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DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2008, n. 148

Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonchè alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/9/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2022)
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  • Articoli
  • Oggetto, campo di applicazione e definizioni
  • 1
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  • Imprese di acquacoltura e stabilimenti di lavorazione autorizzati
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  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • Norme di polizia sanitaria relative all'immissione sul mercato
    degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti

    Sezione I
    DISPOSIZIONI GENERALI
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • ANIMALI D'ACQUACOLTURA DESTINATI ALL'ALLEVAMENTO E AL RIPOPOLAMENTO
  • 16
  • 17
  • 18
  • ANIMALI D'ACQUACOLTURA E RELATIVI PRODOTTI DESTINATI AL CONSUMO UMANO
  • 19
  • 20
  • ANIMALI ACQUATICI SELVATICI
  • 21
  • ANIMALI ACQUATICI ORNAMENTALI
  • 22
  • Introduzione di animali d'acquacoltura e relativi prodotti
    provenienti da Paesi terzi
  • 23
  • 24
  • 25
  • Procedura di denuncia e misure minime di lotta contro le malattie
    degli animali acquatici

    Sezione I
    DENUNCIA DELLA MALATTIA
  • 26
  • 27
  • SOSPETTA PRESENZA DI UNA DELLE MALATTIE COMPRESE NELL'ELENCO INDAGINE EPIDEMIOLOGICA
  • 28
  • 29
  • 30
  • MISURE DI LOTTA MINIME IN CASO DI CONFERMA DELLA PRESENZA DI MALATTIE
    ESOTICHE NEGLI ANIMALI D'ACQUACOLTURA
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • MISURE DI LOTTA MINIME IN CASO DI CONFERMA DI MALATTIE NON ESOTICHE
    NEGLI ANIMALI D'ACQUACOLTURA
  • 36
  • 37
  • MISURE DI LOTTA MINIME IN CASO DI CONFERMATA PRESENZA NEGLI ANIMALI
    ACQUATICI SELVATICI DI UNA DELLE MALATTIE ELENCATE NELL'ALLEGATO IV,
    PARTE II
  • 38
  • MISURE DI LOTTA IN CASO DI MALATTIE EMERGENTI
  • 39
  • MISURE ALTERNATIVE E DISPOSIZIONI NAZIONALI
  • 40
  • Programmi di lotta e vaccinazione

    Sezione I
    PROGRAMMI DI SORVEGLIANZA ED ERADICAZIONE
  • 41
  • 42
  • 43
  • PROGRAMMA DI INTERVENTO PER MALATTIE EMERGENTI ED ESOTICHE
  • 44
  • VACCINAZIONE
  • 45
  • Riconoscimento di indennità da malattia
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • Ispezioni, gestione elettronica ed autorità competenti e laboratori
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • Sanzioni
  • 55
  • 56
  • Disposizioni transitorie e finali
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-9-2008
al: 26-9-2022
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma della Costituzione; 
  Vista  la  legge  25  febbraio  2008,  n.  34,  ed  in  particolare
l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B; 
  Vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24  ottobre  2006,
relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie
animali  d'acquacoltura  e  ai  relativi   prodotti,   nonche'   alla
prevenzione di talune malattie degli animali acquatici ed alle misure
di lotta contro tali malattie; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  1992,
n. 555, recante regolamento concernente  attuazione  della  direttiva
91/67/CEE che stabilisce norme di polizia sanitaria per i prodotti di
acquacoltura; 
  Visto Il  decreto  legislativo  26  marzo  2001,  n.  146,  recante
attuazione della direttiva 98/58/CE relativa  alla  protezione  degli
animali negli allevamenti; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 13 giugno 2008; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  del
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la  deliberazione  definitiva  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 1° agosto 2008; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e  delle
finanze, delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  dello
sviluppo economico e per i rapporti con le regioni; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                 Finalita' ed ambito di applicazione 
  1. Le disposizioni del presente decreto legislativo stabiliscono: 
    a) le norme di polizia sanitaria  che  disciplinano  l'immissione
sul   mercato,   l'importazione   e   il   transito   degli   animali
d'acquacoltura e dei relativi prodotti; 
    b) le misure preventive minime intese ad accrescere il livello di
sensibilizzazione  e  di  preparazione  delle   autorita'   sanitarie
competenti, dei responsabili delle imprese di acquacoltura e di altri
operatori del settore nei  confronti  delle  malattie  negli  animali
d'acquacoltura; 
    c) le misure minime di lotta da applicarsi in  caso  di  presenza
sospetta o conclamata di un focolaio di talune malattie degli animali
acquatici. 
  2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche  sociali
conserva la facolta' di adottare misure  piu'  rigorose  nel  settore
oggetto dell'articolo 14 e  del  capo  V,  purche'  tali  misure  non
inficino gli scambi commerciali con altri Stati membri. 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - Il  testo dell'art. 1, commi 1 e 3, e dell'allegato B
          della  legge  25 febbraio  2008,  n.  34,  pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   6 marzo  2008,  n.  56,  supplemento
          ordinario, e' il seguente:
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  la  scadenza  del  termine di recepimento
          fissato  dalle  singole  direttive,  i  decreti legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive  comprese  negli elenchi di cui agli Allegati A e
          B.  Per  le  direttive elencate negli Allegati A e B il cui
          termine  di  recepimento  sia gia' scaduto ovvero scada nei
          tre  mesi  successivi  alla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare i
          decreti legislativi di attuazione entro e non oltre novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge.  Per  le direttive elencate negli Allegati A e B che
          non  prevedono  un  termine  di  recepimento, il Governo e'
          delegato  ad  adottare  i decreti legislativi di attuazione
          entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
          presente legge.
              2. (Omissis).
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'Allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'Allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
          organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
          trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
          parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
          parlamentare  di  cui  al  presente comma, ovvero i diversi
          termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
          che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
          5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
          sessanta giorni.».
                                                          «Allegato B
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3)
              2006/22/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 marzo  2006,  sulle  norme minime per l'applicazione dei
          regolamenti  n.  3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE del Consiglio
          relativi  a disposizioni in materia sociale nel settore dei
          trasporti  su  strada  e che abroga la direttiva 88/599/CEE
          del Consiglio.
              2006/43/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          17 maggio  2006,  relativa  alle revisioni legali dei conti
          annuali  e dei conti consolidati, che modifica le direttive
          78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
          84/253/CEE del Consiglio.
              2006/46/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 giugno  2006,  che  modifica  le direttive del Consiglio
          78/660/CEE,  relativa  ai  conti  annuali di taluni tipi di
          societa',   83/349/CEE,   relativa  ai  conti  consolidati,
          86/635/CEE,   relativa   ai   conti   annuali  e  ai  conti
          consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari,
          e   91/674/CEE,  relativa  ai  conti  annuali  e  ai  conti
          consolidati delle imprese di assicurazione.
              2006/66/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          6 settembre  2006,  relativa  a  pile  e  accumulatori e ai
          rifiuti  di  pile  e accumulatori e che abroga la direttiva
          91/157/CEE.
              2006/68/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          6 settembre  2006,  che modifica la direttiva 77/91/CEE del
          Consiglio  relativamente  alla  costituzione delle societa'
          per  azioni  nonche' alla salvaguardia e alle modificazioni
          del loro capitale sociale.
              2006/69/CE  del  Consiglio,  del  24 luglio  2006,  che
          modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune
          misure  aventi  lo  scopo  di  semplificare  la riscossione
          dell'imposta   sul  valore  aggiunto  e  di  contribuire  a
          contrastare  la  frode  o  l'evasione  fiscale e che abroga
          talune decisioni che autorizzano misure derogatorie.
              2006/86/CE  della Commissione, del 24 ottobre 2006, che
          attua  la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio  per  quanto  riguarda le prescrizioni in tema di
          rintracciabilita',   la  notifica  di  reazioni  ed  eventi
          avversi  gravi  e  determinate prescrizioni tecniche per la
          codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
          la distribuzione di tessuti e cellule umani.
              2006/87/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi
          della   navigazione  interna  e  che  abroga  la  direttiva
          82/714/CEE del Consiglio.
              2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa
          alle  condizioni  di  polizia  sanitaria  applicabili  alle
          specie  animali  d'acquacoltura  e  ai  relativi  prodotti,
          nonche'  alla  prevenzione di talune malattie degli animali
          acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.
              2006/93/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli
          aerei    di   cui   all'allegato   16   della   convenzione
          sull'aviazione  civile  internazionale, volume 1, parte II,
          capitolo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata).
              2006/112/CE   del   Consiglio,  del  28 novembre  2006,
          relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.
              2006/117/EURATOM  del  Consiglio, del 20 novembre 2006,
          relativa  alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni
          di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.
              2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 dicembre  2006, sulla protezione delle acque sotterranee
          dall'inquinamento e dal deterioramento.
              2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          18 dicembre  2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE del
          Consiglio  concernente il ravvicinamento delle disposizioni
          legislative,  regolamentari ed amministrative relative alla
          classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura delle
          sostanze  pericolose  per  adattarla al regolamento (CE) n.
          1907/2006  concernente  la  registrazione,  la valutazione,
          l'autorizzazione  e  la restrizione delle sostanze chimiche
          (REACH)  e  istituisce  un'Agenzia  europea per le sostanze
          chimiche.
              2007/16/CE   della   Commissione,  del  19 marzo  2007,
          recante  modalita' di esecuzione della direttiva 85/611/CEE
          del    Consiglio   concernente   il   coordinamento   delle
          disposizioni  legislative,  regolamentari ed amministrative
          in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in
          valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento
          di talune definizioni.».
              - La  direttiva 2006/88/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          del 24 novembre 2006, n. L 328.
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          30 dicembre 1992, n. 555, abrogato dal presente decreto, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1993, n. 28,
          supplemento ordinario.
              - Il  decreto  legislativo  26 marzo  2001,  n. 146, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2001, n. 95.