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DECRETO LEGISLATIVO 17 settembre 2007, n. 164

Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-11-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2024)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal:  1-11-2007

Art. 3

Modifiche alla rubrica del titolo II della parte II e alla parte II, titolo II, capo I, del TUF
1. Alla rubrica del titolo II della parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la parola: «servizi», sono inserite le seguenti: «e attivita».
2. All'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dei servizi» sono inserite le seguenti: «e delle attivita»;
b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Le SGR possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d) ed f). Le società di gestione armonizzate possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d) ed f), qualora autorizzate nello Stato membro d'origine.
3. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario possono esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, i servizi e le attività previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonché il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis).»;
c) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:
«3-bis. Le società di gestione di mercati regolamentati possono essere abilitate a svolgere l'attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettera g);»;
d) la lettera a) del comma 5 è sostituita dalla seguente:
«a) può individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorità comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi e attività di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi e attività;».
3. Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:
«Art. 18-bis (Consulenti finanziari). - 1. La riserva di attività di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
2 È istituito l'albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta, in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del comma 5, provvede un organismo i cui rappresentanti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentite la Banca d'Italia e la Consob.
3. L'organismo di cui al comma 2 ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività.
4. L'organismo di cui al comma 2:
a) vigila sul rispetto delle disposizioni di cui alle lettere d), e) e g) del comma 5;
b) per i casi di violazione delle regole di condotta delibera, in relazione alla gravità dell'infrazione e in conformità alle disposizioni di cui al comma 5, lettera b), la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi, ovvero la radiazione dal medesimo.
5. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:
a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 2 e alle relative forme di pubblicità;
b) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 2 e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;
c) alle cause di incompatibilità;
d) alle regole di condotta che i consulenti devono rispettare nel rapporto con il cliente, avuto riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati;
e) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai consulenti finanziari;
f) all'attività dell'organismo, con specifico riferimento ai compiti di cui al comma 4;
g) alle modalità di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari.
6. Avverso le decisioni di sospensione o radiazione dall'albo assunte dall'organismo, ai sensi del comma 4, lettera b), è ammesso ricorso, da parte dell'interessato, dinanzi alla Consob, entro i successivi trenta giorni e secondo le procedure dalla stessa determinate con regolamento. Avverso le delibere adottate dalla Consob ai sensi del presente comma è ammessa opposizione da parte dell'interessato alla corte d'appello; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 195.
7. La Consob può richiedere all'organismo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. La Consob può effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'organismo.
8. In caso di inerzia o malfunzionamento dell'organismo la Consob ne propone lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze.».
4. All'articolo 19 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'alinea del comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l'esercizio dei servizi e delle attività di investimento da parte delle SIM, quando ricorrono le seguenti condizioni:»;
b) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«e) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale, ivi compresa l'illustrazione dei tipi delle operazioni previste, delle procedure adottate per l'esercizio dell'attività e dei tipi di servizi accessori che si intende esercitare, nonché una relazione sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali;»;
c) al comma 2, dopo le parole: «sana e prudente gestione» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, e assicurata la capacità dell'impresa di esercitare correttamente i servizi o le attività di investimento»;
d) al comma 3, dopo le parole: «svolgimento dei servizi» sono inserite le seguenti: «e delle attivita»;
e) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Le Sim comunicano alla Consob e alla Banca d'Italia ogni modifica rilevante, intervenuta successivamente all'autorizzazione, alle condizioni di cui al comma 1.»;
f) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La Banca d'Italia, sentita la Consob per l'attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettera g), autorizza l'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento da parte delle banche autorizzate in Italia, nonché l'esercizio dei servizi e delle attività indicati nell'articolo 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario.».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo della rubrica del titolo II della parte II del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto:

«TITOLO II Servizi e attività di investimento»

- Si riporta il testo degli articoli 18 e 19 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 come modificato dal presente decreto:
«Art. 18 (Soggetti). - 1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche.
2. Le Sgr possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'art. 1, comma 5, lettere d) ed f). Le società di gestione armonizzate possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'art. 1, comma 5, lettere d) ed f), qualora autorizzate nello Stato membro d'origine.
3. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U. bancario possono esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, i servizi e le attività previsti dall'art. 1, comma 5, lettere a) e b), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonché il servizio previsto dall'art. 1, comma 5, lettere c) e c-bis).
3-bis. Le società di gestione di mercati regolamentati possono essere abilitate a svolgere l'attività di cui all'art. 1, comma 5, lettera g).
4. Le SIM possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi accessori e altre attività finanziarie, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB:
a) può individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorità comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi e attività di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi e attività;
b) adotta le norme di attuazione e di integrazione delle riserve di attività previste dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.».
«Art. 19 (Autorizzazione). - 1. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l'esercizio dei servizi e delle attività di investimento da parte delle Sim, quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni;
b) la denominazione sociale comprenda le parole «società di intermediazione mobiliare»;
c) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;
d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
e) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale, ivi compresa l'illustrazione dei tipi delle operazioni previste, delle procedure adottate per l'esercizio dell'attività e dei tipi di servizi accessori che si intende esercitare, nonché una relazione sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali;
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, indipendenza ed onorabilità indicati nell'art. 13;
g) i titolari di partecipazioni abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 14;
h) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazione richieste ai sensi dell'art. 15, comma 5.
2. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione e assicurata la capacità dell'impresa di esercitare correttamente i servizi o le attività di investimento.
3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la SIM non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi e delle attività autorizzati.
3-bis. Le SIM comunicano alla Consob e alla Banca d'Italia ogni modifica rilevante, intervenuta successivamente all'autorizzazione, alle condizioni di cui al comma 1.
4. La Banca d'Italia, sentita la Consob per l'attività di cui all'art. 1, comma 5, lettera g), autorizza l'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento da parte delle banche autorizzate in Italia, nonché l'esercizio dei servizi e delle attività indicati nell'art. 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.».