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LEGGE 30 luglio 2007, n. 111

Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario.

note: Entrata in vigore della legge: 31-7-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/09/2008)
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vigente al 07/05/2024
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Testo in vigore dal:  31-7-2007

Art. 3

(Modifiche al decreto legislativo
30 gennaio 2006, n. 26)
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate tre sedi della Scuola, nonché quella delle tre in cui si riunisce il comitato direttivo preposto alle attività di direzione e di coordinamento delle sedi".

2. L'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Finalita). - 1. La Scuola è preposta:
a) alla formazione e all'aggiornamento professionale dei magistrati ordinari;
b) all'organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi previsti dalla lettera n), di altri operatori della giustizia;
c) alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria;
d) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;
e) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione;
f) alle attività di formazione decentrata;
g) alla formazione, su richiesta della competente autorità di Governo, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell'Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all'attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi ad oggetto l'organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;
h) alla collaborazione, su richiesta della competente autorità di Governo, nelle attività dirette all'organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri Paesi;
i) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;
l) alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attività di formazione;
m) all'organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all'attività di formazione;
n) allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense;
o) alla collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari.

2. All'attività di ricerca non si applica l'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. L'organizzazione della Scuola è disciplinata dallo statuto e dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 2".

3. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "otto".

4. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Organi). - 1. Gli organi della Scuola sono:
a) il comitato direttivo;
b) il presidente;
c) il segretario generale".

5. L'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:
"Art. 5. - (Composizione e funzioni). - 1. Il comitato direttivo è composto da dodici membri.

2. Il comitato direttivo adotta e modifica lo statuto e i regolamenti interni; cura la tenuta dell'albo dei docenti; adotta e modifica, tenuto conto delle linee programmatiche proposte annualmente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, il programma annuale dell'attività didattica; approva la relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura; nomina i docenti delle singole sessioni formative, determina i criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede alle relative ammissioni; conferisce ai responsabili di settore l'incarico di curare ambiti specifici di attività; nomina il segretario generale; vigila sul corretto andamento della Scuola; approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo".

6. All'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui sette scelti fra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre fra professori universitari, anche in quiescenza, e due fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di sei magistrati e di un professore universitario, e dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, di due professori universitari e di due avvocati.";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I magistrati ancora in servizio nominati nel comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell'incarico.";
c) al comma 3, le parole: "fatta eccezione per i soggetti indicati al comma l," sono soppresse e le parole: "per uditore giudiziario" sono sostituite dalle seguenti: "per magistrato ordinario".

7. All'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1.,Il comitato direttivo delibera a maggioranza con la presenza di almeno otto componenti. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole di sette componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è sempre palese".

8. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:
"Art. 11. - (Funzioni). - 1. Il presidente ha la rappresentanza legale della Scuola ed è eletto tra i componenti del comitato direttivo a maggioranza assoluta. Il presidente presiede il comitato direttivo, ne convoca le riunioni fissando il relativo ordine del giorno, adotta i provvedimenti d'urgenza, con riserva di ratifica se essi rientrano nella competenza di altro organo, ed esercita i compiti attribuitigli dallo statuto.

2. Le modalità di sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento sono disciplinate dallo statuto".

9. La rubrica della sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituita dalla seguente: "I responsabili di settore".

10. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:
"Art. 12. - (Funzioni). - 1. I componenti del comitato direttivo svolgono anche i compiti di responsabili di settore, curando, nell'ambito assegnato dallo stesso comitato direttivo:
a) la predisposizione della bozza di programma annuale delle attività didattiche, da sottoporre al comitato direttivo, elaborata tenendo conto delle linee programmatiche sulla formazione pervenute dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, nonché delle proposte pervenute dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale;
b) l'attuazione del programma annuale dell'attività didattica approvato dal comitato direttivo;
c) la definizione del contenuto analitico di ciascuna sessione;
d) l'individuazione dei docenti chiamati a svolgere l'incarico di insegnamento in ciascuna sessione, utilizzando lo specifico albo tenuto presso la Scuola, e la proposta dei relativi nominativi, in numero doppio rispetto agli incarichi, al comitato direttivo;
e) la proposta dei criteri di ammissione alle sessioni di formazione;
f) l'offerta di sussidio didattico e di sperimentazione di nuove formule didattiche;
g) lo svolgimento delle sessioni presentando, all'esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive".

11. Dopo la sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è aggiunta la seguente:
"Sezione IV-bis.
IL SEGRETARIO GENERALE


Art. 17-bis. - (Segretario generale). - 1. Il segretario generale della Scuola:
a) è responsabile della gestione amministrativa e coordina tutte le attività della Scuola con esclusione di quelle afferenti alla didattica;
b) provvede all'esecuzione delle delibere del comitato direttivo esercitando anche i conseguenti poteri di spesa;
c) predispone la relazione annuale sull'attività della Scuola;
d) esercita le competenze eventualmente delegategli dal comitato direttivo;
e) esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.


Art. 17-ter. - (Funzioni e durata). - 1. Il comitato direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari ovvero tra i dirigenti di prima fascia, attualmente in servizio, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I magistrati ordinari devono aver conseguito la quarta valutazione di professionalità. Al segretario generale si applica l'articolo 6, commi 3, nella parte in cui si prevede il divieto di far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario, e 4.

2. Il segretario generale dura in carica cinque anni durante i quali, se magistrato, è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura. L'attribuzione dell'incarico ad un dirigente di prima fascia non magistrato comporta il divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nell' amministrazione di provenienza.

3. L'incarico, per il quale non sono corrisposti indennità o compensi aggiuntivi, può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell'interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso".

12. La rubrica del titolo II del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni sui magistrati ordinari in tirocinio".

13. L'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:
"Art. 18. - (Durata). - 1. Il tirocinio dei magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, ha la durata di diciotto mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di dodici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio sono definite con delibera del Consiglio superiore della magistratura".

14. L'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:
"Art. 20. - (Contenuto e modalità di svolgimento). - 1. Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, i magistrati ordinari in tirocinio frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura con le delibere di cui al comma 1 dell'articolo 18, nonché su ulteriori materie individuate dal comitato direttivo nel programma annuale. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e professionali, nonché della deontologia del magistrato ordinario in tirocinio.

2. I corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità, nominati dal comitato direttivo al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico.

3. Tra i docenti sono designati i tutori che assicurano anche l'assistenza didattica ai magistrati ordinari in tirocinio.

4. Al termine delle sessioni presso la Scuola, il comitato direttivo trasmette al Consiglio superiore della magistratura una relazione concernente ciascun magistrato".

15. All'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "uditore", ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: "magistrato ordinario in tirocinio";
b) al comma 1, le parole: "della durata di sette mesi" sono sostituite dalle seguenti: "della durata di quattro mesi"; dopo la parola: "collegiale" sono inserite le seguenti: "e monocratica"; le parole: "della durata di tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "della durata di due mesi"; le parole: "della durata di otto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "della durata di sei mesi";
c) al comma 2, le parole: "di gestione" sono sostituite dalla seguente: "direttivo" e le parole: "civile e penale" sono sostituite dalle seguenti: "civile, penale e dell'ordinamento giudiziario";
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. I magistrati affidatari presso i quali i magistrati ordinari svolgono i prescritti periodi di tirocinio sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del competente consiglio giudiziario.";
e) al comma 4, le parole: "di gestione" sono sostituite dalle seguenti: "direttivo ed al Consiglio superiore".

16. All'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "uditore" e "uditore giudiziario", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "magistrato ordinario in tirocinio";
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Al termine del tirocinio sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura le relazioni redatte all'esito delle sessioni unitamente ad una relazione di sintesi predisposta dal comitato direttivo della Scuola.";
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il Consiglio superiore della magistratura opera il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie, tenendo conto delle relazioni redatte all'esito delle sessioni trasmesse dal comitato direttivo, della relazione di sintesi dal medesimo predisposta, del parere del consiglio giudiziario e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile eventualmente acquisito. Il giudizio di idoneità, se positivo, contiene uno specifico riferimento all'attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti.";
d) al comma 3, le parole: "di gestione" sono sostituite dalla seguente: "direttivo";
e) al comma 4, dopo la parola: "collegiale" sono inserite le seguenti: "e monocratica"; le parole: "i tribunali", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "il tribunale" e le parole: "le procure della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "la procura della Repubblica".

17. L'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:
"Art. 23. - (Tipologia dei corsi). - 1. Ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale, nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa e per lo svolgimento delle funzioni direttive, il comitato direttivo approva annualmente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, il piano dei relativi corsi nell'ambito dei programmi didattici deliberati, tenendo conto della diversità delle funzioni svolte dai magistrati".

18. All'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", individuati nell'albo esistente presso la Scuola. Lo statuto determina il numero massimo degli incarichi conferibili ai docenti anche tenuto conto della loro complessità e onerosità. L'albo è aggiornato annualmente dal comitato direttivo in base alle nuove disponibilità fatte pervenire alla Scuola e alla valutazione assegnata a ciascun docente tenuto conto anche del giudizio contenuto nelle schede compilate dai partecipanti al corso";
b) al comma 2, le parole: "di gestione" sono sostituite dalla seguente: "direttivo";
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Il comitato direttivo e i responsabili di settore, secondo le rispettive competenze, usufruiscono delle strutture per la formazione decentrata eventualmente esistenti presso i vari distretti di corte d'appello per la realizzazione dell'attività di formazione decentrata e per la definizione dei relativi programmi".

19. L'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:
"Art. 25. - (Obbligo di frequenza). - 1. Tutti i magistrati in servizio hanno l'obbligo di partecipare almeno una volta ogni quattro anni ad uno dei corsi di cui all'articolo 24, individuato dal consiglio direttivo in relazione alle esigenze professionali, di preparazione giuridica e di aggiornamento di ciascun magistrato e tenuto conto delle richieste dell'interessato, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

2. La partecipazione ai corsi è disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola.

3. Il periodo di partecipazione all'attività di formazione indicata nel comma 2 è considerato attività di servizio a tutti gli effetti.

4. Nei primi quattro anni successivi all'assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati devono partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale".
Note all'art. 3:
- Il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 reca: (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150).
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, così come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Scuola superiore della magistratura). - 1. È istituita la Scuola superiore della magistratura, di seguito denominata: "Scuola".
2. La Scuola ha competenza in via esclusiva in materia di aggiornamento e formazione dei magistrati.
3. La Scuola è una struttura didattica autonoma, con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa, funzionale e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge.
4. Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Scuola si avvale di personale, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti già nell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero complessivamente non superiore a cinquanta unità.
5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate tre sedi della Scuola, nonché quella delle tre in cui si riunisce il comitato direttivo preposto alle attività di direzione e di coordinamento delle sedi.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del citato decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, così come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Statuto). - 1. La Scuola è retta da un proprio statuto, adottato dal comitato direttivo con il voto favorevole di almeno otto componenti.
2. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, così come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 6 (Nomina). - 1.
Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui sette scelti fra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre fra professori universitari, anche in quiescenza, e due fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di sei magistrati e di un professore universitario, e dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, di due professori universitari e di due avvocati.
2. I magistrati ancora in servizio nominati nel comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell'incarico.
3. I componenti del comitato direttivo sono nominati per un periodo di quattro anni; essi non possono essere immediatamente rinnovati e non possono fare parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario.
4. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, così come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Funzionamento). - 1. Il comitato direttivo delibera a maggioranza con la presenza di almeno otto componenti. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole di sette componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è sempre palese.
2. Il componente che si trova in conflitto di interesse in relazione a una specifica deliberazione ovvero se ricorrono motivi di opportunità, dichiara tale situazione al comitato e si astiene dal partecipare alla discussione e alla relativa deliberazione.».
- La rubrica della sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 così come modificato dalla presente legge reca: «I responsabili del settore».
- Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, così come modificato dalla presente legge:
«Art. 21. (Contenuto e modalità di svolgimento). - 1.
La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in tre periodi: il primo periodo, della durata di quattro mesi, è svolto presso i tribunali e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso le procure della Repubblica presso i tribunali; il terzo periodo, della durata di sei mesi, è svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.
2. Il comitato direttivo approva per ciascun magistrato ordinario in tirocinio il programma di tirocinio da svolgersi presso gli uffici giudiziari del capoluogo del distretto di residenza del magistrato ordinario in tirocinio, salva diversa autorizzazione dello stesso comitato di gestione per gravi e motivate esigenze; il programma garantisce al magistrato ordinario in tirocinio un'adeguata formazione nei settori civile, penale e dell'ordinamento giudiziario e una specifica preparazione nelle funzioni che sarà chiamato a svolgere nella sede di prima destinazione.
3. I magistrati affidatari presso i quali i magistrati ordinari svolgono i prescritti periodi di tirocinio sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del competente consiglio giudiziario.
4. Al termine della sessione, i singoli magistrati affidatari compilano, per ciascun magistrato ordinario in tirocinio loro assegnato, una scheda valutativa che trasmettono al comitato direttivo ed al Consiglio superiore.».
- Si riporta il testo dell'art. 22 del citato decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, così come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 22 (Procedimento). - 1. Al termine del tirocinio sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura le relazioni redatte all'esito delle sessioni unitamente ad una relazione di sintesi predisposta dal comitato direttivo della Scuola.
2. Il Consiglio superiore della magistratura opera il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie, tenendo conto delle relazioni redatte all'esito delle sessioni trasmesse dal comitato direttivo, della relazione di sintesi dal medesimo predisposta, del parere del consiglio giudiziario e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile eventualmente acquisito. Il giudizio di idoneità, se positivo, contiene uno specifico riferimento all'attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti.
3. In caso di deliberazione finale negativa, il Consiglio superiore della magistratura comunica la propria decisione al comitato direttivo.
4. Il magistrato ordinario in tirocinio valutato negativamente è ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di un anno, consistente in una sessione presso le sedi della Scuola della durata di due mesi, che si svolge con le modalità previste dall'art. 20, e in una sessione presso gli uffici giudiziari. La sessione presso gli uffici giudiziari si articola in tre periodi: il primo periodo, della durata di tre mesi, è svolto presso il tribunale e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione e monocratica, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, della durata di due mesi, è svolto presso la procura della Repubblica presso il tribunale; il terzo periodo, della durata di cinque mesi, è svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.
5. Al termine del periodo di tirocinio di cui al comma 4 ed all'esito del procedimento indicato ai commi 1 e 2, il Consiglio superiore della magistratura delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato ordinario in tirocinio.».
- Si riporta il testo dell'art. 24 del citato decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, così come modificato dalla presente legge:
«Art. 24 (Oggetto). - 1. I corsi di formazione e di aggiornamento professionale si svolgono presso le sedi della Scuola e consistono nella frequenza di sessioni di studio tenute da docenti di elevata competenza e professionalità, individuati nell'albo esistente presso la Scuola. Lo statuto determina il numero massimo degli incarichi conferibili ai docenti anche tenuto conto della loro complessità e onerosità. L'albo è aggiornato annualmente dal comitato direttivo in base alle nuove disponibilità fatte pervenire alla Scuola e alla valutazione assegnata a ciascun docente tenuto conto anche del giudizio contenuto nelle schede compilate dai partecipanti al corso.
2. I corsi sono teorici e pratici, secondo il programma e le modalità previste dal piano approvato dal comitato direttivo.
2-bis. Il comitato direttivo e i responsabili di settore, secondo le rispettive competenze, usufruiscono delle strutture per la formazione decentrata eventualmente esistenti presso i vari distretti di corte d'appello per la realizzazione dell'attività di formazione decentrata e per la definizione dei relativi programmi.».