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DECRETO LEGISLATIVO 17 novembre 2008, n. 187

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, concernente attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/12/2008
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Testo in vigore dal: 17-12-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n. 196, recante
attuazione  della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un
sistema  comunitario  di  monitoraggio e di informazione sul traffico
navale;
  Visto  l'articolo  20  della  legge  25 febbraio 2008, n. 34 (legge
comunitaria 2007);
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 settembre 2008;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 novembre 2008;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di concerto con i Ministri
degli  affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,
dello   sviluppo   economico  e  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

                Modificazioni al decreto legislativo
                       19 agosto 2005, n. 196

  1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a)  all'articolo  4,  comma  1, dopo le parole: "L'armatore," sono
inserite le seguenti: "il proprietario,";
   b) all'articolo 6, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "1  -bis.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture e dei
trasporti  possono  essere individuate le unita' soggette all'obbligo
di  essere  dotate  del sistema di identificazione automatica (AIS) e
del registratore dei dati di viaggio (VDR) di cui all'allegato II.";
   c) all'articolo 10, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.  Le  navi  nazionali e straniere, individuate nell'allegato II,
parte  II,  che  fanno  scalo  in un porto nazionale, sono dotate del
registratore  dei  dati di viaggio (Voyage Data Recorder - VDR) entro
le  date  rispettivamente  stabilite dal citato allegato. Con decreto
del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti possono essere
emanate ulteriori disposizioni sulle modalita' d'uso dei registratori
dei  dati  di viaggio (VDR) sia per gli armatori che per i comandanti
delle   navi,  in  conformita'  alle  disposizioni  emanate  in  sede
internazionale.";
   d) all'articolo 13:
    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.  L'armatore,  il  proprietario, l'agente o il comandante di una
nave,   di   qualsiasi  stazza,  che  trasporta  merci  pericolose  o
inquinanti,   comunica,  al  momento  della  partenza,  all'autorita'
marittima le informazioni di cui all'allegato I, punto 3.";
    2)  al  comma  2,  dopo le parole: "L'armatore," sono inserite le
seguenti: "il proprietario,";
    3)  al  comma  4,  dopo le parole: "L'armatore," sono inserite le
seguenti: "il proprietario,";
   e)  all'articolo  19,  comma 2, dopo le parole: "L'armatore," sono
inserite le seguenti: "il proprietario,";
   f) l'articolo 24 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  24  (Riservatezza  delle informazioni ed ispezioni). - 1. Al
fine  di  tutelare  la  riservatezza delle informazioni si applica la
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
  2.  L'amministrazione  puo'  emanare ulteriori specifiche direttive
alle   autorita'   marittime  per  garantire  la  riservatezza  delle
informazioni trasmesse ai sensi del presente decreto.
  3.  Con  le medesime direttive sono altresi' impartite disposizioni
per  la  visita  periodica del funzionamento dei sistemi telematici a
terra e la loro idoneita' a soddisfare i requisiti per la ricezione e
la trasmissione, 24 ore su 24, delle informazioni comunicate ai sensi
degli articoli 13 e 15.";
   g) all'articolo 25:
    1)  al  comma  1  ,  dopo  le parole: "l'agente" sono inserite le
seguenti: ", il proprietario";
    2)  al  comma  2, dopo le parole: "il comandante della nave" sono
inserite le seguenti: ", il proprietario";
    3)  al  comma  4,  dopo le parole: "della nave," sono inserite le
seguenti: "il proprietario,";
    4) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
  "4-bis.  Quando  uno  Stato membro comunica l'esistenza di un grave
vizio  di conformita' nel funzionamento del sistema di gestione della
sicurezza di una compagnia, l'amministrazione procede alla revoca del
documento  di  conformita'  e  dell'associato certificato di gestione
della sicurezza da essa rilasciati.";
   h) dopo l'articolo 25, e' inserito il seguente:
  "Art.   25-bis   (Comunicazione   delle   misure  adottate).  -  1.
L'autorita'  marittima che ha adottato le misure di cui agli articoli
16,  comma  3,  19,  comma 1, e 25, nei confronti di navi di bandiera
straniera ne informa senza indugio lo Stato di bandiera ed ogni altro
Stato interessato.
  2.  L'autorita'  marittima  che  constata,  quando  si  verifica un
incidente  in  mare  di  cui all'articolo 19, che la compagnia non e'
stata in grado di stabilire e mantenere un collegamento con la nave o
con le autorita' competenti, ne informa lo Stato che ha rilasciato od
a  nome  del  quale sono stati rilasciati il documento di conformita'
ISM ed il certificato di gestione della sicurezza; ";
   i) all'articolo 26 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
  "1-bis.   Le   amministrazioni  competenti  danno  attuazione  agli
adempimenti  di  cui  al  presente  decreto  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie previste a normativa vigente.";
   l)  dopo  il  punto  2,  parte I, dell'allegato II, e' inserito il
seguente:
  "2-bis.  Sono  esentate  dall'obbligo  di  installare  a  bordo  le
apparecchiature  di  cui  all'articolo  6,  le  navi da passeggeri di
stazza lorda inferiore a 150 T., abilitate alla navigazione:
   a)  nazionale  litoranea  limitata  alle acque tranquille (periodo
estivo,  ore diurne, visibilita' buona, un miglio dalla costa entro i
limiti del Circondario marittimo);
   b)  nazionale  locale,  limitata ad una distanza di 1 miglio dalla
linea di costa, esclusivamente in ore diurne.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 17 novembre 2008
                             NAPOLITANO
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Ronchi,   Ministro   per  le  politiche
                              europee
                              Matteoli, Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Alfano, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Scajola,    Ministro   dello   sviluppo
                              economico
                              Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e
                              della tutela del territorio e del mare
Visto, il Guardasigilli: Alfano
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n. 196, recante
attuazione  della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un
sistema  comunitario  di  monitoraggio e di informazione sul traffico
navale;
  Visto  l'articolo  20  della  legge  25 febbraio 2008, n. 34 (legge
comunitaria 2007);
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 settembre 2008;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 novembre 2008;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di concerto con i Ministri
degli  affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,
dello   sviluppo   economico  e  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

                Modificazioni al decreto legislativo
                       19 agosto 2005, n. 196

  1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a)  all'articolo  4,  comma  1, dopo le parole: "L'armatore," sono
inserite le seguenti: "il proprietario,";
   b) all'articolo 6, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "1  -bis.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture e dei
trasporti  possono  essere individuate le unita' soggette all'obbligo
di  essere  dotate  del sistema di identificazione automatica (AIS) e
del registratore dei dati di viaggio (VDR) di cui all'allegato II.";
   c) all'articolo 10, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.  Le  navi  nazionali e straniere, individuate nell'allegato II,
parte  II,  che  fanno  scalo  in un porto nazionale, sono dotate del
registratore  dei  dati di viaggio (Voyage Data Recorder - VDR) entro
le  date  rispettivamente  stabilite dal citato allegato. Con decreto
del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti possono essere
emanate ulteriori disposizioni sulle modalita' d'uso dei registratori
dei  dati  di viaggio (VDR) sia per gli armatori che per i comandanti
delle   navi,  in  conformita'  alle  disposizioni  emanate  in  sede
internazionale.";
   d) all'articolo 13:
    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.  L'armatore,  il  proprietario, l'agente o il comandante di una
nave,   di   qualsiasi  stazza,  che  trasporta  merci  pericolose  o
inquinanti,   comunica,  al  momento  della  partenza,  all'autorita'
marittima le informazioni di cui all'allegato I, punto 3.";
    2)  al  comma  2,  dopo le parole: "L'armatore," sono inserite le
seguenti: "il proprietario,";
    3)  al  comma  4,  dopo le parole: "L'armatore," sono inserite le
seguenti: "il proprietario,";
   e)  all'articolo  19,  comma 2, dopo le parole: "L'armatore," sono
inserite le seguenti: "il proprietario,";
   f) l'articolo 24 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  24  (Riservatezza  delle informazioni ed ispezioni). - 1. Al
fine  di  tutelare  la  riservatezza delle informazioni si applica la
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
  2.  L'amministrazione  puo'  emanare ulteriori specifiche direttive
alle   autorita'   marittime  per  garantire  la  riservatezza  delle
informazioni trasmesse ai sensi del presente decreto.
  3.  Con  le medesime direttive sono altresi' impartite disposizioni
per  la  visita  periodica del funzionamento dei sistemi telematici a
terra e la loro idoneita' a soddisfare i requisiti per la ricezione e
la trasmissione, 24 ore su 24, delle informazioni comunicate ai sensi
degli articoli 13 e 15.";
   g) all'articolo 25:
    1)  al  comma  1  ,  dopo  le parole: "l'agente" sono inserite le
seguenti: ", il proprietario";
    2)  al  comma  2, dopo le parole: "il comandante della nave" sono
inserite le seguenti: ", il proprietario";
    3)  al  comma  4,  dopo le parole: "della nave," sono inserite le
seguenti: "il proprietario,";
    4) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
  "4-bis.  Quando  uno  Stato membro comunica l'esistenza di un grave
vizio  di conformita' nel funzionamento del sistema di gestione della
sicurezza di una compagnia, l'amministrazione procede alla revoca del
documento  di  conformita'  e  dell'associato certificato di gestione
della sicurezza da essa rilasciati.";
   h) dopo l'articolo 25, e' inserito il seguente:
  "Art.   25-bis   (Comunicazione   delle   misure  adottate).  -  1.
L'autorita'  marittima che ha adottato le misure di cui agli articoli
16,  comma  3,  19,  comma 1, e 25, nei confronti di navi di bandiera
straniera ne informa senza indugio lo Stato di bandiera ed ogni altro
Stato interessato.
  2.  L'autorita'  marittima  che  constata,  quando  si  verifica un
incidente  in  mare  di  cui all'articolo 19, che la compagnia non e'
stata in grado di stabilire e mantenere un collegamento con la nave o
con le autorita' competenti, ne informa lo Stato che ha rilasciato od
a  nome  del  quale sono stati rilasciati il documento di conformita'
ISM ed il certificato di gestione della sicurezza; ";
   i) all'articolo 26 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
  "1-bis.   Le   amministrazioni  competenti  danno  attuazione  agli
adempimenti  di  cui  al  presente  decreto  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie previste a normativa vigente.";
   l)  dopo  il  punto  2,  parte I, dell'allegato II, e' inserito il
seguente:
  "2-bis.  Sono  esentate  dall'obbligo  di  installare  a  bordo  le
apparecchiature  di  cui  all'articolo  6,  le  navi da passeggeri di
stazza lorda inferiore a 150 T., abilitate alla navigazione:
   a)  nazionale  litoranea  limitata  alle acque tranquille (periodo
estivo,  ore diurne, visibilita' buona, un miglio dalla costa entro i
limiti del Circondario marittimo);
   b)  nazionale  locale,  limitata ad una distanza di 1 miglio dalla
linea di costa, esclusivamente in ore diurne.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 17 novembre 2008
                             NAPOLITANO
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Ronchi,   Ministro   per  le  politiche
                              europee
                              Matteoli, Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Alfano, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Scajola,    Ministro   dello   sviluppo
                              economico
                              Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e
                              della tutela del territorio e del mare
Visto, il Guardasigilli: Alfano