, n. 31, recante «Conversione in legge, con
          modificazioni,  del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
          recante   proroga   di  termini  previsti  da  disposizioni
          legislative    e    disposizioni    urgenti    in   materia
          finanziaria.»:
             «Art.  22-septies  (Proroga del termine per il riassetto
          normativo   in   materia   di   liberalizzazione   regolata
          dell'esercizio  dell'attivita'  di  autotrasporto). - 1. Il
          termine  previsto  dal  comma  4 dell'art. 1 della legge 1°
          marzo  2005,  n.  32,  limitatamente  alla liberalizzazione
          regolata  di  cui  alla lettera b) del comma 1 del medesimo
          art. 1, e' differito al 31 dicembre 2008.».
             - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante
          «Nuovo  codice  della  strada» e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario.
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
          1992,  n.  495,  recante  «Regolamento  di  esecuzione e di
          attuazione  del  nuovo  codice  della strada» e' pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale  28  dicembre  1992,  n.  303,
          supplemento ordinario.
          Nota all'art. 1:
             -  Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto
          legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni
          per  il  riassetto normativo in materia di liberalizzazione
          regolata       dell'esercizio       dell'attivita'       di
          autotrasportatore» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
          gennaio 2006, n. 6, come modificato dal presente decreto:
             «Art.  6  (Forma  dei  contratti).  - 1. Il contratto di
          trasporto  di  merci  su strada e' stipulato, di regola, in
          forma  scritta e, comunque, con data certa, per favorire la
          correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti,
          ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.».
             -  Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3, del decreto
          legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni
          per  il  riassetto normativo in materia di liberalizzazione
          regolata       dell'esercizio       dell'attivita'       di
          autotrasportatore» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
          gennaio 2006, n. 6, come modificato dal presente decreto:
             «3. Elementi essenziali dei contratti stipulati in forma
          scritta sono:
              a)  nome  e  sede  del  vettore e del committente e, se
          diverso, del caricatore;
              b)  numero di iscrizione del vettore all'albo nazionale
          degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
              c)  tipologia  e  quantita'  della  merce  oggetto  del
          trasporto,  nel  rispetto delle indicazioni contenute nella
          carta  di  circolazione  dei  veicoli  adibiti al trasporto
          stesso;
              d)  corrispettivo del servizio di trasporto e modalita'
          di pagamento;
              e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del
          vettore e di riconsegna della stessa al destinatario;
              e-bis) i tempi massimi per il carico e lo scarico della
          merce trasportata.».
             - Si riporta il testo degli articoli 7 e 7-bis (inserito
          dal  presente  decreto) del decreto legislativo 21 novembre
          2005,  n.  286,  recante  «Disposizioni  per  il  riassetto
          normativo   in   materia   di   liberalizzazione   regolata
          dell'esercizio   dell'attivita'  di  autotrasportatore»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2006, n. 6:
             «Art.  7  (Responsabilita'  del vettore, del committente
          del  caricatore  e  del  proprietario  della  merce).  - 1.
          Nell'effettuazione  dei  servizi  di  trasporto di merci su
          strada, il vettore e' tenuto al rispetto delle disposizioni
          legislative  e regolamentari poste a tutela della sicurezza
          della  circolazione  stradale  e della sicurezza sociale, e
          risponde della violazione di tali disposizioni.
             2.  Ferma  restando l'applicazione delle disposizioni di
          cui all'art. 26, commi 1 e 3, della legge 6 giugno 1974, n.
          298, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti
          che  esercitano  abusivamente l'attivita' di autotrasporto,
          le  sanzioni  di  cui  all'art.  26, comma 2, della legge 6
          giugno  1974,  n.  298,  si  applicano  al  committente, al
          caricatore  ed  al proprietario della merce che affidano il
          servizio  di  trasporto ad un vettore che non sia provvisto
          del   necessario   titolo  abilitativo,  ovvero  che  operi
          violando  condizioni  e  limiti  nello  stesso  prescritti,
          oppure  ad  un vettore straniero che non sia in possesso di
          idoneo  titolo  che lo ammetta ad effettuare nel territorio
          italiano   la   prestazione  di  trasporto  eseguita.  Alla
          violazione  consegue  la sanzione amministrativa accessoria
          della  confisca delle merci trasportate, ai sensi dell'art.
          20  della  legge  24  novembre  1981,  n. 689, e successive
          modificazioni.  Gli  organi  di  Polizia  stradale  di  cui
          all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
          e  successive  modificazioni,  procedono al sequestro della
          merce  trasportata,  ai  sensi  dell'art. 19 della legge 24
          novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
             3.  In presenza di un contratto di trasporto di merci su
          strada  stipulato  in  forma scritta, laddove il conducente
          del  veicolo  con il quale e' stato effettuato il trasporto
          abbia  violato  le norme sulla sicurezza della circolazione
          stradale,  di  cui  al comma 6, il vettore, il committente,
          nonche'  il  caricatore  ed  il  proprietario  delle  merci
          oggetto  del  trasporto  che  abbiano fornito istruzioni al
          conducente  in  merito  alla  riconsegna delle stesse, sono
          obbligati  in  concorso  con lo stesso conducente, ai sensi
          dell'art.  197  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
          285,  e  successive  modificazioni, qualora le modalita' di
          esecuzione della prestazione, previste nella documentazione
          contrattuale,  risultino  incompatibili con il rispetto, da
          parte  del  conducente,  delle  norme sulla sicurezza della
          circolazione  stradale  violate, e la loro responsabilita',
          nei  limiti e con le modalita' fissati dal presente decreto
          legislativo,    sia   accertata   dagli   organi   preposti
          all'espletamento  dei  servizi  di polizia stradale, di cui
          all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
          Sono  nulli  e privi di effetti gli atti ed i comportamenti
          diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche
          delle  sanzioni  applicate al committente, al caricatore ed
          al proprietario della merce in conseguenza della violazione
          delle norme sulla sicurezza della circolazione.
             4.  Quando  il  contratto  di  trasporto  non  sia stato
          stipulato  in  forma scritta, anche mediante richiamo ad un
          accordo  di  diritto privato concluso ai sensi dell'art. 5,
          in  caso  di accertato superamento, da parte del conducente
          del  veicolo  con cui e' stato effettuato il trasporto, dei
          limiti  di  velocita'  di  cui  all'art.  142  del  decreto
          legislativo   30   aprile   1992,   n.  285,  e  successive
          modificazioni, o di mancata osservanza dei tempi di guida e
          di   riposo  di  cui  all'art.  174  dello  stesso  decreto
          legislativo,  a  richiesta degli organi di Polizia stradale
          che  hanno  accertato  le violazioni, il committente, o, in
          mancanza,   il   vettore,   sono   tenuti   a  produrre  la
          documentazione  dalla quale risulti la compatibilita' delle
          istruzioni  trasmesse  al  vettore  medesimo in merito alla
          esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il
          rispetto  della  disposizione  di cui e' stata accertata la
          violazione.  Qualora non venga fornita tale documentazione,
          il  vettore  ed  il  committente  sono  sempre obbligati in
          concorso con l'autore della violazione.
             5.  In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza
          sociale,  quando  il  contratto  di trasporto non sia stato
          stipulato  in  forma scritta, anche mediante richiamo ad un
          accordo  di  diritto privato concluso ai sensi dell'art. 5,
          il  committente  e'  tenuto ad acquisire la fotocopia della
          carta di circolazione del veicolo adibito al trasporto e la
          dichiarazione,   sottoscritta   dal   vettore,   circa   la
          regolarita'   dell'iscrizione   all'albo   nazionale  degli
          autotrasportatori, nonche' dell'esercizio dell'attivita' di
          autotrasporto  e degli eventuali servizi accessori. Qualora
          non sia stata acquisita tale documentazione, al committente
          e'  sempre  applicata la sanzione amministrativa pecuniaria
          di  cui all'art. 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n.
          298, e successive modificazioni.
             6.  Ai  fini  dell'accertamento della responsabilita' di
          cui  ai  commi da 1 a 5, sono rilevanti le violazioni delle
          seguenti  disposizioni  del  decreto  legislativo 30 aprile
          1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni,  inerenti la
          sicurezza della circolazione:
              a) art. 61 (sagoma limite);
              b) art. 62 (massa limite);
              c) art. 142 (limiti di velocita');
              d) art. 164 (sistemazione del carico sui veicoli);
              e)  art.  167  (trasporto di cose su veicoli a motore e
          sui  rimorchi),  anche nei casi diversi da quello di cui al
          comma 9 dello stesso articolo;
              f)  art.  174  (durata  della  guida  degli autoveicoli
          adibiti al trasporto di persone e cose).».
             -  Si riporta il testo dell'art. 12, comma 5 del decreto
          legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante «Disposizioni
          per  il  riassetto normativo in materia di liberalizzazione
          regolata       dell'esercizio       dell'attivita'       di
          autotrasportatore» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
          gennaio 2006, n. 6, come modificato dal presente decreto:
             «Art.  7-bis  (Istituzione della scheda di trasporto). -
          1.  Al  fine  di  conseguire  maggiori livelli di sicurezza
          stradale  e  favorire  le  verifiche sul corretto esercizio
          dell'attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi
          in ambito nazionale, e' istituito un documento, denominato:
          “scheda  di trasporto”, da compilare a cura del
          committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale
          attivita',  a cura del vettore. La scheda di trasporto puo'
          essere  sostituita  dalla  copia  del  contratto  in  forma
          scritta  di  cui  all'art.  6,  o  da  altra documentazione
          equivalente, che contenga le indicazioni di cui al comma 3.
          Le  disposizioni  del presente articolo non si applicano al
          trasporto  di  merci  a collettame, cosi' come definito dal
          decreto ministeriale di cui al comma 3.
             2.  La  scheda  di  trasporto costituisce documentazione
          idonea  ai  fini  della  procedura  di  accertamento  della
          responsabilita' di cui all'art. 8.
             3.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti,  di  concerto con il Ministro dell'interno e con
          il  Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il
          contenuto  della  scheda  di  trasporto, nella quale devono
          figurare   le   indicazioni   relative   al   vettore,   al
          committente,  al  caricatore ed al proprietario della merce
          nei  casi  indicati dal decreto stesso, cosi' come definiti
          all'art. 2, comma 1, nonche' quelle relative alla tipologia
          ed  al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico
          e  scarico  della  stessa.  Lo  stesso decreto individua le
          categorie  di  trasporto  di  merci  a  collettame, ai fini
          dell'esenzione  dall'applicazione delle disposizioni di cui
          al  presente  articolo,  nonche'  i  documenti di trasporto
          previsti  dalle  norme  comunitarie,  dagli accordi o dalle
          convenzioni  internazionali,  o da altra norma nazionale in
          materia   di   autotrasporto   di  merci,  da  considerarsi
          equipollenti alla scheda di trasporto. Il decreto di cui al
          comma 3 dell'art. 7-bis del decreto legislativo 21 novembre
          2005,  n.  286,  introdotto  dal  comma  3  dell'art. 1, e'
          adottato  entra  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore del presente decreto.
             4. Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda
          di  trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto
          o  non  veritiero, e' punito con la sanzione amministrativa
          pecuniaria  del  pagamento di una somma da 600 euro a 1.800
          euro.
             5.  Chiunque,  durante  l'effettuazione di un trasporto,
          non  porta  a  bordo  del  veicolo  la  scheda di trasporto
          ovvero,  in  alternativa,  copia  del  contratto  in  forma
          scritta,  od altra documentazione equivalente, ai sensi del
          comma   1,   e'   punito  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria  del  pagamento  di  una  somma da 40 euro a 120
          euro.   All'atto  dell'accertamento  della  violazione,  e'
          sempre  disposto  il  fermo amministrativo del veicolo, che
          verra'  restituito  al conducente, proprietario o legittimo
          detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo
          dopo  che  sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero
          copia  del  contratto  redatto  in  forma scritta, od altra
          documentazione  equivalente. La scheda di trasporto ovvero,
          in  alternativa,  il  contratto  in forma scritta, od altra
          documentazione  equivalente  deve  essere  esibita entro il
          termine  di  quindici  giorni  successivi  all'accertamento
          della  violazione. In caso di mancata esibizione, l'ufficio
          dal    quale   dipende   l'organo   accertatore,   provvede
          all'applicazione  della  sanzione  di  cui  al comma 4, con
          decorrenza  dei  termini  per  la  notificazione dal giorno
          successivo  a  quello  stabilito  per  la presentazione dei
          documenti.  Si applicano le disposizioni degli articoli 214
          e  180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
          285, e successive modificazioni.
             6.  Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche
          ai  trasporti  internazionali compiuti da vettori stranieri
          che  non  compilano,  o non compilano correttamente, ovvero
          non portano a bordo del veicolo i documenti equipollenti di
          trasporto di cui al comma 3.».
             7.  Il  caricatore  e' in ogni caso responsabile laddove
          venga  accertata  la  violazione  delle norme in materia di
          massa  limite  ai  sensi degli articoli 61 e 62 del decreto
          legislativo   30   aprile   1992,   n.  285,  e  successive
          modificazioni,   e   di   quelle   relative  alla  corretta
          sistemazione  del  carico  sui veicoli, ai sensi dei citati
          articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo.».
             «Art.  12 (Controllo della regolarita' amministrativa di
          circolazione).  -  5.  I  conducenti dei veicoli adibiti al
          trasporto  di  cose  per  conto  di  terzi sono obbligati a
          tenere  a  bordo  la  documentazione idonea a dimostrare il
          titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore
          e, se cittadini extracomunitari, l'attestato del conducente
          di  cui  al  regolamento (CE) n. 484/2002 del 1° marzo 2002
          del  Parlamento europeo e del Consiglio. In caso di mancato
          possesso  di detta documentazione, si applicano le sanzioni
          amministrative  di  cui  all'art.  180,  commi  7  e 8, del
          decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285, e successive
          modificazioni,  oltre  alle sanzioni previste dalle vigenti
          disposizioni in materia di rapporto di lavoro dipendente.».