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DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2008, n. 13

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di motorizzazione civile e di tasse automobilistiche.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/2/2008
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Testo in vigore dal: 19-2-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista  la  legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva
lo statuto speciale della regione Valle d'Aosta;
  Vista   la   proposta   della   commissione   paritetica   prevista
dall'articolo 48-bis     dello     statuto    speciale,    introdotto
dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
  Acquisito   il   parere   del   Consiglio   regionale  della  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 6 giugno 2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 giugno 2007;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto
con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                 Uffici della motorizzazione civile
                   e dei trasporti in concessione
  1. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative inerenti
alla motorizzazione civile.
  2.  Per effetto del trasferimento delle funzioni di cui al comma 1,
dalla  data  di  cui  al  comma  5, l'Ufficio periferico di Aosta del
Dipartimento  per i trasporti terrestri, personale, affari generali e
la   pianificazione   generale   dei   trasporti  e'  soppresso,  con
conseguente  trasferimento  alla  regione  dei relativi compiti e del
personale, ai sensi dell'articolo 2.
  3.  Per l'esercizio delle residue funzioni, lo Stato puo' avvalersi
delle  strutture  di settore come previste dalla normativa regionale,
secondo   criteri  e  modalita'  definiti  convenzionalmente  con  la
regione.
  4.  Al  fine  di  garantire la necessaria uniformita' operativa per
quanto  concerne il trasferimento delle funzioni svolte con l'ausilio
dell'informatica, le competenti strutture utilizzano le procedure dei
sistemi  informativi  automatizzati  del Ministero dei trasporti ed i
protocolli di trasmissione compatibili con i medesimi sistemi.
  5.  I  beni mobili registrati e gli altri beni mobili di proprieta'
degli  uffici  stessi  sono  trasferiti in proprieta' alla regione, a
decorrere dalla data della loro consegna, con conseguente successione
allo  Stato  in  tutti  i  rapporti attivi e passivi inerenti ai beni
suddetti.
  6.  La consegna dei beni di cui al comma 5, da effettuarsi da parte
del   Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri,  personale,  affari
generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei
trasporti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  avviene mediante la redazione dei relativi verbali che, per
i   beni   mobili   registrati,  costituiscono  titolo  per  la  loro
trascrizione e voltura a favore della regione.
  7.  Restano  in  capo al Ministero dei trasporti gli oneri relativi
alle  liti  pendenti  alla  data  di  consegna  dei  beni ed a quelli
originati da fatti accaduti antecedentemente alla data di consegna.
          Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              -  Il testo dell'art. 48-bis della legge costituzionale
          26 febbraio  1948,  n.  4  (Statuto  speciale  per  a Valle
          d'Aosta),  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10
          marzo 1948, e' il seguente:
              «Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o
          piu'   decreti   legislativi  recanti  le  disposizioni  di
          attuazione  del  presente  statuto  e  le  disposizioni per
          armonizzare  la  legislazione  nazionale  con l'ordinamento
          della   regione   Valle   d'Aosta,   tenendo   conto  delle
          particolari   condizioni   di   autonomia  attribuita  alla
          regione.
              Gli  schemi  dei  decreti legislativi sono elaborati da
          una commissione paritetica composta da sei membri nominati,
          rispettivamente,  tre  dal  Governo  e  tre  dal  consiglio
          regionale  della  Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere
          del consiglio stesso.».
              -  La  legge  costituzionale  23 settembre  1993,  n. 2
          (Modifiche  ed  integrazioni  agli  statuti speciali per la
          Valle  d'Aosta,  per  la  Sardegna,  per  il Friuli-Venezia
          Giulia  e  per  il Trentino-Alto Adige) e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 25 settembre 1993, n. 226.