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DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2008, n. 162

Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonchè di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-10-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201 (in G.U. 22/12/2008, n.298).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
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Testo in vigore dal: 17-7-2011
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  per  il  riequilibrio  dei  rapporti  contrattuali  tra
stazioni appaltanti e imprese esecutrici modificatisi a  seguito  dei
rilevanti aumenti dei costi di alcuni materiali  da  costruzione,  al
fine  di  evitare  il  blocco  della  realizzazione   di   importanti
infrastrutture per lo sviluppo del Paese, con pesanti ricadute  anche
di ordine occupazionale; 
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
emanare disposizioni di natura patrimoniale e  finanziaria,  entro  i
limiti posti dalla normativa  comunitaria  in  materia  di  aiuti  di
Stato, finalizzate  alla  promozione  dello  sviluppo  economico  con
specifico riguardo al mantenimento dei livelli di competitivita'  nei
settori, in particolare, dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della
pesca professionale; 
  Ritenuta, infine, la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per  la  realizzazione  di  opere  connesse  al  "grande
evento" della Presidenza italiana del G8 e per la  definizione  degli
adempimenti tributari e contributivi per le regioni Marche ed Umbria,
colpite dagli eventi sismici del 1997; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 ottobre 2008; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali; 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
          Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi 
 
  1. Per fronteggiare gli aumenti  repentini  dei  prezzi  di  alcuni
materiali da costruzione verificatisi nell'anno  2008,  in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e  successive  modificazioni,  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  rileva  entro  il  31
gennaio 2009, con proprio decreto, le variazioni percentuali su  base
semestrale, in aumento  o  in  diminuzione,  superiori  all'otto  per
cento, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi  dei  materiali  da
costruzione piu' significativi. 
  2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1, si fa luogo  a
compensazioni, in aumento o in diminuzione,  nei  limiti  di  cui  ai
commi 8, 9 e 10. 
  3. La compensazione e' determinata applicando  alle  quantita'  dei
singoli   materiali   impiegati   nelle   lavorazioni   eseguite    e
contabilizzate dal direttore dei lavori nell'anno 2008 le  variazioni
in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal  decreto
ministeriale  di  cui  al  comma  1   con   riferimento   alla   data
dell'offerta, eccedenti l'8  per  cento  se  riferite  esclusivamente
all'anno 2008 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite  a
piu' anni. 
  4. Per variazioni in aumento, a pena  di  decadenza,  l'appaltatore
presenta alla stazione appaltante l'istanza  di  compensazione  entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 1.
Per variazioni in diminuzione,  la  procedura  e'  avviata  d'ufficio
dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dalla  predetta  data;
il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il
credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi. 
  5.  Per  gli  adeguamenti  dei  prezzi  in  aumento,   qualora   il
collaudatore, in  caso  di  collaudo  in  corso  d'opera,  ovvero  il
responsabile del procedimento, riscontri, rispetto al cronoprogramma,
un  ritardo  nell'andamento  dei  lavori   addebitabile   all'impresa
esecutrice, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3  e
4 e' subordinata alla costituzione,  da  parte  dell'appaltatore,  di
garanzia  fideiussoria  bancaria  o  assicurativa  pari   all'importo
dell'adeguamento.  La  garanzia  e'  escussa  nel  caso  di   mancata
restituzione   delle   somme   indebitamente   corrisposte,   laddove
l'imputabilita'  del  ritardo  all'impresa  risulti   definitivamente
accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento. 
  6. Le disposizioni dei commi da 2  a  5  non  si  applicano  per  i
materiali da costruzione oggetto di pagamento ai sensi  dell'articolo
133, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e
successive modificazioni. 
  7.  Per  le  lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate  negli   anni
precedenti l'anno 2008, restano  ferme  le  variazioni  rilevate  dai
decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo  133,  comma  6,
del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni. 
  8. Alle compensazioni si fa fronte nei limiti delle risorse  e  con
le  modalita'  indicate  all'articolo  133,  comma  7,  del   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. 
  9. In caso di insufficienza delle risorse di cui  al  comma  8,  le
compensazioni in  aumento  sono  riconosciute  dalle  amministrazioni
aggiudicatrici nei limiti della  rimodulazione  dei  lavori  e  delle
relative risorse presenti nell'elenco annuale di cui all'articolo 128
del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni.  A  tale  fine   le   amministrazioni   aggiudicatrici
provvedono ad  aggiornare  gli  elenchi  annuali  a  decorrere  dalla
programmazione triennale 2009-2011. 
  10. Per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ad esclusione dei
soggetti di  cui  all'articolo  142,  comma  4,  del  citato  decreto
legislativo n. 163 del 2006 per i lavori realizzati  ovvero  affidati
dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui ai  commi
8 e 9, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla  concorrenza
dell'importo di 300 milioni di euro, che costituisce tetto massimo di
spesa, con le modalita' di cui al comma 11. 
  10-bis. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 10, entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, sono definite misure  volte  a  compensare
gli effetti derivanti dalla riduzione dei  prezzi  dei  materiali  da
costruzione provenienti dal riciclo del legno e della plastica. 
  10-ter. Ai fini della  applicazione  della  disciplina  di  cui  al
decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.163,  non  rientrano  negli
elenchi degli organismi e delle categorie  di  organismi  di  diritto
pubblico gli enti di cui al decreto legislativo 17  maggio  1999,  n.
153, e gli enti trasformati in associazioni o in fondazioni, sotto la
condizione di non usufruire di finanziamenti pubblici o altri  ausili
pubblici di carattere finanziario, di cui all'articolo 1 del  decreto
legislativo 30 giugno 1994, n.509, e di cui al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n.103, fatte salve  le  misure  di  pubblicita'  sugli
appalti di lavori, servizi e forniture. ((La condizione prevista  dal
periodo  precedente  deve  intendersi  non  realizzata  nel  caso  di
contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti
delle associazioni o fondazioni.)) 
  10-quater. Allo scopo di fronteggiare la crisi  nel  settore  delle
opere pubbliche e al fine  di  incentivare  la  progettualita'  delle
amministrazioni aggiudicatrici: 
    a) all'articolo 92, comma 5, del decreto  legislativo  12  aprile
2006, n.163, il  quarto  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "La
corresponsione dell'incentivo e' disposta dal dirigente preposto alla
struttura competente, previo accertamento positivo  delle  specifiche
attivita'  svolte  dai  predetti   dipendenti;   limitatamente   alle
attivita'  di  progettazione,  l'incentivo  corrisposto  al   singolo
dipendente non puo' superare  l'importo  del  rispettivo  trattamento
economico complessivo annuo  lordo;  le  quote  parti  dell'incentivo
corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi  dipendenti,  in
quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima,  ovvero  prive  del  predetto  accertamento,  costituiscono
economie."; 
    b) il comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno  2008,
n.112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,
n.133, e' abrogato. 
  10-quinquies. Allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle
opere pubbliche e al fine di semplificare le procedure d'appalto  per
i lavori sotto soglia, all'articolo 122 del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, dopo il  comma  7  e'
inserito il seguente: 
  "7-bis. I lavori di importo complessivo pari o superiore a  100.000
euro e  inferiore  a  500.000  euro  possono  essere  affidati  dalle
stazioni appaltanti, a cura del responsabile  del  procedimento,  nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento,
proporzionalita' e  trasparenza,  e  secondo  la  procedura  prevista
dall'articolo 57, comma 6;  l'invito  e'  rivolto  ad  almeno  cinque
soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero." 
  11. Per le finalita' di cui al comma 10, nello stato di  previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e'  istituito  un
Fondo per l'adeguamento prezzi con una dotazione di  300  milioni  di
euro  per  l'anno  2009.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61,  comma
1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa  al  Fondo  per  le
aree sottoutilizzate, per un importo  di  900  milioni  di  euro  per
l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi  di  finanza
pubblica. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del  decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, e' contestualmente incrementato,  in  termini
di sola cassa, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010  e
2011. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
sono stabilite le modalita' di utilizzo del Fondo  per  l'adeguamento
prezzi, garantendo la parita' di accesso  per  la  piccola,  media  e
grande impresa di costruzione, nonche' la proporzionalita',  per  gli
aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse. 
  11-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 6, da  8  a  10  e  11  si
applicano anche ai contratti di lavori affidati nei settori  speciali
di cui alla parte III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
e successive modificazioni, ad esclusione  degli  affidamenti  per  i
quali sia gia' previsto contrattualmente un meccanismo di adeguamento
dei prezzi. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate  negli  anni
precedenti l'anno 2008, resta fermo quanto contrattualmente previsto.