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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2007, n. 26

Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-6-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/09/2007)
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Testo in vigore dal: 10-9-2007
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003,
che  ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti
energetici e dell'elettricita';
  Ritenuta la necessita' di adeguare il sistema normativo dell'accisa
alle disposizioni della medesima direttiva;
  Vista  la  legge  18  aprile  2005, n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  (Legge  comunitaria  2004),  che  delega il
Governo  ad  adottare uno o piu' decreti legislativi recanti le norme
occorrenti  per  dare attuazione alla citata direttiva n. 2003/96/CE,
compresa nell'elenco di cui all'allegato B alla medesima legge;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
dell'8 novembre 2006;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 gennaio 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con i Ministri degli
affari  esteri,  della  giustizia, dello sviluppo economico e per gli
affari regionali e le autonomie locali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
     Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accisa

  1.  Nel  testo  unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte  sulla  produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative,  di  cui  al  decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504,  e  nelle  altre disposizioni tributarie in materia di accisa le
parole:  "oli  minerali",  ovunque  ricorrano,  sono sostituite dalle
seguenti: "prodotti energetici" e le parole: "metano" e "gas metano",
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "gas naturale". Al
medesimo   testo   unico   sono   altresi'   apportate   le  seguenti
modificazioni:
a) all'articolo  3,  comma  4,  terzo  periodo,  dopo le parole "mese
   successivo,"  sono  inserite  le  seguenti  "per  le immissioni in
   consumo  avvenute  nel mese di luglio, il pagamento dell'accisa e'
   effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto;";
b) nell'articolo  5,  nel  comma  3, alla lettera a) le parole: "e le
   aziende  municipalizzate"  sono  soppresse e le parole: "L'esonero
   puo'  essere  revocato in qualsiasi momento" sono sostituite dalle
   seguenti "Tale esonero puo' essere revocato nel caso in cui mutino
   le condizioni che ne avevano consentito la concessione";
c) nell'articolo  11, la nota (1) in calce all'articolo e' sostituita
   dalla  seguente:  "(1)  Sono  considerati  serbatoi  normali di un
   autoveicolo  quelli  permanentemente installati dal costruttore su
   tutti  gli  autoveicoli  dello  stesso  tipo e la cui sistemazione
   permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante sia per
   la trazione dei veicoli che, all'occorrenza, per il funzionamento,
   durante  il  trasporto  dei  sistemi  di refrigerazione o di altri
   sistemi.  Sono, parimenti, considerati serbatoi normali i serbatoi
   di   gas   installati   su   veicoli   a   motore  che  consentono
   l'utilizzazione   diretta  del  gas  come  carburante,  nonche'  i
   serbatoi  adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati
   i  veicoli  e quelli installati permanentemente dal costruttore su
   tutti  i  contenitori  per  usi  speciali,  dello  stesso tipo del
   contenitore  considerato,  la cui sistemazione permanente consente
   l'utilizzazione  diretta  del  carburante  per  il  funzionamento,
   durante  il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri
   sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali.";
d) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente:
   "Art.  21  (Prodotti  sottoposti ad accisa). - 1. Si intendono per
   prodotti energetici:
    a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati ad
       essere  utilizzati  come combustibile per riscaldamento o come
       carburante per motori;
    b) i prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2704 a 2715;
    c) i prodotti di cui ai codici NC 2901 e 2902;
    d) i  prodotti  di  cui  al  codice NC 2905 11 00, non di origine
       sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile
       per riscaldamento o come carburante per motori;
    e) i prodotti di cui al codice NC 3403;
    f) i prodotti di cui al codice NC 38 11;,
    g) i prodotti di cui al codice NC 38 17;
    h) i  prodotti  di  cui  al codice NC 3824 90 99, se destinati ad
       essere  utilizzati  come combustibile per riscaldamento o come
       carburante per motori.
   2. I seguenti prodotti energetici sono assoggettati ad imposizione
   secondo le aliquote di accisa stabilite nell'allegato I:
    a) benzina con piombo (codici NC 2710 11 31, 2710 11 51 e 2710 11
       59);
    b) benzina  (codici  NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 2710
       11 49);
    c) petrolio  lampante o cherosene (codici NC 2710 19 21 e 2710 19
       25);
    d) oli da gas o gasolio (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49);
    e) oli combustibili (codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69);
    f) gas  di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11 a 2711 19
       00);
    g) gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00);
    h) carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704).
   3.  I  prodotti  di  cui al comma 1, diversi da quelli indicati al
   comma   2,  sono  soggetti  a  vigilanza  fiscale.  Qualora  siano
   utilizzati,  o destinati ad essere utilizzati, come carburanti per
   motori  o  combustibili  per  riscaldamento  ovvero siano messi in
   vendita   per  i  medesimi  utilizzi,  i  medesimi  prodotti  sono
   sottoposti ad accisa, in relazione al loro uso, secondo l'aliquota
   prevista  per  il  carburante  per  motori  o  il combustibile per
   riscaldamento, equivalente.
   4.  E'  sottoposto  ad  accisa,  con  l'aliquota  prevista  per il
   carburante  equivalente, ogni prodotto, diverso da quelli indicati
   al  comma  1,  utilizzato,  destinato  ad essere utilizzato ovvero
   messo  in  vendita,  come  carburante  per  motori o come additivo
   ovvero  per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti
   di  cui  al  presente  comma possono essere sottoposti a vigilanza
   fiscale anche quando non sono destinati ad usi soggetti ad accisa.
   5.  E'  sottoposto  ad  accisa,  con  l'aliquota  prevista  per il
   prodotto  energetico  equivalente,  ogni  idrocarburo,  escluso la
   torba,  diverso  da  quelli  indicati  nel  comma  1, da solo o in
   miscela  con  altre  sostanze,  utilizzato,  destinato  ad  essere
   utilizzato   ovvero   messo  in  vendita,  come  combustibile  per
   riscaldamento.  Per  gli  idrocarburi ottenuti dalla depurazione e
   dal  trattamento  delle  miscele e dei residui oleosi di recupero,
   destinati  ad  essere  utilizzati  come  combustibili  si  applica
   l'aliquota prevista per gli oli combustibili densi.
   6.  I  prodotti  di cui al comma 2, lettera h), sono sottoposti ad
   accisa, con l'applicazione dell'aliquota di cui all'allegato I, al
   momento  della  fornitura da parte di societa', aventi sede legale
   nel  territorio nazionale, registrate presso il competente Ufficio
   dell'Agenzia  delle dogane. Le medesime societa' sono obbligate al
   pagamento dell'imposta secondo le modalita' previste dal comma 8.
   Il  competente  Ufficio dell'Agenzia delle dogane puo' autorizzare
   il  produttore  nazionale,  l'importatore  ovvero  l'acquirente di
   prodotti  provenienti  dagli  altri  Paesi  dell'Unione  europea a
   sostituire la societa' registrata nell'assolvimento degli obblighi
   fiscali. Si considera fornitura anche l'estrazione o la produzione
   dei  prodotti  di cui al comma 2, lettera h), da impiegate per uso
   proprio.
   7.  Le societa' di cui al comma 6, ovvero i soggetti autorizzati a
   sostituirle  ai  sensi  del  medesimo  comma,  hanno  l'obbligo di
   prestare  una cauzione sul pagamento dell'accisa, determinata, dal
   competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, in misura pari ad un
   quarto dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Per il primo anno
   di   attivita'   l'importo  della  cauzione  e'  determinato,  dal
   competente  Ufficio  dell'Agenzia delle dogane, nella misura di un
   quarto   dell'imposta  annua  da  versare  in  relazione  ai  dati
   comunicati  al  momento  della  registrazione  ovvero  ai  dati in
   possesso  del medesimo Ufficio. L'Agenzia delle dogane ha facolta'
   di  esonerare  dal  predetto  obbligo  i  soggetti affidabili e di
   notoria  solvibilita'. L'esonero puo' essere revocato in qualsiasi
   momento  ed  in  tale  caso la cauzione deve essere prestata entro
   quindici giorni dalla notifica della revoca.
   8. L'imposta di cui al comma 6 e' versata, a titolo di acconto, in
   rate   trimestrali  calcolate  sulla  base  dei  quantitativi  dei
   prodotti  di  cui  al  comma  2,  lettera  h),  forniti  nell'anno
   precedente.  Il versamento a saldo e' effettuato entro la fine del
   primo  trimestre  dell'anno  successivo a quello cui si riferisce,
   unitamente  alla  presentazione  di apposita dichiarazione annuale
   contenente    i    dati   dei   quantitativi   forniti   nell'anno
   immediatamente  precedente  e  al  versamento  della prima rata di
   acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte
   dal  versamento  della  prima  rata  di acconto e, ove necessario,
   delle  rate,  successive. In caso di cessazione dell'attivita' del
   soggetto  nel  corso  dell'anno,  la  dichiarazione  annuale  e il
   versamento  a  saldo  sono  effettuati entro i due mesi successivi
   alla cessazione.
   9.  I  prodotti  energetici  di  cui  al  comma  1,  qualora siano
   utilizzati per la produzione di energia elettrica, sono sottoposti
   ad  accisa  per  motivi di politica ambientale, con l'applicazione
   delle aliquote stabilite nella tabella A.
   10. Nella movimentazione con gli Stati membri dell'Unione europea,
   le   disposizioni   relative  ai  controlli  e  alla  circolazione
   intracomunitaria   previste   dal  presente  titolo  si  applicano
   soltanto  ai  seguenti prodotti energetici, anche quando destinati
   per gli impieghi di cui al comma 13:
    a) i  prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518 se destinati ad
       essere  utilizzati  come combustibile per riscaldamento o come
       carburante per motori;
    b) i  prodotti  di  cui  ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e
       2707 50;
    c) i  prodotti di cui ai codici NC da 2710 11 a 2710 19 69; per i
       prodotti di cui ai codici NC 2710 11 21, 2710 11 25 e 2710 19
29, limitatamente ai movimenti commerciali dei prodotti sfusi;
    d) i prodotti di cui ai codici NC 27 11, ad eccezione dei
      prodotti di cui ai codici NC 2711 11, 2711 21 e 2711 29;
    e) i prodotti di cui ai codici NC 2901 10;
    f) i prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902
       42, 2902 43 e 2902 44;
    g) i  prodotti  di  cui  al  codice NC 2905 11 00, non di origine
       sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile
       per riscaldamento o come carburante per motori;
    h) i  prodotti  di  cui  al codice NC 3824 90 99, se destinati ad
       essere  utilizzati  come combustibile per riscaldamento o come
       carburante per motori.
   11.  I  prodotti  di  cui  al  comma  10 possono essere esonerati,
   mediante  accordi bilaterali tra gli Stati membri interessati alla
   loro  movimentazione, in tutto o in parte, dagli obblighi relativi
   ai  controlli  e  alla  circolazione intracomunitaria previsti dal
   presente  titolo,  sempre che non siano tassati ai sensi del comma
   2.
   12.  Qualora  vengano autorizzate miscelazioni dei prodotti di cui
   al  comma 1, tra di loro o con altre sostanze, l'imposta e' dovuta
   secondo le caratteristiche della miscela risultante.
   13. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, ferme restando le
   norme  nazionali  in  materia  di  controllo  e  circolazione  dei
   prodotti  sottoposti  ad  accisa,  non  si  applicano  ai prodotti
   energetici  utilizzati  per  la  riduzione  chimica,  nei processi
   elettrolitici,  metallurgici  e  mineralogici  classificati  nella
   nomenclatura  generale  delle attivita' economiche nelle Comunita'
   europee  sotto  il  codice  DI 26 "Fabbricazione di prodotti della
   lavorazione  di  minerali  non  metalliferi" di cui al regolamento
   (CEE)  n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla
   classificazione   statistica   delle  attivita'  economiche  nella
   Comunita' europea.
   14.  Le  aliquote  a  volume  si  applicano  con  riferimento alla
   temperatura di 15° Celsius ed alla pressione normale.";
e) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente:
   "Art.  21-bis  (Disposizioni  particolari  per le emulsioni). - 1.
   Nell'ambito  di un programma della durata di sei anni, a decorrere
   dal  1°  gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2013, e' stabilita una
   accisa   ridotta   secondo   le   aliquote  di  seguito  indicate,
   applicabile  alle  emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella
   carburazione  e  nella  combustione,  anche  prodotte dal medesimo
   soggetto  che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai
   quantitativi necessari al suo fabbisogno:
    a) emulsione  stabilizzata  di olio da gas con acqua contenuta in
       misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
     1) usata come carburante:
      a) fino al 31 dicembre 2009: euro 256,70 per mille litri;
      b)  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2010: 280,50 euro per mille
      litri;
     2)  usata  come  combustibile per riscaldamento: 245,16 euro per
     mille litri;
    b) emulsione  di  olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta
       in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
     1)  usata  come  combustibile  per riscaldamento: euro 99,32 per
     mille chilogrammi;
     2) per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi;
    c) emulsione  di  olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta
       in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
     1)  usata  come  combustibile  per riscaldamento: euro 29,52 per
     mille chilogrammi;
     2) per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi.
   2.   L'efficacia   della   disposizione  di  cui  al  comma  1  e'
   subordinata,  ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
   istitutivo  della  Comunita' europea, alla preventiva approvazione
   da parte della Commissione europea.
   3. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane sono
   stabilite  le  caratteristiche  tecniche delle emulsioni di cui al
   comma  1  ai  fini della verifica dell'idoneita' all'impiego nella
   carburazione e nella combustione.";
f) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente:
   "Art.  22  (Impieghi  di prodotti energetici negli stabilimenti di
   produzione). - 1. Il consumo di prodotti energetici all'interno di
   uno   stabilimento   che   produce   prodotti  energetici  non  e'
   considerato  fatto  generatore  di  accisa  se il consumo riguarda
   prodotti  energetici  fabbricati  sia  all'interno che al di fuori
   dello  stabilimento. Per i consumi non connessi alla produzione di
   prodotti  energetici  e per la propulsione dei veicoli a motore e'
   dovuta   l'accisa.   Sono  considerati  consumi  connessi  con  la
   produzione  di  prodotti  energetici  anche  quelli effettuati per
   operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per conservare
   la  fluidita' dei prodotti energetici, effettuate nell'interno dei
   depositi fiscali.
   2.  Non si considera altresi' fatto generatore d'accisa il consumo
   di  prodotti  energetici  quando  i  medesimi  sono  utilizzati in
   combinazione   come   combustibile   per   riscaldamento  e  nelle
   operazioni  rientranti fra i "trattamenti definiti" previsti dalla
   nota  complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata
   di cui al regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio
   1987,  come  modificato  dal  regolamento  (CE) n. 2031/2001 della
   Commissione, del 6 agosto 2001, e successive modificazioni.
   3.  Piu'  stabilimenti  di  cui  al  comma 1 e quelli nei quali si
   effettuano  le  operazioni di cui al comma 2, che attuano processi
   di  lavorazione  tra di loro integrati, appartenenti ad una stessa
   impresa  ovvero  impianti  di  produzione  appartenenti ad imprese
   diverse  e  che  operano  nell'ambito di uno stabilimento, possono
   essere  considerati  come un solo stabilimento con redazione di un
   bilancio fiscale unico.
   4.  Non  si  considerano  stabilimenti  di  produzione di prodotti
   energetici  gli  stabilimenti  nei  quali  vengono fabbricati solo
   prodotti  non  soggetti ad accisa, ad eccezione degli stabilimenti
   che attuano i processi di cui all'articolo 21, comma 13.
   5. Non si considera produzione di prodotti energetici:
    a) l'operazione  nel  corso  della  quale  si  ottengono  in  via
       accessoria piccole quantita' di prodotti energetici;
    b) l'operazione  nel  corso  della  quale  viene  reimpiegato  il
       prodotto  energetico  recuperato,  a  condizione che l'importo
       dell'accisa pagata su tale prodotto non sia inferiore a quello
       che  sarebbe  dovuto  sul  prodotto  energetico reimpiegato se
       fosse oggetto di nuova imposizione;
    c) l'operazione  di  miscelazione  di  prodotti energetici tra di
       loro  o con altre sostanze, eseguita fuori di uno stabilimento
       di  produzione  o  di  un  deposito  fiscale, a condizione che
       l'accisa  sia stata gia' pagata, salvo che la miscela ottenuta
       non benefici di una esenzione ovvero che sulla miscela non sia
       dovuta  l'accisa  di  ammontare superiore a quello gia' pagato
       sui singoli componenti.";
    g) all'articolo  23,  comma 1, il primo periodo e' sostituito dal
       seguente: "Il regime del deposito fiscale e' consentito per le
       raffinerie,  per  gli altri stabilimenti di produzione dove si
       ottengono  i prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma
       1,  sottoposti  ad  accisa,  ad  esclusione  del  gas naturale
       (codici  NC  27 11 11 00 e NC 27 11 21 00), del carbone, della
       lignite  e  del  coke  (codici NC 2701, NC 2702 e NC 2704) e i
       prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 21, commi
       4 e 5, nonche' per gli impianti petrolchimici.";
h) dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente:
   "Art.  24-bis  (Denaturazione  dei  prodotti  energetici). - 1. Le
   formule  e le modalita' di denaturazione per i prodotti energetici
   sono   stabilite   o  variate  con  determinazioni  del  Direttore
   dell'Agenzia delle dogane.
   2.  Fino  all'emanazione  delle  determinazioni  di cui al comma 1
   restano  in  vigore  le  formule  e  le modalita' di denaturazione
   vigenti in quanto applicabili.";
i) l'articolo 26 e' sostituito dal seguente:
   "Art.  26  (Disposizioni particolari per il gas naturale). - 1. Il
   gas  naturale  (codici  NC  2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato
   alla  combustione  per  usi  civili e per usi industriali, nonche'
   all'autotrazione,  e'  sottoposto  ad  accisa,  con l'applicazione
   delle  aliquote  di cui all'allegato I, al momento della fornitura
   ai  consumatori  finali  ovvero  al momento del consumo per il gas
   naturale estratto per uso proprio.
   2.  Sono  considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi
   del  gas  naturale,  destinato  alla combustione, nei locali delle
   imprese  industriali,  artigiane  e  agricole,  posti  fuori dagli
   stabilimenti,  dai  laboratori  e  dalle aziende dove viene svolta
   l'attivita' produttiva, nonche' alla produzione di acqua calda, di
   altri  vettori  termici  o  di  calore, non utilizzati in impieghi
   produttivi dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.
   3.  Sono  considerati  compresi negli usi industriali gli impieghi
   del   gas  naturale,  destinato  alla  combustione,  in  tutte  le
   attivita'  industriali  produttive  di  beni  e  servizi  e  nelle
   attivita'  artigianali  ed  agricole,  nonche'  gli  impieghi  nel
   settore  alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale,
   negli  esercizi  di  ristorazione, negli impianti sportivi adibiti
   esclusivamente  ad attivita' dilettantistiche e gestiti senza fini
   di   lucro,   nel  teleriscaldamento  alimentato  da  impianti  di
   cogenerazione  che  abbiano  le  caratteristiche tecniche indicate
   nella  lettera  b)  del  comma  2  dell'articolo  11 della legge 9
   gennaio  1991,  n.  10,  anche  se  riforniscono utenze civili. Si
   considerano,  altresi',  compresi  negli  usi  industriali,  anche
   quando  non  e'  previsto  lo scopo di lucro, gli impieghi del gas
   naturale,  destinato  alla  combustione, nelle attivita' ricettive
   svolte  da  istituzioni  finalizzate  all'assistenza dei disabili,
   degli orfani, degli anziani e degli indigenti.
   4.   Sono  assoggettati  all'aliquota  relativa  al  gas  naturale
   impiegato  per  combustione  per  usi industriali i consumi di gas
   naturale  impiegato  negli stabilimenti di produzione anche se nei
   medesimi  vengono  introdotte  e  depositate  merci provenienti da
   altri  stabilimenti, purche' di societa' controllate o di societa'
   collegate   con   quella   titolare  della  concessione  ai  sensi
   dell'articolo  2359  del codice civile, nonche' i consumi relativi
   ad operazioni connesse con l'attivita' industriale.
   5.  Ai  fini della tassazione di cui al comma 1 si considerano gas
   naturale  anche  le miscele contenenti metano ed altri idrocarburi
   gassosi  in misura non inferiore al 70 per cento in volume. Per le
   miscele  contenenti  metano ed altri idrocarburi gassosi in misura
   inferiore al 70 per cento in volume, ferma restando l'applicazione
   dell'articolo   21,  commi  3,  4  e  5,  quando  ne  ricorrano  i
   presupposti, sono applicate le aliquote di accisa, relative al gas
   naturale,  in  misura  proporzionale  al contenuto complessivo, in
   volume,  di  metano  ed  altri  idrocarburi. Per le miscele di gas
   naturale  con aria o con altri gas ottenuti nelle officine del gas
   di  citta',  l'imposta  si applica con riguardo ai quantitativi di
   gas  naturale  originari,  secondo  le  percentuali sopraindicate,
   impiegati nelle miscelazioni. Per le miscele di gas ottenuto nelle
   officine del gas di citta' od in altri stabilimenti, con qualsiasi
   processo di lavorazione che utilizzi metano o altra materia prima,
   l'imposta  si applica sulla percentuale di metano puro che risulta
   in esso contenuta.
   6.  Non  sono  sottoposte  ad  accisa le miscele gassose di cui al
   comma  5  di  origine  biologica  destinate  agli  usi  propri del
   soggetto che le produce.
   7.  Sono  obbligati  al  pagamento  dell'imposta di cui al comma 1
   secondo  le  modalita'  previste  dal  comma  13  e con diritto di
   rivalsa sui consumatori finali:
    a) i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale ai
       consumatori finali comprese le societa' aventi sede legale nel
       territorio   nazionale   e  registrate  presso  la  competente
       Direzione  regionale  dell'Agenzia  delle dogane, designate da
       soggetti  comunitari  non  aventi sede nel medesimo territorio
       che  forniscono  il prodotto direttamente a consumatori finali
       nazionali;
    b) i  soggetti  che  acquistano  per  uso proprio gas naturale da
       Paesi  comunitari  o da Paesi terzi, avvalendosi delle reti di
       gasdotti  ovvero  di  infrastrutture  per il vettoriamento del
       prodotto;
    c) i  soggetti  che  acquistano  il  gas naturale confezionato in
       bombole  o  in altro recipiente da altri Paesi comunitari o da
       Paesi terzi;
    d) i  soggetti  che  estraggono  per  uso proprio gas naturale in
       territorio nazionale.
   8.   Su   richiesta  possono  essere  riconosciuti  come  soggetti
   obbligati  i  gestori delle reti di gasdotti nazionali per il solo
   gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto.
   9.  Si considerano consumatori finali anche gli esercenti impianti
   di  distribuzione  stradale  di  gas naturale per autotrazione non
   dotati  di  apparecchiature  di compressione per il riempimento di
   carri bombolai.
   10. I soggetti di cui ai commi 7 e 8 hanno l'obbligo di denunciare
   preventivamente  la  propria  attivita'  all'Ufficio  dell'Agenzia
   delle  dogane competente per territorio e di prestare una cauzione
   sul  pagamento  dell'accisa.  Tale  cauzione  e'  determinata  dal
   medesimo  Ufficio  in  misura  pari  ad un dodicesimo dell'imposta
   annua  che  si  presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal
   soggetto  nella  denuncia  e  a  quelli  eventualmente in possesso
   dell'Ufficio   competente.   Il  medesimo  Ufficio,  effettuati  i
   controlli  di  competenza  e  verificata  la  completezza dei dati
   relativi  alla  denuncia  e  alla  cauzione prestata, rilascia, ai
   soggetti di cui ai commi 7 ed 8, un'autorizzazione, entro sessanta
   giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  denuncia.  I medesimi
   soggetti  sono tenuti a contabilizzare, in un apposito registro di
   carico  e  scarico,  i  quantitativi  di  gas  naturale  estratti,
   acquistati  o  ceduti  e  ad  integrare,  a richiesta dell'Ufficio
   competente, l'importo della cauzione che deve risultare pari ad un
   dodicesimo dell'imposta dovuta nell'anno precedente.
   11.  Sono  esonerate dall'obbligo della prestazione della cauzione
   di  cui  al  comma  10  le  Amministrazioni dello Stato e gli enti
   pubblici.  L'Agenzia  delle  dogane  ha  facolta' di esonerare dal
   medesimo obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilita'.
   Tale  esonero  puo'  essere  revocato  nel  caso  in cui mutino le
   condizioni  che  ne avevano consentito la concessione; in tal caso
   la  cauzione  deve  essere  prestata  entro  quindici giorni dalla
   notifica della revoca.
   12.  L'autorizzazione di cui al comma 10 viene negata o revocata a
   chiunque  sia  stato  condannato con sentenza passata in giudicato
   per  reati  connessi  all'accertamento ed al pagamento dell'accisa
   sui  prodotti  energetici  o sull'energia elettrica per i quali e'
   prevista la pena della reclusione.
   13.  L'accertamento dell'accisa dovuta viene effettuato sulla base
   di  dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli elementi necessari
   per  la  determinazione  del debito d'imposta, che sono presentate
   dai soggetti obbligati entro il mese di marzo dell'anno successivo
   a   quello   cui  la  dichiarazione  si  riferisce.  Il  pagamento
   dell'accisa  e'  effettuato  in rate di acconto mensili da versare
   entro  la  fine  di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi
   dell'anno  precedente.  Il  versamento  a conguaglio e' effettuato
   entro  il  mese  di  marzo  dell'anno  successivo  a quello cui si
   riferisce. Le somme eventualmente versate in eccedenza all'imposta
   dovuta sono detratte dai successivi versamenti di acconto.
   L'Amministrazione  finanziaria  ha facolta' di prescrivere diverse
   rateizzazioni  d'acconto  sulla  base dei dati tecnici e contabili
   disponibili.  Per la detenzione e la circolazione del gas naturale
   non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.
   14.  Contestualmente all'avvio della propria attivita', i soggetti
   che  effettuano  l'attivita'  di vettoriamento del gas naturale ne
   danno  comunicazione  al  competente  Ufficio  dell'Agenzia  delle
   dogane   e  presentano  una  dichiarazione  annuale  riepilogativa
   contenente  i  dati  relativi al gas naturale trasportato rilevati
   nelle  stazioni  di  misura.  La  dichiarazione  e'  presentata al
   competente  Ufficio  dell'Agenzia  delle  dogane  entro il mese di
   marzo  dell'anno  successivo  a  quello  cui  la  dichiarazione si
   riferisce.  Gli  stessi  soggetti  sono  altresi' tenuti a rendere
   disponibili  agli  organi preposti ai controlli i dati relativi ai
   soggetti cui il prodotto e' consegnato.
   15.  In occasione della scoperta di sottrazione fraudolenta di gas
   naturale, i venditori compilano una dichiarazione per i consumi di
   gas  naturale  accertati  e  la  trasmettono al competente ufficio
   dell'Agenzia  delle dogane appena i consumi fraudolenti sono stati
   accertati.";
l) la  rubrica  del  titolo II e' sostituita dalla seguente: "Energia
   elettrica";
m) l'articolo 52 e' sostituito dal seguente
   "Art.  52  (Oggetto  dell'imposizione).  -  1. L'energia elettrica
   (codice NC 2716) e' sottoposta ad accisa, con l'applicazione delle
   aliquote  di  cui  all'allegato  I,  al momento della fornitura ai
   consumatori  finali  ovvero  al  momento del consumo per l'energia
   elettrica prodotta per uso proprio.
   2. Non e' sottoposta ad accisa l'energia elettrica:
    a) prodotta  con  impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi
       della  normativa vigente in materia, con potenza non superiore
       a 20 kW;
    b) impiegata  negli  aeromobili,  nelle  navi, negli autoveicoli,
       purche'  prodotta  a  bordo  con  mezzi  propri,  esclusi  gli
       accumulatori,  nonche'  quella  prodotta da gruppi elettrogeni
       mobili  in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi
       ad esse assimilati;
    c) prodotta   con  gruppi  elettrogeni  azionati  da  gas  metano
       biologico;
    d) prodotta  da  piccoli  impianti  generatori comunque azionati,
       purche' la loro potenza disponibile non sia superiore ad 1 kW,
       nonche'  prodotta  in officine elettriche costituite da gruppi
       elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva
       non superiore a 200 kW;
    e) utilizzata  principalmente  per  la  riduzione  chimica  e nei
       processi elettrolitici e metallurgici;
    f) impiegata nei processi mineralogici;
    g) impiegata  per  la  realizzazione  di  prodotti  sul cui costo
       finale,  calcolato in media per unita', incida per oltre il 50
       per cento.
   3. E' esente dall'accisa l'energia elettrica:
    a) utilizzata per l'attivita' di produzione di elettricita' e per
       mantenere la capacita' di produrre elettricita';
    b) prodotta  con  impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi
       della  normativa  vigente  in materia, con potenza disponibile
       superiore  a  20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione
       in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;
    c) utilizzata   per   l'impianto   e   l'esercizio   delle  linee
       ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;
    d) impiegata   per   l'impianto  e  l'esercizio  delle  linee  di
       trasporto urbano ed interurbano;
    e) consumata  per  qualsiasi  applicazione  nelle  abitazioni  di
       residenza  anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino
       a  3  kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi
       superiori  ai  limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e
       di  220  kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al
       recupero  dell'accisa secondo i criteri stabiliti nel capitolo
       I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del
       Comitato interministeriale dei prezzi;
    f) utilizzata  in  opifici  industriali aventi un consumo mensile
       superiore  a  1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo
       si  e'  verificato.  Ai fini della fruizione dell'agevolazione
       gli autoproduttori dovranno trasmettere, al competente Ufficio
       dell'Agenzia  delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i
       dati relativi al consumo del mese precedente.
   4.  Il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane ha facolta' di
   autorizzare,  nel  periodo  tra  la  realizzazione e l'attivazione
   regolare dell'officina, esperimenti in esenzione da imposta per la
   prova ed il collaudo degli apparecchi.";
n) l'articolo 53 e' sostituito dal seguente:
   "Art.  53  (Soggetti  obbligati  e adempimenti). - 1. Obbligati al
   pagamento dell'accisa sull'energia elettrica sono:
    a) i   soggetti  che  procedono  alla  fatturazione  dell'energia
       elettrica  ai  consumatori  finali,  di  seguito indicati come
       venditori;
    b) gli  esercenti  le officine di produzione di energia elettrica
       utilizzata per uso proprio;
    c) i  soggetti che utilizzano l'energia elettrica per uso proprio
       con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200
       kW  intendendosi  per uso promiscuo l'utilizzazione di energia
       elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione.
   2.   Su   richiesta  possono  essere  riconosciuti  come  soggetti
   obbligati:
    a) i  soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica
       utilizzata   con   impiego   unico   previa  trasformazione  o
       conversione   comunque  effettuata,  con  potenza  disponibile
       superiore a 200 kW;
    b) i  soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica
       da  due  o  piu'  fornitori,  qualora  abbiano consumi mensili
       superiori a 200.000 kWh.
   3.  Qualora  i soggetti di cui al comma 1, lettera a), non abbiano
   sede  nel  territorio  nazionale,  l'imposta  di  cui  al  comma 1
   dell'articolo  52 e' dovuta dalle societa', designate dai medesimi
   soggetti,  aventi sede legale nel territorio nazionale, che devono
   registrarsi presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane
   prima   dell'inizio   dell'attivita'   di  fornitura  dell'energia
   elettrica  ai  consumatori  finali  e  ottemperare  agli  obblighi
   previsti per i soggetti di cui al medesimo comma 1, lettera a).
   4.  I soggetti di cui ai commi 1 e 2 hanno l'obbligo di denunciare
   preventivamente  la  propria  attivita'  all'Ufficio  dell'Agenzia
   delle  dogane  competente  per  territorio  e  di  dichiarare ogni
   variazione,  relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche
   societarie,  nonche'  la  cessazione  dell'attivita', entro trenta
   giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati.
   5.  I  soggetti  di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli
   che  versano  anticipatamente  l'imposta dovuta mediante canone di
   abbonamento   annuale,   prestano   una   cauzione  sul  pagamento
   dell'accisa  determinata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle
   dogane  in  misura pari ad un dodicesimo dell'imposta annua che si
   presume  dovuta in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella
   denuncia  di  cui  al comma 4 e a quelli eventualmente in possesso
   dello  stesso Ufficio. Il medesimo Ufficio, effettuati i controlli
   di  competenza  e verificata la completezza dei dati relativi alla
   denuncia e alla cauzione prestata, rilascia, ai soggetti di cui ai
   commi  1,  2  e alle societa' di cui al comma 3 un'autorizzazione,
   entro  sessanta  giorni  dalla data di ricevimento della denuncia.
   L'autorizzazione  viene  negata  o  revocata  a chiunque sia stato
   condannato  con  sentenza  passata in giudicato per reati connessi
   all'accertamento   ed   al   pagamento  dell'accisa  sui  prodotti
   energetici  o  sull'energia  elettrica  per i quali e' prevista la
   pena della reclusione.
   6.  I  soggetti  di  cui ai commi 1 e 2 provvedono ad integrare, a
   richiesta   del  competente  Ufficio  dell'Agenzia  delle  dogane,
   l'importo  della cauzione che deve risultare pari ad un dodicesimo
   dell'imposta   dovuta   nell'anno   precedente.   Sono   esonerati
   dall'obbligo  di  prestare  la  cauzione  le Amministrazioni dello
   Stato  e  gli enti pubblici. L'Agenzia delle dogane ha facolta' di
   esonerare  dal  predetto  obbligo le ditte affidabili e di notoria
   solvibilita'.  Tale  esonero  puo' essere revocato nel caso in cui
   mutino  le condizioni che ne avevano consentito la concessione, in
   tale  caso  la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni
   dalla notifica della revoca.
   7.  Ai  soggetti  di cui ai commi 1 e 2 che esercitano officine di
   energia   elettrica   e'   rilasciata,   dal   competente  ufficio
   dell'Agenzia  delle  dogane  successivamente  alla  verifica degli
   impianti,  una  licenza di esercizio, in luogo dell'autorizzazione
   di cui al comma 5, soggetta al pagamento di un diritto annuale.
   8.  I  soggetti  di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli
   che  versano  anticipatamente  l'imposta dovuta mediante canone di
   abbonamento  annuale,  presentano  una  dichiarazione  di  consumo
   annuale,   contenente,   oltre   alle  indicazioni  relative  alla
   denominazione,  alla  sede  legale,  al  codice fiscale, al numero
   della  partita  IVA  del  soggetto,  all'ubicazione dell'eventuale
   officina,  tutti  gli  elementi  necessari  per l'accertamento del
   debito  "d'imposta relativo ad ogni mese solare, nonche' l'energia
   elettrica prodotta, prelevata o immessa nella rete di trasmissione
   o distribuzione.
   9.  La dichiarazione di cui al comma 8 e' presentata al competente
   Ufficio dell'Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell'anno
   successivo a quello cui si riferisce.";
o) dopo l'articolo 53 e' inserito il seguente:
   "Art.  53-bis  (Altri adempimenti). - 1. Contestualmente all'avvio
   della   propria   attivita',  i  soggetti  che  producono  energia
   elettrica  non  esclusa  dal  campo di applicazione dell'accisa ai
   sensi dell'articolo 52, comma 2, diversi dai soggetti obbligati di
   cui  all'articolo 53, ne danno comunicazione al competente Ufficio
   dell'Agenzia  delle  dogane e presentano una dichiarazione annuale
   contenente  l'indicazione  dei dati relativi all'energia elettrica
   prodotta   e  a  quella  immessa  nella  rete  di  trasmissione  o
   distribuzione.
   2.  Contestualmente  all'avvio della propria attivita', i soggetti
   che  effettuano  l'attivita' di vettoriamento di energia elettrica
   ne  danno  comunicazione  al competente Ufficio dell'Agenzia delle
   dogane.  Gli  stessi soggetti presentano una dichiarazione annuale
   riepilogativa  contenente  i  dati, relativi all'energia elettrica
   trasportata, rilevati nelle stazioni di misura.
   3.  I  soggetti  di cui ai commi 1 e 2 presentano la dichiarazione
   annuale  al  competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane entro il
   mese  di  marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione
   si  riferisce.  Gli stessi soggetti sono altresi' tenuti a rendere
   disponibili  agli  organi preposti ai controlli i dati relativi ai
   soggetti  cui l'energia elettrica e' consegnata e a dichiarare, al
   competente  Ufficio  dell'Agenzia  delle  dogane  ogni  variazione
   relativa  agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie,
   nonche'  la  cessazione  dell'attivita', entro trenta giorni dalla
   data in cui tali eventi si sono verificati.
   4.    I   gestori   delle   reti   di   distribuzione   comunicano
   tempestivamente ai venditori i dati relativi all'energia elettrica
   consegnata   ai   consumatori   finali.  Sono  altresi'  tenuti  a
   comunicare,   tempestivamente,   anche   al   competente   Ufficio
   dell'Agenzia  delle dogane, la scoperta di sottrazioni fraudolente
   di energia elettrica.";
p) all'articolo  54,  comma  4,  le parole: "comma 3" sono sostituite
   dalle seguenti: "comma 2";
q) l'articolo 55 e' sostituito dal seguente:
   "Art.   55   (Accertamento   e  liquidazione  dell'accisa).  -  1.
   L'accertamento  e  la liquidazione dell'accisa sono effettuati dal
   competente  Ufficio  dell'Agenzia  delle  dogane  sulla base della
   dichiarazione di consumo annuale di cui all'articolo 53, comma 8.
   2.  Per  le forniture di energia elettrica alle utenze con potenza
   disponibile  non  superiore  a  200  kW,  con impiego promiscuo, i
   venditori  devono  convenire,  per  tali utenti, con il competente
   Ufficio   dell'Agenzia   delle   dogane,   il   canone   d'imposta
   corrispondente,  in  base  ai  consumi  presunti tassabili ed alle
   rispettive aliquote. Il venditore deve allegare alla dichiarazione
   di  ciascun  anno  un  elenco  degli anzidetti utenti e comunicare
   mensilmente  al  competente  Ufficio  dell'Agenzia delle dogane le
   relative  variazioni.  Gli  utenti  a  loro volta sono obbligati a
   denunciare  al venditore le variazioni che comportino, sul consumo
   preso  per  base  nella  determinazione  del  canone,  un  aumento
   superiore  al  10  per  cento, nel qual caso il competente Ufficio
   dell'Agenzia  delle  dogane  procede alla revisione del canone. Il
   venditore,  inoltre, e' tenuto a trasmettere al competente Ufficio
   dell'Agenzia  delle  dogane,  l'elenco degli utenti che utilizzano
   l'energia  elettrica in impieghi unici agevolati, comunicandone le
   relative variazioni.
   3.  Per  le  forniture  di  energia  elettrica  a cottimo, per usi
   soggetti ad accisa, i venditori sono ammessi a pagare l'accisa con
   un  canone  stabilito  dal  competente  Ufficio dell'Agenzia delle
   dogane  in relazione alla potenza installata presso i consumatori,
   tenuti presente i contratti ed i dati di fatto riscontrati.
   4. I venditori compilano una dichiarazione per i consumi accertati
   in  occasione della scoperta di sottrazione fraudolenta di energia
   elettrica  e  la  trasmettono  al  competente Ufficio dell'Agenzia
   delle dogane appena i consumi fraudolenti sono stati accertati.
   5.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  53,  comma  1, lettera b),
   esercenti  officine non fornite di misuratori o di altri strumenti
   integratori  della  misura  dell'energia  adoperata, corrispondono
   l'accisa  mediante  un canone annuo di abbonamento determinato dal
   competente  Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Gli stessi soggetti
   hanno  l'obbligo  di  dichiarare anticipatamente le variazioni che
   comportino  un aumento superiore al 10 per cento del consumo preso
   per  base  nella  determinazione  del  canone  ed  in  tal caso il
   competente   Ufficio   dell'Agenzia   delle  dogane  procede  alla
   revisione  straordinaria  dello  stesso.  Gli  esercenti  officine
   costituite   da   impianti  di  produzione  combinata  di  energia
   elettrica  e  calore,  con potenza disponibile non superiore a 100
   kW, possono corrispondere l'imposta mediante canone di abbonamento
   annuale.
   6.  Qualora  m un impianto si utilizzi l'energia elettrica per usi
   diversi e si richieda l'applicazione della corrispondente aliquota
   d'imposta,  le  diverse  utilizzazioni devono essere fatte in modo
   che   sia,   a   giudizio  insindacabile  del  competente  Ufficio
   dell'Agenzia  delle  dogane,  escluso  il  pericolo  che l'energia
   elettrica  venga deviata da usi esenti ad usi soggetti ad imposta.
   Il  competente  Ufficio dell'Agenzia delle dogane puo' prescrivere
   l'applicazione, a spese degli interessati, di speciali congegni di
   sicurezza  o di apparecchi atti ad impedire l'impiego dell'energia
   elettrica a scopo diverso da quello dichiarato.
   7.  I  venditori  di energia elettrica devono tenere registrazioni
   distinte per gli utenti a contatore e per quelli a cottimo.";
r) l'articolo 56 e' sostituito dal seguente:
   "Art.  56  (Versamento dell'accisa). - 1. Il pagamento dell'accisa
   e'  effettuato  in  rate  di  acconto mensili, da versare entro il
   giorno  16  di ciascun mese, calcolate sulla base di un dodicesimo
   dei consumi dell'anno precedente. Per il mese di agosto la rata di
   acconto  e' versata entro il giorno 20. Il versamento a conguaglio
   e'  effettuato  entro  il  giorno  16  del mese di marzo dell'anno
   successivo  a  quello  cui  si  riferisce.  Le somme eventualmente
   versate in piu' del dovuto sono detratte dai successivi versamenti
   di  acconto.  I  soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera
   a),  e  le societa' di cui all'articolo 53, comma 3, hanno diritto
   di rivalsa sui consumatori finali.
   2. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere, sulla
   base  dei  dati  tecnici e contabili disponibili, rateizzazioni di
   acconto diverse da quelle di cui al comma 1.
   3.  La  bolletta  di  pagamento  rilasciata  dai  soggetti  di cui
   all'articolo  53,  comma 1, lettera a), ai consumatori finali deve
   riportare  i  quantitativi  di  energia  elettrica  venduti  e  la
   liquidazione  dell'accisa  e  relative addizionali, con le singole
   aliquote applicate.
   4.  Per  i  supplementi di imposta derivanti dalla revisione delle
   liquidazioni delle dichiarazioni di consumo, il competente Ufficio
   dell'Agenzia delle dogane emette avviso di pagamento.
   5.  I  soggetti di cui all'articolo 55, comma 5, versano il canone
   annuo  d'imposta  all'atto  della  stipula  della  convenzione  di
   abbonamento  e, per gli anni successivi, anticipatamente, entro il
   mese di gennaio di ciascun anno.
   6.  In  caso  di  ritardato pagamento si applicano l'indennita' di
   mora  e  gli  interessi  nella  misura  prevista  per  il  tardivo
   pagamento   delle   accise.  Per  i  recuperi  e  per  i  rimborsi
   dell'imposta si applicano le disposizioni dell'articolo 14.";
s) nell'articolo 57:
   1)   la   rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  "Privilegi  e
   prescrizione";
   2) il comma 1 e' abrogato;
t) all'articolo 58:
   1)  nel comma 1 le parole: "fabbricanti di energia elettrica" sono
   sostituite dalle seguenti: "soggetti di cui all'articolo 53, commi
   1  e  2, che esercitano officine di energia elettrica" e le parole
   "all'ufficio  tecnico di finanza, competente per territorio," sono
   sostituite  dalle  seguenti:  "al  competente Ufficio dell'Agenzia
   delle dogane";
   2)  nel  comma  4  le parole "I fabbricanti" sono sostituite dalle
   seguenti: "I soggetti obbligati di cui all'articolo 53";
   3)  nel  comma  5, le parole: "imposta di consumo" sono sostituite
   dalla seguente "accisa";
u) all'articolo 59:
   1) nel comma 1:
     a)  le  parole: "e' punito" sono sostituite dalle seguenti "sono
     puniti"  e  le  parole  "il  fabbricante"  sono sostituite dalle
     seguenti "i soggetti obbligati di cui all'articolo 53";
     b)  le  parole: "o l'acquirente di energia elettrica considerato
     fabbricante ai fini dell'imposizione" sono soppresse;
     c)  la  lettera  a)  e'  sostituita dalla seguente: "a) attivano
     l'officina  a  scopo  di  produzione  di energia elettrica senza
     essere provvisti della licenza di esercizio;
     d)  la lettera b) e' sostituita dalla seguente "b) manomettono o
     lasciano  manomettere  in  qualsiasi modo i congegni applicati o
     fatti   applicare  dal  competente  Ufficio  dell'Agenzia  delle
     dogane,  nonche'  i  contrassegni, bolli e suggelli applicati da
     detto ufficio, salvi i casi di assoluta necessita";
     e)  la  lettera  c) e' sostituita dalla seguente: "c) omettono o
     redigono  in  modo incompleto o inesatto le dichiarazioni di cui
     agli  articoli 53, comma 8, e 55, comma 2, non tengono o tengono
     in  modo  irregolare  le  registrazioni  di cui all'articolo 55,
     comma  7,  ovvero  non  presentano  i registri, i documenti e le
     bollette a norma dell'articolo 58, commi 3 e 4";
     f)   la  lettera  d)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "d)  non
     presentano  o presentano incomplete o infedeli le denunce di cui
     all'articolo 53, comma 4";
     g)  nella  lettera  e)  la  parola  "nega"  e'  sostituita dalla
     seguente:  "negano",  la  parola: "ostacola" e' sostituita dalla
     seguente:  "ostacolano"  e  la  parola "impedisce" e' sostituita
     dalla seguente: "impediscono";
   2)  nel  comma  2,  la  parola:  "fabbricanti" e' sostituita dalle
   seguenti: "soggetti obbligati di cui all'articolo 53";
v) l'articolo 60 e' sostituito dal seguente:
   "Art.  60  (Addizionali  dell'accisa).  -  1.  Le disposizioni del
   presente titolo, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 52,
   comma 3, valgono anche per le addizionali dell'accisa sull'energia
   elettrica, quando per la loro applicazione sono previste le stesse
   modalita' dell'accisa.";
z) all'articolo 62:
   1)  nel  comma  1,  le parole: "(codice NC da 2710 00 87 a 2710 00
   98)"  sono  sostituite dalle seguenti: "(codice NC da 2710 19 81 a
   2710 19 99)";
   2)  nel  comma 6, le parole: "(codice NC 3817 10)" sono sostituite
   dalle seguenti: "(codice NC 3817 00)";
aa) nell'articolo  67,  il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. La
   classificazione  dei  prodotti energetici di cui al presente testo
   unico  e'  effettuata con riferimento ai codici della nomenclatura
   combinata   di   cui   al  regolamento  (CE)  n.  2031/2001  della
   Commissione  del  6  agosto  2001,  che  modifica l'allegato I del
   regolamento  (CEE)  n.  2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987,
   relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa
   doganale comune.";
bb) nell'allegato I:
   1)  la  voce  "benzina"  e' sostituita dalla seguente "benzina con
   piombo";
   2)  la  voce  "benzina  senza piombo" e' sostituita dalla seguente
   "benzina";
   3)  dopo  la voce "Gas metano", e' inserita la seguente: "Carbone,
   lignite  e  coke  (codici  NC 2701, 2702 e 2704) impiegati per uso
   riscaldamento:   da   parte   di  imprese:  4,60  euro  per  mille
   chilogrammi; da parte di soggetti diversi dalle imprese: 9,20 euro
   per mille chilogrammi.";
cc) nella tabella A:
   1) nella rubrica, la parola: "degli" e' sostituita dalla seguente:
   "dei";
   2)  al punto 5, dopo la voce: "- gasolio" e' inserita la seguente:
   "- oli vegetali non modificati chimicamente: esenzione";
   3)  al  punto  10,  dopo  le parole "di cantiere" sono aggiunte le
   seguenti ", nei motori fissi";
   4)   al   punto   10,  nella  colonna  "Agevolazione"  la  parola:
   "esenzione"  e'  sostituita  dalle  seguenti: "euro 11,73 per 1000
   mc.";
   5) al punto 11:
    a) dopo le parole: "energia elettrica:" e' inserita la seguente
voce: "- oli vegetali non modificati chimicamente: esenzione";
b) dopo la voce "olio combustibile e oli minerali greggi,
       naturali"  e' inserita la seguente: "- carbone, lignite e coke
       (codici NC 2701, 2702 e 2704) euro 2,60 per 1000 kg.";
   6)  al  punto  14,  le  parole:  "di  ossido  di alluminio e" sono
   soppresse;
   7)  il  punto  15  e'  sostituito  dal  seguente: "Gas di petrolio
   liquefatti  utilizzati,  negli  ((impianti  centralizzati  per usi
   industriali (2) e dagli autobus)) urbani ed extraurbani adibiti al
   servizio pubblico.";
   8) alla nota (1), le parole: "della persona fisica o giuridica che
   puo'  utilizzarli"  sono sostituite dalle seguenti: "della persona
   fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarli";
   9)  dopo  la  nota  (1)  e'  aggiunta la seguente nota: (2) per la
   individuazione  degli  usi industriali si rinvia a quanto disposto
   nell'articolo 26, comma 3.
  2.  L'efficacia  della disposizione di cui al comma 1, lettera cc),
punto  2, e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del
Trattato   istitutivo   della   Comunita'  europea,  alla  preventiva
approvazione da parte della Commissione europea.