stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 3 agosto 2007, n. 117

Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.

note: Entrata in vigore del decretto: 4-8-2007.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160 (in G.U. 03/10/2007, n.230).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/07/2010)
nascondi
vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal: 4-8-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo
Codice della strada, e successive modificazioni;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre norme
modificative  del  Codice  della  strada,  al  fine  di  contenere il
crescente  tasso  di  incidentalita'  sulle  strade, sia individuando
linee   di   intervento   preventivo,   sia   inasprendo   il  regime
sanzionatorio   connesso   alle  violazioni  che  comportino  maggior
incidenza  di  rischio  per  la sicurezza stradale, nonche' ulteriori
norme preordinate alla stessa finalita';
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 agosto 2007;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dei  trasporti,  di  concerto  con i Ministri dell'interno,
della giustizia e della salute;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
           Disposizioni in materia di guida senza patente

  1.  All'articolo  116  del  decreto  legislativo n. 285 del 1992, e
successive modificazioni, il comma 13 e' sostituito dal seguente:
"13.  Chiunque  guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito
la  patente  di  guida  e'  punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro
9.032;  la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza
patente  perche'  revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti
previsti  dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato
nel biennio si applica altresi' la pena dell'arresto fino ad un anno.
Per le violazioni di cui al presente comma e' competente il tribunale
in composizione monocratica.".