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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 settembre 2007, n. 213

Regolamento recante modalità applicative per l'opzione per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in attuazione dell'articolo 1, commi 1093 e 1095, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/11/2007
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Testo in vigore dal: 30-11-2007
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
                           di concerto con
     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista  la  legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2007)  e,  in particolare, il comma 1093 dell'articolo 1
con  il  quale  e'  stata  concessa  alle  societa'  di persone, alle
societa'  a responsabilita' limitata e alle societa' cooperative, che
rivestono  la qualifica di societa' agricola ai sensi dell'articolo 2
del  decreto  legislativo  29 marzo  2004,  n.  99,  come  da  ultimo
modificato dal comma 1096 dello stesso articolo 1, la possibilita' di
optare  per  l'imposizione  dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni;
  Visto,  inoltre,  il  successivo  comma 1095  dell'articolo 1 della
medesima  legge  n.  296 del 2006 che demanda la determinazione delle
modalita' applicative del comma 1093 ad apposito decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali;
  Visto  il  decreto  legislativo  29 marzo 2004, n. 99, e successive
modificazioni,   recante   disposizioni  in  materia  di  soggetti  e
attivita',  integrita'  aziendale e semplificazione amministrativa in
agricoltura,  a  norma  dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g),
l),  e e), della legge 7 marzo 2003, n. 38, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 22 aprile 2004, n. 94;
  Visto  il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante norme
in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, ai
sensi  dell'articolo 7  della  legge  5 marzo 2001, n. 57, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2001, n. 137;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n.  442, recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni
in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette;
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
  Visti  gli  articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle
finanze;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2007;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17,  comma 3,  della  legge  n.  400  del  1988,
effettuata con note n. 3-13285/UCL del 3 agosto 2007 e n. 3-13360/UCL
del 6 agosto 2007;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                          Ambito soggettivo
  1.    L'opzione    per   l'imposizione   dei   redditi   ai   sensi
dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, prevista dall'articolo 1, comma 1093, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, puo' essere esercitata dalle societa'
di  persone,  dalle  societa'  a  responsabilita'  limitata  e  dalle
societa' cooperative, che rivestono la qualifica di societa' agricola
ai  sensi  dell'articolo 2  del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al sono
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il  testo  vigente  dell'art.  1,  commi 1093 e 1095,
          della  legge  27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2007), e' il seguente:
              «1093.   Le   societa'   di   persone,  le  societa'  a
          responsabilita'  limitata  e  le  societa' cooperative, che
          rivestono  la  qualifica  di  societa'  agricola  ai  sensi
          dell'art.  2  del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
          come  da  ultimo  modificato  dal  comma 1096  del presente
          articolo,  possono  optare per l'imposizione dei redditi ai
          sensi  dell'art.  32  del  testo  unico  delle  imposte sui
          redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.».
              «1095.  Con  decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  delle  politiche
          agricole  alimentari e forestali, sono dettate le modalita'
          applicative del comma 1093.».
              - Il  decreto  legislativo  29 marzo  2004,  n. 99 reca
          disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita'
          aziendale  e semplificazione amministrativa in agricoltura,
          a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e e),
          della legge 7 marzo 2003, n. 38.
              - Il  decreto  legislativo  18 maggio 2001, n. 228 reca
          norme  in  materia  di  orientamento  e modernizzazione del
          settore  agricolo, ai sensi dell'art. 7 della legge 5 marzo
          2001, n. 57.
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          10 novembre  1997,  n. 442 reca norme per il riordino della
          disciplina  delle  opzioni in materia di imposta sul valore
          aggiunto e di imposte dirette.
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917  reca  l'approvazione del testo
          unico delle imposte sui redditi.
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  600  reca  disposizioni  comuni in
          materia di accertamento delle imposte sui redditi.
              - Il   principio   per   cui  si  fa  riferimento  agli
          articoli 2  e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300  (Riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
          dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) riguarda, in
          generale,  le attribuzioni dei Ministeri e, in particolare,
          l'attribuzione del Ministero dell'economia e delle finanze.
              - Il  testo  vigente dell'art. 17, comma 3, della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
          Note all'art. 1:
              - Il   testo  vigente  dell'art.  32  del  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione  del  testo unico delle imposte sui redditi),
          e' il seguente:
              «Art.  32 (Reddito agrario). - 1. Il reddito agrario e'
          costituito  dalla  parte  del  reddito  medio ordinario dei
          terreni  imputabile  al capitale d'esercizio e al lavoro di
          organizzazione  impiegati,  nei  limiti della potenzialita'
          del  terreno,  nell'esercizio  di  attivita' agricole su di
          esso.
              2. Sono considerate attivita' agricole:
                a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno
          e alla silvicoltura;
                b) l'allevamento  di  animali  con mangimi ottenibili
          per  almeno  un  quarto  del terreno e le attivita' dirette
          alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture
          fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita
          alla  produzione non eccede il doppio di quella del terreno
          su cui la produzione stessa insiste;
                c) le  attivita' di cui al terzo comma dell'art. 2135
          del    codice    civile,    dirette   alla   manipolazione,
          conservazione,    trasformazione,   commercializzazione   e
          valorizzazione,   ancorche'  non  svolte  sul  terreno,  di
          prodotti  ottenuti  prevalentemente  dalla coltivazione del
          fondo  o  del  bosco  o  dall'allevamento  di  animali, con
          riferimento  ai  beni  individuati,  ogni due anni e tenuto
          conto  dei  criteri  di  cui  al  comma 1,  con decreto del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  su proposta del
          Ministro delle politiche agricole e forestali.
              3.  Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
          con  il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  e'
          stabilito  per  ciascuna  specie animale il numero dei capi
          che  rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2,
          tenuto  conto  della potenzialita' produttiva dei terreni e
          delle  unita'  foraggere  occorrenti a seconda della specie
          allevata.
              4.  Non  si considerano produttivi di reddito agrario i
          terreni indicati nel comma 2 dell'art. 27.».
              - Per  il  testo  dell'art.  1, comma 1093, della legge
          27 dicembre 2006, n. 296, vedasi nelle note alle premesse.
              - Il  testo vigente dell'art. 2 del decreto legislativo
          29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e
          attivita',    integrita'    aziendale   e   semplificazione
          amministrativa   in   agricoltura,  a  norma  dell'art.  1,
          comma 2,  lettere d), f), g), l), e e), della legge 7 marzo
          2003, n. 38) e' il seguente:
              «Art.  2 (Societa' agricole). - 1. La ragione sociale o
          la  denominazione  sociale  delle  societa' che hanno quale
          oggetto  sociale  l'esercizio  esclusivo delle attivita' di
          cui   all'art.   2135  del  codice  civile  deve  contenere
          l'indicazione di societa' agricola.
              2.  Le  societa'  costituite  alla  data  di entrata in
          vigore del presente decreto, che abbiano i requisiti di cui
          al presente articolo, devono inserire nella ragione sociale
          o  nella  denominazione sociale la indicazione di «societa'
          agricola»  ed adeguare lo statuto, ove redatto. Le predette
          societa'  sono  esentate dal pagamento di tributi e diritti
          dovuti   per   l'aggiornamento   della  ragione  sociale  o
          denominazione  sociale  negli atti catastali e nei pubblici
          registri  immobiliari  e  per  ogni altro adempimento a tal
          fine necessario.
              3.  L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto
          di  cui  all'art.  8  della legge 26 maggio 1965, n. 590, e
          successive   modificazioni,   ed  all'art.  7  della  legge
          14 agosto 1971, n. 817, spetta anche alla societa' agricola
          di persone qualora almeno la meta' dei soci sia in possesso
          della  qualifica  di  coltivatore  diretto  come risultante
          dall'iscrizione  nella  sezione speciale del registro delle
          imprese  di cui all'art. 2188 e seguenti del codice civile.
          Alla  medesima  societa'  sono  in  ogni caso riconosciute,
          altresi',  le  agevolazioni  previdenziali ed assistenziali
          stabilite  dalla  normativa  vigente a favore delle persone
          fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
              4.  Alle  societa' agricole di cui all'art. 1, comma 3,
          qualificate   imprenditori   agricoli  professionali,  sono
          riconosciute  le  agevolazioni  tributarie  in  materia  di
          imposizione   indiretta   e   creditizie   stabilite  dalla
          normativa   vigente  a  favore  delle  persone  fisiche  in
          possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita
          dei  requisiti  di cui all'art. 1, comma 3, nei cinque anni
          dalla  data  di applicazione delle agevolazioni ricevute in
          qualita'  di  imprenditore agricolo professionale determina
          la decadenza dalle agevolazioni medesime.
              4-bis.   Le   agevolazioni   di  cui  al  comma 4  sono
          riconosciute  anche  alle  societa' agricole di persone con
          almeno un socio coltivatore diretto, alle societa' agricole
          di   capitali  con  almeno  un  amministratore  coltivatore
          diretto,  nonche'  alle  societa' cooperative con almeno un
          amministratore  socio  coltivatore  diretto, iscritti nella
          relativa gestione previdenziale e assistenziale. La perdita
          dei  requisiti  di  cui  al  presente comma nei cinque anni
          dalla  data di applicazione delle agevolazioni determina la
          decadenza dalle agevolazioni medesime.».