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LEGGE 16 gennaio 2008, n. 16

Modifica all'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. Introduzione dell'uso dell'elaboratore elettronico (personal computer) nello svolgimento della prova scritta dell'esame di idoneità professionale per l'accesso alla professione di giornalista.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/2/2008
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Testo in vigore dal: 21-2-2008
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. All'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
  «Per lo svolgimento della prova scritta e' consentito l'utilizzo di
elaboratori elettronici (personal computer) cui sia inibito l'accesso
alla  memoria  secondo  le  modalita' tecniche indicate dal Consiglio
nazionale  dell'Ordine  dei  giornalisti,  sentito il Ministero della
giustizia».
  2. Entro  un  mese  dalla  data di entrata in vigore della presente
legge,  il Governo provvede, con apposito provvedimento, ad apportare
le  modifiche  necessarie  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  4 febbraio  1965, n. 115, e successive
modificazioni,   al  fine  di  adeguarlo  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 32  della  legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificato
dal comma 1 del presente articolo.
  La  presente  legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 16 gennaio 2008
                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  32,  della  legge
          3 febbraio   1963,   n.   69,  (pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  49 del 20 febbraio 1963) recante ordinamento
          della  professione  di  giornalista,  come modificato daIla
          presente legge:
              «Art.          32 (Prova          di          idoneita'
          professionale). - L'accertamento             dell'idoneita'
          professionale,  di  cui  al precedente art. 29, consiste in
          una  prova  scritta  e  orale  di  tecnica  e  pratica  del
          giornalismo,   integrata   dalla   conoscenza  delle  norme
          giuridiche   che   hanno   attinenza  con  la  materia  del
          giornalismo.
              L'esame  dovra'  sostenersi  in  Roma,  innanzi  ad una
          Commissione   composta  di  sette  membri,  di  cui  cinque
          dovranno    essere   nominati   dal   Consiglio   nazionale
          dell'Ordine  fra  i  giornalisti professionisti iscritti da
          non  meno  di  10 anni. Gli altri 2 membri saranno nominati
          dal  presidente della Corte d'appello di Roma, scelti l'uno
          tra i magistrati di tribunale e l'altro tra i magistrati di
          appello;  questo ultimo assumera' le funzioni di presidente
          della Commissione in esame.
              Le  modalita' di svolgimento dell'esame, da effettuarsi
          in  almeno  due  sessioni  annuali  saranno determinate dal
          regolamento.
              Per  lo  svolgimento  della prova scritta e' consentito
          l'utilizzo  di  elaboratori elettronici (personal computer)
          cui sia inibito l'accesso alla memoria secondo le modalita'
          tecniche  indicate  dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei
          giornalisti, sentito il Ministero della giustizia.».
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio
          1965,  n.  115,  reca  «Regolamento  per l'esecuzione della
          legge   3 febbraio  1963,  n.  69,  sull'ordinamento  della
          professione   di   giornalista.»  ed  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 63 del 12 marzo 1965.