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DECRETO LEGISLATIVO 17 settembre 2007, n. 164

Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-11-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2024)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal:  1-11-2007

Art. 7

Inserimento del capo IV-bis del titolo II della parte II del TUF
1. Dopo il capo IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

"Capo IV-bis

TUTELA DEGLI INVESTITORI

Art. 32-bis (Tutela degli interessi collettivi degli investitori).
- 1. Le associazioni dei consumatori inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono legittimate ad agire per la tutela degli interessi collettivi degli investitori, connessi alla prestazione di servizi e attività di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, nelle forme previste dagli articoli 139 e 140 del predetto decreto legislativo.
Art. 32-ter (Risoluzione stragiudiziale di controversie). - 1. Ai fini della risoluzione stragiudiziale di controversie sorte fra investitori e soggetti abilitati e relative alla prestazione di servizi e di attività di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, trovano applicazione le procedure di conciliazione e arbitrato definite ai sensi dell'articolo 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Fino all'istituzione di tali procedure, si applica l'articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.".