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MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 25 gennaio 2008, n. 39

Regolamento recante disposizioni concernenti l'omologazione e l'installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di autoveicoli.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/3/2008
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Testo in vigore dal: 28-3-2008
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
                      DEL TERRITORIO E DEL MARE
                                 ed
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  l'articolo 71 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
che  stabilisce  la  competenza del Ministro dei trasporti ad emanare
decreti,  di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro
della  sanita',  in  materia  di  norme  costruttive e funzionali dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi;
  Visto  l'articolo 78  del  citato decreto legislativo n. 285/1992 e
l'articolo 236   del   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
16 dicembre  1992,  n.  495,  di  attuazione del Codice della strada,
concernente le modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli
in circolazione e l'aggiornamento della carta di circolazione;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dei  trasporti  5 agosto  1974,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 251 del 26 settembre 1974,
concernente le norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi
di  veicolo  a motore per quanto riguarda l'inquinamento prodotto dai
motori  diesel  di  propulsione,  di cui alla direttiva 72/306/CEE, e
successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  del Ministero dei trasporti e della navigazione
2 maggio  2001,  n.  277,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale del
12 luglio  2001,  n.  160,  con  cui e' stato adottato il regolamento
recante  «Disposizioni  concernenti  le procedure di omologazione dei
veicoli  a  motore,  dei  rimorchi,  delle  macchine  agricole, delle
macchine  operatrici  e  dei  loro  sistemi,  componenti  ed  entita'
tecniche», e successive modifiche ed integrazioni;
  Considerata  l'esigenza di consentire l'adozione di misure in grado
di  ridurre  le  emissioni  inquinanti  dei  veicoli  in circolazione
tramite  l'utilizzazione  di  sistemi  di  riduzione  della  massa di
particolato  emesso dai motori ad accensione spontanea destinati alla
propulsione degli autoveicoli;
  Espletata  la  procedura  d'informazione  in  materia  di  norme  e
regolamentazioni  tecniche  prevista  dalla  legge 21 giugno 1986, n.
317,  modificata  ed  integrata  dal  decreto legislativo 23 novembre
2000, n. 427;
  Visto  l'articolo 17,  commi 3  e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito il parere n. 3144/2007 del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto
2007;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400/1988, con nota n.
16896 del 23 ottobre 2007;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1. Il regolamento si applica ai sistemi idonei alla riduzione della
massa  di  particolato  prodotto  dai motori ad accensione spontanea,
omologati  ai  sensi della direttiva 88/77/CEE e successive modifiche
ed   integrazioni,   ovvero  degli  equivalenti  regolamenti  UN-ECE,
destinati ad essere installati sugli autoveicoli in circolazione.
  2. I sistemi, di cui al comma 1, sono omologati in conformita' alle
prescrizioni  del  regolamento  e  con  riferimento alle procedure di
prova  previste  dalla direttiva 88/77/CEE, e successive modifiche ed
integrazioni, ovvero degli equivalenti regolamenti UN-ECE.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              - Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubbli-cazione  nella  Gazzetta  ufficiale  delle Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art. 71, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
          285  recante  «Nuovo  codice della strada» pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  18 maggio  1992,  n.  114, supplemento
          ordinario, cosi' recita:
              «Art.  71  (Caratteristiche costruttive e funzionai dei
          veicoli  a motore e loro rimorchi). - 1. Le caratteristiche
          generali  costruttive  e  funzionali dei veicoli a motore e
          loro  rimorchi  che  interessano  sia  i vari aspetti della
          sicurezza    della    circolazione    sia   la   protezione
          dell'ambiente  da  ogni  tipo  di  inquinamento, compresi i
          sistemi  di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono
          indicate nel regolamento.
              2.  Il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti,
          con   propri   decreti,   di   concerto   con  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio per gli aspetti
          di   sua   competenza  e  con  gli  altri  Ministri  quando
          interessati,   stabilisce   periodicamente  le  particolari
          caratteristiche   costruttive   e   funzionali  cui  devono
          corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti
          specifici o per uso speciale, nonche', i veicoli blindati.
              3.  Il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti,
          con  propri  decreti,  di  concerto  con gli altri Ministri
          quando    interessati,    stabilisce    periodicamente   le
          prescrizioni  tecniche relative alle caratteristiche di cui
          ai   commi 1   e  2,  nonche'  le  modalita'  per  il  loro
          accertamento.
              4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a
          disposizioni    oggetto   di   direttive   comunitarie   le
          prescrizioni  tecniche sono quelle contenute nelle predette
          direttive;   in   alternativa   a   quanto  prescritto  nei
          richiamati   decreti,   se  a  cio'  non  osta  il  diritto
          comunitario,  l'omologazione  e' effettuata in applicazione
          delle  corrispondenti  prescrizioni  tecniche contenute nei
          regolamenti  o  nelle  raccomandazioni emanati dall'Ufficio
          europeo  per  le  Nazioni Unite - Commissione economica per
          l'Europa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti.
              5. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture
          e  dei  trasporti  - Dipartimento per i rapporti terrestri,
          sono  approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti
          le materie di propria competenza.
              6.  Chiunque  circola  con un veicolo a motore o con un
          rimorchio  non  conformi  alle  prescrizioni  stabilite dal
          regolamento  e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del
          pagamento  di una somma da euro 74 a euro 296. Se i veicoli
          e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose,
          la sanzione amministrativa e' da euro 148 a euro 594.».
              - L'art.  78,  del citato decreto legislativo 30 aprile
          1992, n. 285, cosi' recita:
              «Art.  78  (Modifiche delle caratteristiche costruttive
          dei  veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di
          circolazione).  -  1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi
          devono   essere  sottoposti  a  visita  e  prova  presso  i
          competenti   uffici   del   Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri  quando siano apportate una o piu' modifiche alle
          caratteristiche   costruttive   o   funzionali,  ovvero  ai
          dispositivi  d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e
          72,  oppure  sia  stato  sostituito o modificato il telaio.
          Entro  sessanta  giorni  dall'approvazione delle modifiche,
          gli  uffici  competenti  del  Dipartimento  per i trasporti
          terrestri  ne  danno comunicazione ai competenti uffici del
          P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
              2.  Nel  regolamento  sono stabiliti le caratteristiche
          costruttive   e   funzionali,   nonche'  i  dispositivi  di
          equipaggiamento  che  possono essere modificati solo previa
          presentazione    della    documentazione   prescritta   dal
          regolamento   medesimo.   Sono   stabilite,   altresi',  le
          modalita'  per  gli  accertamenti  e  l'aggiornamento della
          carta di circolazione.
              3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state
          apportate   modifiche  alle  caratteristiche  indicate  nel
          certificato di omologazione o di approvazione e nella carta
          di  circolazione,  oppure  con  telaio modificato e che non
          risulti   abbia   sostenuto,   con   esito  favorevole,  le
          prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al
          quale  sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e
          che  non  risulti  abbia  sostenuto con esito favorevole le
          prescritte  visita  e  prova,  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una somma da euro 370 a
          curo 1.485.
              4.   Le   violazioni  suddette  importano  la  sanzione
          amministrativa   accessoria   del  ritiro  della  carta  di
          circolazione,  secondo le norme del capo I, sezione II, del
          titolo VI.».
              - L'art.   236,   del   decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  16 dicembre  1992, n. 495, recante «Regolamento
          di  esecuzione  e  di  attuazione  del  nuovo  codice della
          strada»,  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale 28 dicembre
          1992, n. 303, supplemento ordinario, cosi' recita:
              «Art.   236   (Art.  78  Cod.  Str.).  (Modifica  delle
          caratteristiche  costruttive  o  funzionali  dei veicoli in
          circolazione  e aggiornamento della carta di circolazione).
          -  1.  Ogni  modifica  alle  caratteristiche  costruttive o
          funzionali,   tra   quelle  indicate  nell'appendice  V  al
          presente  titolo  ed  individuate con decreto del Ministero
          dei  trasporti  e  della  navigazione  - Direzione generale
          della  M.C.T.C.,  o  che  determini  la trasformazione o la
          sostituzione  del  telaio,  comporta  la visita e prova del
          veicolo  interessato,  presso l'ufficio [provinciale] della
          Direzione  generale  della M.C.T.C. competente in relazione
          alla  sede  della  ditta  che  ha  proceduto alla modifica.
          Quando  quest'ultima e' effettuata da piu' ditte, senza che
          per  ogni  stadio  dei  lavori  eseguiti venga richiesto il
          rilascio  di  un  certificato  di  approvazione,  l'ufficio
          [provinciale]   della  Direzione  generale  della  M.C.T.C.
          competente  per  la  visita  e  prova  e'  quello  nel  cui
          territorio  di  competenza  ha sede la ditta che ha operato
          l'ultimo   intervento   in   materia.   In   tale  caso  la
          certificazione   dei  lavori  deve  essere  costituita  dal
          complesso  di  tutte  le  certificazioni,  ciascuna redatta
          dalla  ditta  di  volta  in  volta  interessata dai diversi
          stadi,  con firma del legale rappresentante autenticata nei
          modi di legge.
              2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:
                a) la massa complessiva massima;
                b) la massa massima rimorchiabile;
                c) le masse massime sugli assi;
                d) numero di assi;
                e) gli interassi;
                f) le carreggiate;
                g) gli sbalzi;
                h) il  telaio  anche  se realizzato con una struttura
          portante o equivalente;
                i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;
                l) la potenza massima del motore;
                m) il  collegamento  del  motore  alla  struttura dei
          veicolo,  e'  subordinata  al rilascio, da parte della casa
          costruttrice  del  veicolo,  di  apposito nulla-osta, salvo
          diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora
          tale  rilascio  non avvenga per motivi diversi da quelli di
          ordine  tecnico  concernenti  la possibilita' di esecuzione
          della modifica, il nulla-osta puo' essere sostituito da una
          relazione tecnica, firmata da persona a cio' abilitata, che
          attesti  la  possibilita'  d'esecuzione  della  modifica in
          questione.  In  tale caso deve essere eseguita una visita e
          prova   presso   l'ufficio  [provinciale]  della  Direzione
          generale  della M.C.T.C. competente in base alla sede della
          ditta  esecutrice  dei  lavori, al fine di accertare quanto
          attestato   dalla   relazione  predetta,  prima  che  venga
          eseguita la modifica richiesta.
              3.  L'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica
          viene  eseguito  dall'ufficio  provinciale  della Direzione
          generale  della  M.C.T.C.  cui  sia  esibito il certificato
          d'approvazione  definitivo  della modifica eseguita, oppure
          dall'ufficio  provinciale  della  Direzione  generale della
          M.C.T.C.  che  ha  proceduto  all'ultima visita e prova con
          esito  favorevole.  Tale  aggiornamento  ha  luogo mediante
          l'emissione  di un duplicato della carta di circolazione, i
          cui  dati  vanno  variati o integrati conseguentemente alla
          modifica approvata.
              4.  La  direzione  generale della M.C.T.C. definisce le
          competenze dei propri uffici periferici, tenuto anche conto
          della  necessita'  di distribuzione dei carichi di lavoro e
          delle  possibilita'  operative degli uffici stessi, nonche'
          delle  particolari  collocazioni  territoriali  delle ditte
          costruttrici o trasformatrici.».
              - Il decreto del Ministero dei trasporti 5 agosto 1974,
          reca: «Norme relative alla omologazione parziale C.E.E. dei
          tipi di veicolo a motore per quanto riguarda l'inquinamento
          prodotto dai motori diesel di propulsione».
              - La   direttiva   72/306/CEE,   reca:  «Direttiva  del
          Consiglio  per  il  ravvicinamento delle legislazioni degli
          Stati  membri  relative  alle  misure  da  adottare  contro
          l'inquinamento  prodotto  dai  motori diesel destinati alla
          propulsione  dei  veicoli»,  e'  pubblicata  nella Gazzetta
          ufficiale della Comunita' europea 20 agosto 1972, n. L 190.
              - Il  decreto  del  Ministero  dei  trasporti  e  della
          navigazione  2 maggio  2001,  n.  277,  reca: «Disposizioni
          concernenti  le  procedure  di  omologazione  dei veicoli a
          motore,   dei  rimorchi,  delle  macchine  agricole,  delle
          macchine  operatrici  e  dei  loro  sistemi,  componenti ed
          entita' tecniche».
              - La  legge  21  giugno  1986, n. 317, reca: «Procedura
          d'informazione  nel  settore delle norme e regolamentazioni
          tecniche  e delle regole relative ai servizi della societa'
          dell'informazione  in  attuazione  della direttiva 98/34/CE
          del  Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998,
          modificata  dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo
          e  del  Consiglio  del 20 luglio 1998», e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151.
              - Il  decreto  legislativo  23 novembre  2000,  n. 427,
          recante:  «Modifiche  ed  integrazioni alla legge 21 giugno
          1986,  n. 317, concernenti la procedura di informazione nel
          settore  delle  norme  e  regolamentazioni tecniche e delle
          regole     relative     ai     servizi    della    societa'
          dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e
          98/48/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio
          2001, n. 19.
              - L'art.  17,  comma 3 e 4, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400  reca:  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
              «3.  Con decreto ministeriale possono essere adottati i
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui  al coma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.».
          Nota all'art. 1:
              -  La  direttiva 88/77/CEE del Consiglio del 3 dicembre
          1987 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
          Stati  membri  relative ai provvedimenti da prendere contro
          l'emissione  di  gas  inquinanti  prodotti  dai  motori  ad
          accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli
          e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale L 36 del 9 febbraio
          1988.