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DECRETO LEGISLATIVO 11 luglio 2007, n. 94

Attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/7/2007
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Testo in vigore dal: 17-7-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  6 febbraio 2007, n. 13, recante delega al Governo
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - Legge comunitaria 2006, ed in particolare
l'articolo 1, commi 1 e 3 e l'allegato B;
  Vista   la   direttiva  2006/7/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,   del  15 febbraio  2006,  relativa  alla  gestione  della
qualita'  delle  acque  di  balneazione  e  che  abroga  la direttiva
76/160/CEE;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.
470,  e  successive modificazioni, recante attuazione della direttiva
76/160/CEE   dell'8 dicembre   1975,  del  Consiglio,  relativa  alla
qualita' delle acque di balneazione;
  Considerato che le evidenze scientifiche relativamente al parametro
dell'ossigeno  disciolto,  di  per  se'  considerato,  non  hanno mai
rilevato  pericoli  per  la  tutela  della  salute  pubblica  e  che,
conseguentemente,  il  decreto del Presidente della Repubblica n. 470
del 1982 e' stato piu' volte derogato per tale parametro;
  Considerato  che  la  citata  direttiva 2006/7/CE non include piu',
diversamente   da   quanto   previsto   nella  direttiva  76/160/CEE,
l'ossigeno  disciolto  tra  i  parametri necessari per la valutazione
della balneabilita' delle acque;
  Ritenuto, pertanto, opportuno procedere al recepimento anticipato e
parziale  della  citata  direttiva  2006/7/CE, garantendo comunque la
salvaguardia  della  salute  pubblica  attraverso, in particolare, il
controllo della crescita algale e l'informazione al pubblico;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 aprile 2007;
  Acquisiti  i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 luglio 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
della  salute,  di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e
le autonomie locali;
Emana il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                  Finalita' e campo di applicazione

  1.  Il  presente  decreto  reca disposizioni in materia di gestione
della qualita' delle acque di balneazione.
  2.  Ai  fini  del  giudizio di idoneita' per l'individuazione delle
zone  di  balneazione  delle  acque,  in  sede  di  svolgimento delle
indagini  per determinare i potenziali rischi per la salute umana non
rileva la valutazione del parametro dell'ossigeno disciolto di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470. Sono
in  ogni  caso adottate misure di gestione adeguate, che includono la
prosecuzione  delle  attivita'  di controllo algale, sulla base della
vigente normativa, e l'informazione al pubblico.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:

              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  L'art.  1,  commi 1  e  3 e l'allegato B della legge
          6 febbraio 2007, n. 13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          17 febbraio  2007,  n.  40,  supplemento  Ordinario,  cosi'
          recitano:
              «Art.   1 (Delega   al   Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  il  termine  di dodici mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A  e  B. Per le direttive il cui termine di recepimento sia
          gia' scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi alla data
          di  entrata  in vigore della presente legge, il termine per
          l'adozione  dei  decreti  legislativi  di  cui  al presente
          comma e' ridotto a sei mesi.
              2. (Omissis).
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  comprese  nell'elenco di cui all'allegato A sono
          trasmessi,  dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
          dalla  legge,  alla  Camera  dei deputati e al Senato della
          Repubblica  affinche' su di essi sia espresso il parere dei
          competenti  organi  parlamentari.  Decorsi  quaranta giorni
          dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
          mancanza  del  parere. Qualora il termine per l'espressione
          del  parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i
          diversi  termini  previsti  dai  commi 4  e  9, scadano nei
          trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
          previsti  ai  commi 1  o 5 o successivamente, questi ultimi
          sono prorogati di novanta giorni.».

                                                          «Allegato B

              2005/32/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          6 luglio  2005,  relativa  all'istituzione di un quadro per
          l'elaborazione   di   specifiche   per   la   progettazione
          eco-compatibile   dei  prodotti  che  consumano  energia  e
          recante  modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e
          delle   direttive  96/57/CE  e  2000/55/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio.
              2005/33/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          6 luglio  2005,  che  modifica  la  direttiva 1999/32/CE in
          relazione  al  tenore  di  zolfo  dei  combustibili per uso
          marittimo.
              2005/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle
          navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.
              2005/47/CE   del   Consiglio,   del   18 luglio   2005,
          concernente  l'accordo  tra  la  Comunita'  delle  ferrovie
          europee  (CER)  e la Federazione europea dei lavoratori dei
          trasporti  (ETF)  su  taluni  aspetti  delle  condizioni di
          lavoro  dei  lavoratori  mobili  che  effettuano servizi di
          interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario.
              2005/56/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 ottobre  2005,  relativa  alle  fusioni transfrontaliere
          delle societa' di capitali.
              2005/61/CE  della  Commissione,  del 30 settembre 2005,
          che  applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo
          e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema
          di  rintracciabilita' e la notifica di effetti indesiderati
          ed incidenti gravi.
              2005/62/CE  della  Commissione,  del 30 settembre 2005,
          recante   applicazione   della   direttiva  2002/98/CE  del
          Parlamento  europeo  e del Consiglio per quanto riguarda le
          norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di
          qualita' per i servizi trasfusionali.
              2005/64/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per
          quanto riguarda la loro riutilizzabilita', riciclabilita' e
          recuperabilita'  e che modifica la direttiva 70/156/CEE del
          Consiglio.
              2005/65/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 ottobre  2005, relativa al miglioramento della sicurezza
          dei porti.
              2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa
          a  una  procedura specificamente concepita per l'ammissione
          di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.
              2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che
          modifica  la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza
          delle  relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro
          imprese pubbliche nonche' fra determinate imprese.
              2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante
          norme  minime per le procedure applicate negli Stati membri
          ai  fini  del riconoscimento e della revoca dello status di
          rifugiato.
              2005/89/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          18 gennaio   2006,  concernente  misure  per  la  sicurezza
          dell'approvvigionamento   di   elettricita'   e   per   gli
          investimenti nelle infrastrutture.
              2005/94/CE   del   Consiglio,   del  20 dicembre  2005,
          relativa  a  misure comunitarie di lotta contro l'influenza
          aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.
              2006/7/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 febbraio  2006,  relativa  alla  gestione della qualita'
          delle  acque  di  balneazione  e  che  abroga  la direttiva
          76/160/CEE.
              2006/21/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 marzo  2006,  relativa  alla  gestione dei rifiuti delle
          industrie   estrattive   e   che   modifica   la  direttiva
          2004/35/CE.
              2006/23/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          5 aprile  2006,  concernente  la  licenza  comunitaria  dei
          controllori del traffico aereo.
              2006/24/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 marzo   2006,   riguardante  la  conservazione  di  dati
          generati  o trattati nell'ambito della fornitura di servizi
          di  comunicazione  elettronica accessibili al pubblico o di
          reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva
          2002/58/CE.
              2006/25/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          5 aprile  2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
          salute  relative  all'esposizione  dei lavoratori ai rischi
          derivanti   dagli   agenti   fisici   (radiazioni   ottiche
          artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi
          dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
              2006/32/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          5 aprile  2006,  concernente  l'efficienza degli usi finali
          dell'energia  e  i servizi energetici e recante abrogazione
          della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.
              2006/38/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          17 maggio   2006,  che  modifica  la  direttiva  1999/62/CE
          relativa  alla  tassazione  a carico di autoveicoli pesanti
          adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
          infrastrutture.
              2006/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          17 maggio  2006,  relativa  alle macchine e che modifica la
          direttiva 95/16/CE (rifusione).
              2006/48/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 giugno  2006,  relativa  all'accesso all'attivita' degli
          enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione).
              2006/49/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle
          imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione).
              2006/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle
          pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini
          e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).
              La direttiva 2006/7/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. del
          4 marzo 2006, n. L 64.
              La direttiva 76/160/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. n.
          L 31 del 5 febbraio 1976.
              Il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 giugno
          1982,  n.  470,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
          luglio 1982, n. 203.».
          Nota all'art. 1:
              -  Per  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          8 giugno 1982, n. 470, vedi note alle premesse.