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DECRETO-LEGGE 3 novembre 2008, n. 171

Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-11-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 205 (in G.U. 30/12/2008, n.303).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
Testo in vigore dal: 1-3-2009
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
idonee per il rilancio competitivo del settore agroalimentare colpito
da  una  grave  crisi  congiunturale,  al  fine  di  consentire  agli
operatori  del  comparto  di  partecipare in modo concorrenziale alle
dinamiche  del  mercato, nonche' di adottare misure di intervento nel
campo  delle bioenergie, del finanziamento degli investimenti e degli
enti irrigui;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 ottobre 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  dello sviluppo
economico;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
     (Promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero)

  1.  All'articolo  1  della  legge  27  dicembre  2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  il comma 1088 e' sostituito dal seguente: "1088. Alle imprese
che  producono prodotti di cui all'Allegato I del Trattato istitutivo
della Comunita' europea e alle piccole e medie imprese, come definite
dal  regolamento  (CE)  n.  800/2008  della Commissione, del 6 agosto
2008,  che  producono  prodotti  agroalimentari  non  ricompresi  nel
predetto  Allegato  I,  anche  se  costituite  in forma cooperativa o
riunite  in  consorzi,  nonche' ai consorzi di tutela riconosciuti ai
sensi  dell'articolo  53  della  legge  24  aprile  1998,  n.  128, e
successive  modificazioni, e dell'articolo 19 della legge 10 febbraio
1992,  n.  164,  e'  riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al
comma  1090  per  gli  anni  2008 e 2009, un credito di imposta nella
misura  del  50  per cento del valore degli investimenti in attivita'
dirette  in  altri  Stati  membri o Paesi terzi intese ad indurre gli
operatori  economici  o  i consumatori all'acquisto di un determinato
prodotto   agricolo   o   agroalimentare   di   qualita',   ai  sensi
dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del
20 settembre 2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purche' non
rivolto  al  singolo  marchio  commerciale o riferito direttamente ad
un'impresa,   in   eccedenza   rispetto  alla  media  degli  analoghi
investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.";
    b)  il comma 1089 e' sostituito dal seguente: "1089. Alle imprese
diverse  dalle  piccole  e  medie  imprese  di  cui al comma 1088 che
producono  prodotti agroalimentari non ricompresi nell'Allegato I del
Trattato  istitutivo  della  Comunita' europea, il credito di imposta
previsto  dal  medesimo  comma  1088 e' riconosciuto nei limiti delle
risorse  di  cui  al  comma 1090 e nei limiti del regolamento (CE) n.
1998/2006   della   Commissione,   del  15  dicembre  2006,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  87 e 88 del trattato agli aiuti di
importanza  minore  (de minimis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L379 del 28 dicembre 2006.";
    c) al comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) le parole: "o di lavoro autonomo" sono soppresse;
      2) il terzo periodo e' soppresso.
      3)  ((NUMERO  SOPPRESSO  DAL  D.L.  30  DICEMBRE  2008, N. 207,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 27/2/2009, N. 14)).
  2.  I commi 380 e 381 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono abrogati.