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DECRETO LEGISLATIVO 17 novembre 2008, n. 187

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, concernente attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/12/2008
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 17-12-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n. 196, recante
attuazione  della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un
sistema  comunitario  di  monitoraggio e di informazione sul traffico
navale;
  Visto  l'articolo  20  della  legge  25 febbraio 2008, n. 34 (legge
comunitaria 2007);
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 settembre 2008;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 novembre 2008;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di concerto con i Ministri
degli  affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,
dello   sviluppo   economico  e  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

                Modificazioni al decreto legislativo
                       19 agosto 2005, n. 196

  1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a)  all'articolo  4,  comma  1, dopo le parole: "L'armatore," sono
inserite le seguenti: "il proprietario,";
   b) all'articolo 6, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "1  -bis.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture e dei
trasporti  possono  essere individuate le unita' soggette all'obbligo
di  essere  dotate  del sistema di identificazione automatica (AIS) e
del registratore dei dati di viaggio (VDR) di cui all'allegato II.";
   c) all'articolo 10, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.  Le  navi  nazionali e straniere, individuate nell'allegato II,
parte  II,  che  fanno  scalo  in un porto nazionale, sono dotate del
registratore  dei  dati di viaggio (Voyage Data Recorder - VDR) entro
le  date  rispettivamente  stabilite dal citato allegato. Con decreto
del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti possono essere
emanate ulteriori disposizioni sulle modalita' d'uso dei registratori
dei  dati  di viaggio (VDR) sia per gli armatori che per i comandanti
delle   navi,  in  conformita'  alle  disposizioni  emanate  in  sede
internazionale.";
   d) all'articolo 13:
    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.  L'armatore,  il  proprietario, l'agente o il comandante di una
nave,   di   qualsiasi  stazza,  che  trasporta  merci  pericolose  o
inquinanti,   comunica,  al  momento  della  partenza,  all'autorita'
marittima le informazioni di cui all'allegato I, punto 3.";
    2)  al  comma  2,  dopo le parole: "L'armatore," sono inserite le
seguenti: "il proprietario,";
    3)  al  comma  4,  dopo le parole: "L'armatore," sono inserite le
seguenti: "il proprietario,";
   e)  all'articolo  19,  comma 2, dopo le parole: "L'armatore," sono
inserite le seguenti: "il proprietario,";
   f) l'articolo 24 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  24  (Riservatezza  delle informazioni ed ispezioni). - 1. Al
fine  di  tutelare  la  riservatezza delle informazioni si applica la
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
  2.  L'amministrazione  puo'  emanare ulteriori specifiche direttive
alle   autorita'   marittime  per  garantire  la  riservatezza  delle
informazioni trasmesse ai sensi del presente decreto.
  3.  Con  le medesime direttive sono altresi' impartite disposizioni
per  la  visita  periodica del funzionamento dei sistemi telematici a
terra e la loro idoneita' a soddisfare i requisiti per la ricezione e
la trasmissione, 24 ore su 24, delle informazioni comunicate ai sensi
degli articoli 13 e 15.";
   g) all'articolo 25:
    1)  al  comma  1  ,  dopo  le parole: "l'agente" sono inserite le
seguenti: ", il proprietario";
    2)  al  comma  2, dopo le parole: "il comandante della nave" sono
inserite le seguenti: ", il proprietario";
    3)  al  comma  4,  dopo le parole: "della nave," sono inserite le
seguenti: "il proprietario,";
    4) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
  "4-bis.  Quando  uno  Stato membro comunica l'esistenza di un grave
vizio  di conformita' nel funzionamento del sistema di gestione della
sicurezza di una compagnia, l'amministrazione procede alla revoca del
documento  di  conformita'  e  dell'associato certificato di gestione
della sicurezza da essa rilasciati.";
   h) dopo l'articolo 25, e' inserito il seguente:
  "Art.   25-bis   (Comunicazione   delle   misure  adottate).  -  1.
L'autorita'  marittima che ha adottato le misure di cui agli articoli
16,  comma  3,  19,  comma 1, e 25, nei confronti di navi di bandiera
straniera ne informa senza indugio lo Stato di bandiera ed ogni altro
Stato interessato.
  2.  L'autorita'  marittima  che  constata,  quando  si  verifica un
incidente  in  mare  di  cui all'articolo 19, che la compagnia non e'
stata in grado di stabilire e mantenere un collegamento con la nave o
con le autorita' competenti, ne informa lo Stato che ha rilasciato od
a  nome  del  quale sono stati rilasciati il documento di conformita'
ISM ed il certificato di gestione della sicurezza; ";
   i) all'articolo 26 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
  "1-bis.   Le   amministrazioni  competenti  danno  attuazione  agli
adempimenti  di  cui  al  presente  decreto  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie previste a normativa vigente.";
   l)  dopo  il  punto  2,  parte I, dell'allegato II, e' inserito il
seguente:
  "2-bis.  Sono  esentate  dall'obbligo  di  installare  a  bordo  le
apparecchiature  di  cui  all'articolo  6,  le  navi da passeggeri di
stazza lorda inferiore a 150 T., abilitate alla navigazione:
   a)  nazionale  litoranea  limitata  alle acque tranquille (periodo
estivo,  ore diurne, visibilita' buona, un miglio dalla costa entro i
limiti del Circondario marittimo);
   b)  nazionale  locale,  limitata ad una distanza di 1 miglio dalla
linea di costa, esclusivamente in ore diurne.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 17 novembre 2008
                             NAPOLITANO
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Ronchi,   Ministro   per  le  politiche
                              europee
                              Matteoli, Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Alfano, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Scajola,    Ministro   dello   sviluppo
                              economico
                              Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e
                              della tutela del territorio e del mare
Visto, il Guardasigilli: Alfano
          Avvertenza:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e  3 del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con D.P.R.  28  dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
             Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
             -   L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  Il  decreto  legislativo  19  agosto 2005, n. 196, e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2005,
          n. 222.
             - La direttiva 2002/59/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 5
          agosto 2002, n. L. 208.
             L'art.   20   della  legge  25  febbraio  2008,  n.  34,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56,
          supplemento ordinario, cosi' recita:
             "Art.  20 (Delega al Governo per la modifica del decreto
          legislativo  19  agosto  2005,  n.  196, recante attuazione
          della  direttiva  2002/59/CE relativa all'istituzione di un
          sistema  comunitario  di monitoraggio e di informazione sul
          traffico  navale). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
          entro  il  termine  di  sei  mesi  dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, un decreto legislativo recante
          le   disposizioni  integrative  e  correttive  del  decreto
          legislativo  19  agosto 2005, n. 196, necessarie al fine di
          correggere   le   disposizioni   oggetto  di  procedura  di
          infrazione  e  di  modificare  o  abrogare  le disposizioni
          comunque in contrasto con gli obblighi comunitari.
             2.  Il  decreto  legislativo  e'  adottato previo parere
          delle   competenti   Commissioni   parlamentari  e  con  la
          procedura  di  cui  all'art. 1, commi 2, 3 e 4, nonche' nel
          rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 2
          della presente legge.
             3.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non devono
          derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a carico della finanza
          pubblica.".
          Note all'art. 1:
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 4, del citato decreto
          legislativo  19  agosto 2005, n. 196, cosi' come modificato
          dal presente decreto:
             "Art.  4  (Comunicazione  preventiva  dell'ingresso  nei
          porti  italiani). - 1. L'armatore, il proprietario l'agente
          o il comandante della nave diretta verso un porto nazionale
          comunica    alla    competente   autorita'   marittima   le
          informazioni di cui all'allegato I, punto 1:
              a)  con  almeno  24 ore d'anticipo rispetto al previsto
          arrivo,  se  la durata del viaggio e' pari o superiore a 24
          ore;
              b)  non  oltre il momento in cui la nave esce dal porto
          di  provenienza, se la durata del viaggio e' inferiore a 24
          ore;
              c)  se  lo  scalo  di  destinazione non e' noto o se lo
          stesso  e' aggiornato nel corso del viaggio, nel momento in
          cui   e'   acquisita   l'informazione   di   cambio   della
          destinazione.
             2.  Le navi dirette a un porto nazionale, provenienti da
          un  porto extracomunitario che trasportano merci pericolose
          o inquinanti, sono soggette all'obbligo di comunicazione di
          cui all'art. 13.".
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 6, del citato decreto
          legislativo  19  agosto 2005, n. 196, cosi' come modificato
          dal presente decreto:
             "Art.   6   (Impiego   dei  sistemi  di  identificazione
          automatica).  -  1. Le navi nazionali e le navi di bandiera
          straniera  individuate nell'allegato II, punto 1, che fanno
          scalo  in  un porto nazionale, sono dotate di un sistema di
          identificazione  automatica (AIS) rispondente alle norme di
          funzionamento definite dall'IMO.
             1-bis.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti possono essere individuate le unita' soggette
          all'obbligo di essere dotate del sistema di identificazione
          automatica  (AIS)  e  del  registratore dei dati di viaggio
          (VDR) di cui all'allegato II;
             2.  Le  navi  dotate  di  un  sistema di identificazione
          automatica  lo  mantengono  sempre  in funzione, tranne nei
          casi   in   cui  accordi,  regole  o  norme  internazionali
          prevedono    la   protezione   delle   informazioni   sulla
          navigazione.
             3. L'utilizzo del sistema di identificazione automatica,
          all'interno   delle   acque   portuali,  e'  soggetto  alla
          disciplina  del  Comandante  del  porto,  in  ragione delle
          preminenti   esigenze   di   sicurezza   (security)   delle
          infrastrutture portuali.".
             -  Si  riporta il testo dell'art. 10, del citato decreto
          legislativo  19  agosto  2005,  n. 196, come modificato dal
          presente decreto:
             "Art.  10  (Registratori  dei  dati di viaggio). - 1. Le
          navi  nazionali  straniere,  individuate  nell'allegato II,
          parte  II,  che  fanno  scalo  in  un porto nazionale, sono
          dotate  del  registratore  dei dati di viaggio (Voyage Data
          Recorder - VDR) entro le date rispettivamente stabilite dal
          citato   allegato.   Con   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  possono  essere  emanate
          ulteriori    disposizioni   sulle   modalita'   d'uso   dei
          registratori dei dati di viaggio (VDR) sia per gli armatori
          che  per  i  comandanti  delle  navi,  in  conformita' alle
          disposizioni emanate in sede internazionale.
             2.   Sono   esentate   dall'obbligo   di  installare  il
          registratore   dei   dati  di  viaggio  (VDR)  le  navi  da
          passeggeri  adibite  esclusivamente  a  viaggi nazionali in
          tratti  di  mare  delle  classi  B,  C  e  D, come definite
          all'art.  3,  comma  1,  del decreto legislativo 4 febbraio
          2000, n. 45.
             3.  I  dati  rilevati  con  un  sistema VDR sono messi a
          disposizione  della richiedente amministrazione dello Stato
          interessato  in caso di un'indagine effettuata a seguito di
          un   sinistro   avvenuto   nelle   acque   sottoposte  alla
          giurisdizione  nazionale.  L'amministrazione  provvede  nel
          corso   dell'indagine   ad   utilizzare   e  a  debitamente
          analizzare  detti  dati  nonche'  a  pubblicare i risultati
          dell'indagine   al   piu'  presto  possibile  dopo  la  sua
          conclusione.".
             -  Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, del citato
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, come modificato
          dal presente decreto:
             "Art.   13   (Comunicazione  delle  merci  pericolose  o
          inquinanti  trasportate  a  bordo).  -  1.  L'armatore,  il
          proprietario,  l'agente  o  il  comandante  di una nave, di
          qualsiasi   stazza,   che   trasporta  merci  pericolose  o
          inquinanti,    comunica,   al   momento   della   partenza,
          all'autorita' marittima le informazioni di cui all'allegato
          1, punto 3.
             2. L'armatore, il proprietario, l'agente o il comandante
          di  una  nave  che  trasporta merci pericolose o inquinanti
          proveniente da un porto extracomunitario e diretta verso un
          porto  nazionale  ovvero  un luogo d'ormeggio situato nelle
          acque  territoriali  italiane,  comunica le informazioni di
          cui  all'allegato I, punto 3, anche all'autorita' marittima
          del  primo porto di destinazione o del luogo d'ormeggio, se
          questa   informazione   e'  disponibile  al  momento  della
          partenza.  Se  tali  informazioni  non  sono disponibili al
          momento  della partenza, esse sono comunicate non appena e'
          noto il porto di destinazione o il luogo di ormeggio.
             3. L'autorita' marittima conserva le informazioni di cui
          all'allegato  I,  punto  3,  per  un  periodo sufficiente a
          consentire  la  loro  utilizzazione in caso di incidente in
          mare   e  adotta  i  provvedimenti  necessari  per  fornire
          immediatamente tali informazioni a richiesta dell'autorita'
          interessata.
             4. L'armatore, il proprietario, l'agente o il comandante
          della  nave  comunica le informazioni relative al carico di
          cui   all'allegato  I,  punto  3,  all'autorita'  marittima
          competente.  Le  informazioni  sono  trasmesse,  per quanto
          possibile  per via elettronica, nel rispetto della sintassi
          e delle procedure specificate nell'allegato III.".
             -  Si  riporta il testo dell'art. 19, del citato decreto
          legislativo  9  agosto  2005, n. 196, cosi' come modificato
          dal presente decreto:
             "Art.  19 (Misure relative agli incidenti in mare). - 1.
          Quando si verifica un incidente in mare, ai sensi dell'art.
          17,  l'autorita'  marittima  competente  adotta  le  misure
          appropriate,  comprese  quelle  di  cui all'allegato IV, in
          conformita'   alle   vigenti   disposizioni   nazionali   e
          internazionali  per  garantire la sicurezza delle persone e
          la protezione dell'ambiente marino e costiero.
             2. L'armatore, il proprietario, il comandante della nave
          e  il  proprietario  delle  merci  pericolose  o inquinanti
          trasportate   a   bordo,   collaborano  pienamente  con  le
          autorita' allo scopo di ridurre al minimo le conseguenze di
          un incidente in mare.
             3. Il comandante di una nave, alla quale si applicano le
          disposizioni  del  Codice ISM, informa la compagnia di ogni
          incidente,  di cui all'art. 17, che si mette a disposizione
          delle   autorita'   competenti   e   fornisce   la  massima
          collaborazione.".
             -  Si  riporta il testo dell'art. 25, del citato decreto
          legislativo  19  agosto  2005,  n. 196, come modificato dal
          presente decreto:
             "Art. 25 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca
          reato,    il    comandante   della   nave,   l'agente,   il
          proprietario o  l'armatore  che viola gli obblighi previsti
          dall'art.   4,   comma   1,   e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa   pecuniaria   da   euro  cinquanta  a  euro
          trecento.
             2.   Il   comandante   della   nave,  il  proprietario o
          l'armatore  che  viola  l'obbligo  previsto  dall'art. 6 e'
          punito  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da euro
          milletrentatre a euro seimilacentonovantasette, maggiorata,
          nei  confronti dell'armatore, dell'importo di 2,58 euro per
          ogni tonnellata di stazza lorda della nave.
             3  . Il comandante della nave o l'armatore che viola gli
          obblighi  di  cui  all'art.  10,  comma  1,  e'  punito con
          l'arresto  da  un  mese  ad un anno ovvero con l'ammenda da
          euro cinquecentosedici a euro milletrentadue.
             4.  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, il
          comandante della nave, il proprietario, l'armatore o un suo
          rappresentante che non osserva gli obblighi rispettivamente
          previsti  dall'art. 13, commi 1, 2 e 4, dall'art. 17, comma
          1,  e  dall'art.  19  ovvero  fornisca  false  informazioni
          relative  alle  merci pericolose o inquinanti trasportate a
          bordo  o  a elementi che, se non tempestivamente conosciuti
          possono  creare  situazioni  di  pericolo, e' punito con la
          pena  dell'arresto  fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da
          euro        duemilacinquecentottantadue        a       euro
          quindicimilaquattrocentonovantatre.
             4-bis.  Quando  uno Stato membro comunica l'esistenza di
          un grave vizio di conformita' nel funzionamento del sistema
          di    gestione    della   sicurezza   di   una   compagnia,
          l'amministrazione  procede  alla  revoca  del  documento di
          conformita'  e dell'associato certificato di gestione della
          sicurezza da essa rilasciati.".
             -  Si  riporta il testo dell'art. 26, del citato decreto
          legislativo  19  agosto  2005,  n. 196, come modificato dal
          presente decreto:
             "Art.    26    (Disposizioni    finanziarie).    -    1.
          Dall'attuazione  del  presente  decreto non devono derivare
          nuovi  o maggiori oneri, ne' minori entrate, per la finanza
          pubblica.
             1-bis.  Le  amministrazioni  competenti danno attuazione
          agli  adempimenti di cui al presente decreto con le risorse
          umane,  strumentali  e  finanziarie  previste  a  normativa
          vigente.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'allegato II, del decreto
          legislativo  19 agosto 2005, n. 196, citato nelle premesse,
          cosi' come modificato dal presente decreto.
                                                         "Allegato II
            Prescrizioni applicabili alle apparecchiature di bordo
             I. Sistemi di identificazione automatica (AIS).
             1. Navi costruite il 1 luglio 2002 o dopo tale data.
             Le  navi  da  passeggeri,  indipendentemente  dalle loro
          dimensioni,  e  tutte  le  navi  di  stazza  lorda  pari  o
          superiore a 300 tonnellate, costruite dal 1° luglio 2002 in
          poi,  che fanno scalo in un porto di uno Stato membro della
          Comunita'  europea, sono soggette all'obbligo di installare
          a bordo le apparecchiature di cui all'art. 6.
             2. Navi costruite prima del 1° luglio 2002.
             Le  navi  da  passeggeri,  indipendentemente  dalle loro
          dimensioni,  e  tutte  le  navi  di  stazza  lorda  pari  o
          superiore  a  300,  costruite prima del 1° luglio 2002, che
          fanno scalo in un porto di uno Stato membro della Comunita'
          sono   soggette   all'obbligo  di  installare  a  bordo  le
          apparecchiature  di  cui  all'art.  6 secondo il calendario
          seguente:
              a) navi da passeggeri: entro il 1° luglio 2003;
              b)  navi cisterna: al piu' tardi al momento della prima
          visita  del  materiale  di  sicurezza effettuata dopo il 1°
          luglio 2003;
              c)  navi  diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi
          cisterna,   di  stazza  lorda  pari  o  superiore  a  50000
          tonnellate: entro il 1° luglio 2004;
              d)  navi  diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi
          cisterna,   di  stazza  lorda  pari  o  superiore  a  10000
          tonnellate  ma  inferiore  a  50000 tonnellate: entro il 1°
          luglio  2005  ovvero, per quanto riguarda le navi adibite a
          viaggi  internazionali,  non oltre la prima visita relativa
          al  certificato  di  sicurezza  dotazioni nave da carico da
          effettuare dopo il 1° luglio 2004 e, comunque, non oltre il
          31 dicembre 2004;
              e)  navi  diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi
          cisterna,   di   stazza  lorda  pari  o  superiore  a  3000
          tonnellate  ma  inferiore  a  10000 tonnellate: entro il 1°
          luglio  2006  ovvero, per quanto riguarda le navi adibite a
          viaggi  internazionali,  non oltre la prima visita relativa
          al  certificato  di  sicurezza  dotazioni nave da carico da
          effettuare dopo il 1° luglio 2004 e, comunque, non oltre il
          31 dicembre 2004;
              f)  navi  diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi
          cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate
          ma  inferiore  a  3000  tonnellate: entro il 1° luglio 2007
          ovvero,  per  quanto  riguarda  le  navi  adibite  a viaggi
          internazionali,  non  oltre  la  prima  visita  relativa al
          certificato  di  sicurezza  dotazioni  nave  da  carico  da
          effettuare dopo il 1° luglio 2004 e, comunque, non oltre il
          31 dicembre 2004.
             "2-bis. Sono esentate dall'obbligo di installare a bordo
          le  apparecchiature  di  cui  all'articolo  6,  le  navi da
          passeggeri  di  stazza  lorda inferiore a 150 T., abilitate
          alla navigazione:
              a)  nazionale  litoranea limitata alle acque tranquille
          (periodo  estivo, ore  diurne, visibilita' buona, un miglio
          dalla costa entro i limiti del Circondario marittimo);
              b)  nazionale  locale,  limitata  ad  una distanza di 1
          miglio dalla linea di costa, esclusivamente in ore diurne.
             II. Registratori dei dati di viaggio (sistemi VDR).
             1.  Le  navi delle seguenti classi che fanno scalo in un
          porto  nazionale sono dotate di un sistema di registrazione
          dei  dati  di viaggio conforme agli standard di prestazione
          della  risoluzione  A.861(20)  dell'IMO  e agli standard di
          prova  definiti  dalla  norma  n.  61996  della Commissione
          elettronica internazionale (IEC):
              a)  le navi da passeggeri costruite il 1° luglio 2002 o
          dopo tale data: entro il 5 luglio 2002;
              b)  le  navi da passeggeri ro/ro costruite prima del 1°
          luglio  2002:  al  piu' tardi al momento della prima visita
          effettuata a partire dal 1° luglio 2002 compreso;
              c)  le navi da passeggeri diverse dalle ro/ro costruite
          prima del 1° luglio 2002: entro il 1° gennaio 2004;
              d)  le  navi diverse dalle navi da passeggeri di stazza
          lorda  pari  o superiore a 3000 tonnellate, costruite il 1°
          luglio 2002 o dopo tale data: entro il 5 luglio 2002.
             2. Le navi delle seguenti classi, costruite prima del 1°
          luglio  2002,  che  fanno  scalo in un porto nazionale sono
          dotate  di  un sistema di registrazione dei dati di viaggio
          conforme ai pertinenti standard dell'IMO:
              a)  navi  da  carico di stazza lorda pari o superiore a
          20000  tonnellate: non oltre la data fissata dall'IMO o, in
          assenza di decisione dell'IMO, entro il 1° gennaio 2007;
              b)  navi  da  carico di stazza lorda pari o superiore a
          3000  tonnellate ma inferiore a 20000 tonnellate: non oltre
          la  data  fissata  dall'IMO  o,  in  assenza  di  decisione
          dell'IMO, entro il 1° gennaio 2008.".