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DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 232

Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante attuazione della direttiva 2003/74/CE sul divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2007
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vigente al 04/05/2024
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Testo in vigore dal: 30-12-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), ed
in particolare l'articolo 1, commi 1, 2 e 5;
  Visto  il  decreto  legislativo  16 marzo  2006,  n.  158,  recante
attuazione  della  direttiva  2003/74/CE,  concernente  il divieto di
utilizzazione  di  talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e
delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 giugno 2007;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 12 luglio 2007;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
della  salute,  di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia,  dell'economia  e  delle finanze, delle politiche agricole
alimentari  e  forestali  e  per  gli affari regionali e le autonomie
locali;
                               Emana:
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
       Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158
  1.  Al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) il  titolo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Attuazione  della
direttiva   2003/74/CE   che   modifica  la  direttiva  96/22/CE  del
Consiglio,   del   29 aprile   1996,   concernente   il   divieto  di
utilizzazione  di  talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e
delle   sostanze  beta-agoniste  nelle  produzioni  animali  e  della
direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le
misure  di  controllo  su  talune  sostanze  e sui loro residui negli
animali  vivi  e  nei  loro prodotti, come modificata dal regolamento
882/2004  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
nonche' abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.»;
    b) all'articolo 3,   comma 1,   dopo   le  parole:  «androgene  o
gestagene»,  sono  aggiunte  le  seguenti: «, nonche' qualsiasi altra
sostanza ad effetto anabolizzante»;
    c) all'articolo   10,  comma 1,  lettera a),  il  numero  2),  e'
sostituito  dal seguente: «2) sostanze o prodotti contenenti sostanze
beta-agoniste, estrogene, ivi compreso l'estradiolo-17 beta ed i suoi
esteri,  gestagene  ed androgene, nonche' qualsiasi altra sostanza ad
effetto  anabolizzante,  salvo  che  tale  somministrazione sia stata
effettuata nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4,
5  e  7  e  nel  rispetto  dei  tempi  di  sospensione previsti dalla
normativa vigente;»;
    d) l'Allegato II, titolato «Categoria di residui o di sostanze da
ricercare  a  seconda  del  tipo di animali, loro alimenti e acqua di
abbeveraggio  e del tipo di prodotti animali di origine primaria», e'
sostituito dall'Allegato al presente decreto.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  Il  testo  dell'art.  1,  commi 1, 2 e 5 della legge
          18 aprile 2005, n. 62, recante:
              «Disposizioni  per  l'adempimento di obblighi derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. legge
          comunitaria  2004.»,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale
          27 aprile 2005, n. 96, S.O., e' il seguente:
              «Art.   1.  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare,  entro il termine di diciotto mesi (2) dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  i decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              (omissis);
              5.  Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
          di  ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi 2,  3  e 4, disposizioni integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis».
              -  Il  decreto  legislativo  16 marzo  2006, n. 158, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2006, n. 98.
          Nota all'art. 1.;
              - Si riporta il testo degli articolil 3 e 10 del citato
          decreto  legislativo  16 marzo  2006,  n.  158, «Attuazione
          della   direttiva  2003/74/CE  che  modifica  la  direttiva
          96/22/CE  del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il
          divietodi   utilizzazione  di  talune  sostanze  ad  azione
          ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle
          produzioni   animali   e   della  direttiva  96/23/CE,  del
          Consiglio,  del  29 aprile  1996,  concernente le misure di
          controllo  su  talune  sostanze  e  sui  loro residui negli
          animali  vivi  e  nei  loro  prodotti,  come modificata dal
          regolamento   882/2004   del   Parlamento   europeo  e  del
          Consiglio,  del  29 aprile  2004,  nonche'  abrogazione del
          decreto  legislativo  4 agosto  1999,  n.  336)  cosi' come
          modificato dal presente decreto:
              «Art.  3.  (Divieti  di somministrazione, detenzione in
          azienda  immissione  sul  mercato  e  trasformazione). - 1.
          Salvo  quanto  previsto agli articoli 4 e 5, e' vietata per
          tireostatici,  stilbeni  e  derivati  dello stilbene e loro
          sali  ed  esteri,  estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto
          forma  di esteri e sostanze beta-agoniste e per sostanze ad
          azione  estrogena  -  diverse dall'estradiolo-17 beta e dai
          suoi   derivati   sotto  forma  di  esteri  -  androgena  o
          gestagena,  nonche'  qualsiasi  altra  sostanza  ad effetto
          anabollzzante:

                a) la  somministrazione,  mediante  qualsiasi metodo,
          agli animali d'azienda e agli animali d'acquacoltura;
                b) la  detenzione in un'azienda, escluse quelle sotto
          controllo    ufficiale,   di   animali   d'azienda   e   di
          acquacoltura,   nonche'   l'immissione  sul  mercato  o  la
          macellazione  per il consumo umano di animali d'azienda che
          contengono sostanze di cui al presente comma o nei quali e'
          stata  constatata  la  presenza di tali sostanze, salvo che
          venga provato che detti animali sono stati trattati a norma
          degli articoli 4 o 5;
                c) l'immissione  sul  mercato per il consumo umano di
          animali  d'acquacoltura  cui  sono  state  somministrate le
          sostanze  di  cui  al  presente  comma, nonche' di prodotti
          trasformati provenienti da detti animali;
                d) l'immissione sul mercato delle carni degli animali
          di cui alla lettera b);
                e) la   trasformazione   delle   carni  di  cui  alla
          lettera d) ovvero la successiva immissione delle stesse sul
          mercato.
              2.  E'  vietata  la  detenzione nelle aziende in cui si
          allevano  animali da produzione di medicinali contenenti le
          sostanze di cui al comma 1.».
              «Art.  10.  (Divieti all'importazione). - 1. E' vietato
          importare,  anche  da  Paesi  terzi  inseriti negli elenchi
          comunitari da cui e' autorizzata l'importazione:
                a) animali  da  azienda  o  d'acquacoltura  cui siano
          stati somministrati:
                  1) per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari
          contenenti   sostanze   tireostatiche,  stilbeni,  prodotti
          contenenti tali sostanze o loro derivati;
                  2)   sostanze   o   prodotti   contenenti  sostanze
          beta-agoniste, estrogene, ivi compreso l'estradiolo-17 beta
          ed i suoi esteri, gestagene ed androgene, nonche' qualsiasi
          altra  sostanza  ad  effetto  anabolizzante, salvo che tale
          somministrazione  sia  stata  effettuata nel rispetto delle
          disposizioni  previste  dagli  articoli 4,  5  e  7  e  nel
          rispetto  dei tempi di sospensione previsti dalla normativa
          vigente;
                b) carni  o  prodotti  ottenuti  da  animali  la  cui
          importazione e' vietata ai sensi della lettera a).».