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LEGGE 28 maggio 2007, n. 68

Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 2/6/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/2019)
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Testo in vigore dal: 10-8-2019
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  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                     Promulga la seguente legge: 
                               Art. 1. 
Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per  visite,
                      affari, turismo e studio 
  1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5,  comma  3,
del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive
modificazioni,  per  l'ingresso  in  Italia  per   ((missione,   gara
sportiva, visita, affari, turismo, ricerca scientifica e studio)) non
e' richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno
stesso sia non superiore a tre mesi. In tali  casi  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo testo unico
e il termine di durata per cui e' consentito il soggiorno  e'  quello
indicato nel visto di ingresso, se richiesto. 
  2. Al momento dell'ingresso o, in  caso  di  provenienza  da  Paesi
dell'area Schengen, entro otto  giorni  dall'ingresso,  lo  straniero
dichiara la sua presenza, rispettivamente all'autorita' di  frontiera
o al questore della provincia in cui si trova, secondo  le  modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'interno. 
  3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2,  salvo
che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero e'  espulso
ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico di  cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e  successive  modificazioni.  La
medesima sanzione si applica qualora lo straniero, avendo  presentato
la dichiarazione di cui al comma 2, si sia trattenuto nel  territorio
dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel  visto
di ingresso.