stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 8 febbraio 2007, n. 20

Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonchè modifica alla direttiva 92/42/CEE.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/3/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2011)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 7-3-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la   legge   18 aprile  2005,  n.  62,  ed  in  particolare
l'articolo 21 e l'allegato B;
  Vista   la   direttiva  2004/8/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,    dell'11 febbraio    2004,    sulla   promozione   della
cogenerazione  basata  su  una  domanda  di  calore utile nel mercato
interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE;
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  Vista  la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas  19 marzo  2002,  n. 42, recante condizioni per il riconoscimento
della  produzione  combinata  di  energia  elettrica  e  calore  come
cogenerazione   ai   sensi   dell'articolo 2,  comma 8,  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 79 del 4 aprile 2002;
  Considerato  che  a livello nazionale l'adozione dei criteri di cui
alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n.
42/02  per il calcolo della cogenerazione soddisfa in media i criteri
dell'allegato III, lettera a), della direttiva 2004/8/CE;
  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;
  Acquisito   il   parere   della   Conferenza   unificata,   di  cui
all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta dell'8 novembre 2006;
  Acquisito  il  parere  espresso  dalle competenti commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 febbraio 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dello  sviluppo  economico,  di  concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente
e  della  tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole
alimentari e forestali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                 Finalita' ed ambito di applicazione
  1. Il presente decreto intende accrescere l'efficienza energetica e
migliorare  la  sicurezza  dell'approvvigionamento,  definendo misure
atte   a   promuovere   e   sviluppare,   anche  ai  fini  di  tutela
dell'ambiente,  la  cogenerazione  ad  alto  rendimento  di calore ed
energia,  basata  sulla  domanda  di  calore utile e sul risparmio di
energia   primaria,   con  particolare  riferimento  alle  condizioni
climatiche nazionali.
  2.  Il presente decreto si applica alla cogenerazione come definita
all'articolo 2 e alle tecnologie di cogenerazione di cui all'allegato
I.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Si riporta il testo dell'art. 21 e l'allegato B della
          legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento
          di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle
          Comunita'  europee.  Legge  comunitaria  2004),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento
          ordinario:
              «Art. 21 (Disposizioni per l'attuazione della direttiva
          2004/8/CE  dell'11 febbraio  2004  del Parlamento europeo e
          del  Consiglio, sulla promozione della cogenerazione basata
          su   una  domanda  di  calore  utile  nel  mercato  interno
          dell'energia  e  che  modifica  la  direttiva 92/42/CEE). -
          1. Il  Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di
          cui  all'art.  1,  su proposta del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e
          del  Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i
          Ministri    degli    affari    esteri,   della   giustizia,
          dell'economia  e  delle  finanze  e  dell'ambiente  e della
          tutela  del  territorio,  un  decreto  legislativo  per  il
          recepimento della direttiva 2004/8/CE dell'11 febbraio 2004
          del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, sulla promozione
          della  cogenerazione  basata su una domanda di calore utile
          nel   mercato   interno  dell'energia  e  che  modifica  la
          direttiva  92/42/CEE,  nel rispetto dei seguenti principi e
          criteri direttivi:
                a) individuare  le  misure  di  promozione e sviluppo
          della   cogenerazione  ad  alto  rendimento,  basate  sulla
          domanda   di  calore  utile  e  sul  risparmio  di  energia
          primaria,   secondo   obiettivi   di   accrescimento  della
          sicurezza      dell'approvvigionamento     energetico     e
          dell'efficienza     energetica,     nonche'    di    tutela
          dell'ambiente;
                b) assicurare  la coerenza delle misure di promozione
          e  sviluppo  della cogenerazione di cui alla lettera a) con
          il  quadro  normativo  e  regolatorio nazionale sul mercato
          interno  dell'energia  elettrica  e  con  le  misure per la
          riduzione   delle   emissioni  di  gas  ad  effetto  serra,
          garantendo  altresi' la stabilita' del quadro normativo per
          gli investimenti effettuati;
                c) prevedere   l'avvio   di  un  regime  di  garanzia
          d'origine dell'elettricita' prodotta dalla cogenerazione ad
          alto  rendimento e, in coordinamento con le amministrazioni
          territoriali   interessate,  l'istituzione  di  un  sistema
          nazionale   per   l'analisi   delle   potenzialita'   della
          cogenerazione  e  per il monitoraggio sulle realizzazioni e
          sull'efficacia  delle misure adottate, anche ai fini di cui
          agli articoli 6 e 10 della direttiva 2004/8/CE;
                d) agevolare l'accesso alla rete dell'elettricita' da
          cogenerazione   ad   alto  rendimento  e  semplificare  gli
          adempimenti  amministrativi e fiscali, a parita' di gettito
          complessivo,  per  la  realizzazione  di  unita' di piccola
          cogenerazione e di microcogenerazione.
              2.  Dall'attuazione  del  presente  articolo non devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
                                                           Allegato B
              2001/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
          determinati piani e programmi sull'ambiente.
              2001/84/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 settembre  2001,  relativa  al  diritto  dell'autore  di
          un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
              2002/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          del-l'11 marzo  2002,  che  istituisce  un  quadro generale
          relativo   all'informazione   e   alla   consultazione  dei
          lavoratori.
              2002/15/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          del-l'11 marzo     2002,    concernente    l'organizzazione
          dell'orario   di   lavoro   delle  persone  che  effettuano
          operazioni mobili di autotrasporto.
              2003/10/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          6 febbraio  2003,  sulle prescrizioni minime di sicurezza e
          di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
          derivanti  dagli  agenti  fisici  (rumore) (diciassettesima
          direttiva  particolare  ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
          della direttiva 89/391/CEE).
              2003/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 marzo  2003,  che  modifica  la direttiva 83/477/CEE del
          Consiglio  sulla  protezione dei lavoratori contro i rischi
          connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
              2003/20/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          del-l'8 aprile  2003,  che modifica la direttiva 91/671/CEE
          del  Consiglio  per  il  ravvicinamento  delle legislazioni
          degli  Stati  membri  relative  all'uso  obbligatorio delle
          cinture  di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a
          3,5 tonnellate.
              2003/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 maggio  2003, che prevede la partecipazione del pubblico
          nell'elaborazione  di  taluni  piani e programmi in materia
          ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE
          e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e
          all'accesso alla giustizia.
              2003/41/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          3 giugno  2003, relativa alle attivita' e alla supervisione
          degli enti pensionistici aziendali o professionali.
              2003/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi
          nel settore dell'aviazione civile.
              2003/51/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          18 giugno  2003,  che  modifica  le  direttive  78/660/CEE,
          83/349/CEE,  86/635/CEE  e  91/674/CEE  relative  ai  conti
          annuali  e ai conti consolidati di taluni tipi di societa',
          delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di
          assicurazione.
              2003/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 giugno  2003,  relativa  a  norme  comuni per il mercato
          interno  dell'energia  elettrica  e che abroga la direttiva
          96/92/CE.
              2003/55/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 giugno  2003,  relativa  a  norme  comuni per il mercato
          interno   del  gas  naturale  e  che  abroga  la  direttiva
          98/30/CE.
              2003/58/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 luglio  2003,  che  modifica la direttiva 68/151/CEE del
          Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicita' di
          taluni tipi di societa'.
              2003/59/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 luglio  2003, sulla qualificazione iniziale e formazione
          periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti
          al  trasporto  di  merci  o  passeggeri,  che  modifica  il
          regolamento  (CEE)  n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva
          91/439/CEE   del   Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva
          76/914/CEE del Consiglio.
              2003/72/CE  del  Consiglio,  del  22 luglio  2003,  che
          completa  lo statuto della societa' cooperativa europea per
          quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
              2003/74/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          22 settembre  2003,  che modifica la direttiva 96/22/CE del
          Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune
          sostanze  ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze
          &greco;b-agoniste nelle produzioni animali.
              2003/85/CE   del   Consiglio,  del  29 settembre  2003,
          relativa  a  misure  comunitarie  di  lotta  contro  l'afta
          epizootica,   che  abroga  la  direttiva  85/511/CEE  e  le
          decisioni  89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della
          direttiva 92/46/CEE.
              2003/86/CE   del   Consiglio,  del  22 settembre  2003,
          relativa al diritto al ricongiungimento familiare.
              2003/87/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          13 ottobre  2003,  che istituisce un sistema per lo scambio
          di  quote  di  emissioni  dei  gas  a  effetto  serra nella
          Comunita'   e   che  modifica  la  direttiva  96/61/CE  del
          Consiglio.
              2003/88/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          4 novembre     2003,     concernente     taluni     aspetti
          dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
              2003/89/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          10 novembre  2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per
          quanto  riguarda  l'indicazione degli ingredienti contenuti
          nei prodotti alimentari.
              2003/92/CE  del  Consiglio,  del  7 ottobre  2003,  che
          modifica  la  direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme
          sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.
              2003/96/CE  del  Consiglio,  del  27 ottobre  2003, che
          ristruttura  il  quadro  comunitario  per la tassazione dei
          prodotti energetici e dell'elettricita'.
              2003/99/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          17 novembre   2003,  sulle  misure  di  sorveglianza  delle
          zoonosi  e  degli  agenti zoonotici, recante modifica della
          decisione   90/424/CEE   del  Consiglio  e  che  abroga  la
          direttiva 92/117/CEE del Consiglio.
              2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre  2003,  che  modifica la direttiva 96/82/CE del
          Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
          connessi con determinate sostanze pericolose.
              2003/109/CE   del   Consiglio,  del  25 novembre  2003,
          relativa  allo  status  dei  cittadini  dei Paesi terzi che
          siano soggiornanti di lungo periodo.
              2003/110/CE   del   Consiglio,  del  25 novembre  2003,
          relativa  all'assistenza durante il transito nell'ambito di
          provvedimenti di espulsione per via aerea.
              2004/8/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          del-l'11 febbraio     2004,    sulla    promozione    della
          cogenerazione  basata  su  una  domanda di calore utile nel
          mercato  interno  dell'energia  e che modifica la direttiva
          92/42/CEE.
              2004/12/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          del-l'11 febbraio  2004, che modifica la direttiva 94/62/CE
          sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
              2004/17/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          31 marzo  2004,  che coordina le procedure di appalto degli
          enti  erogatori  di  acqua  e  di  energia,  degli enti che
          forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
              2004/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
          aggiudicazione   degli   appalti  pubblici  di  lavori,  di
          forniture e di servizi.
              2004/22/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.
              2004/25/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 aprile   2004,   concernente  le  offerte  pubbliche  di
          acquisto.
              2004/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale in materia
          di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
              2004/38/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile   2004,   relativa   al   diritto  dei  cittadini
          dell'Unione   e  dei  loro  familiari  di  circolare  e  di
          soggiornare  liberamente nel territorio degli Stati membri,
          che  modifica  il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le
          direttive  64/221/CEE,  68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE,
          75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.
              2004/39/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 aprile   2004,   relativa  ai  mercati  degli  strumenti
          finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE
          del  Consiglio  e  la  direttiva  2000/12/CE del Parlamento
          europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE
          del Consiglio.
              2004/48/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile  2004,  sul  rispetto  dei  diritti di proprieta'
          intellettuale.
              2004/67/CE   del   Consiglio,   del   26 aprile   2004,
          concernente   misure   volte   a   garantire  la  sicurezza
          dell'approvvigionamento di gas naturale.
              2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 ottobre   2004,   recante   modifica   della   direttiva
          2003/87/CE  che  istituisce  un  sistema  per lo scambio di
          quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita',
          riguardo  ai  meccanismi  di  progetto  del  Protocollo  di
          Kyoto.».
              - La  direttiva 2004/8/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
          52 del 21 febbraio 2004.
              - La  direttiva  92/42/CEE  e' pubblicata nella GUCE n.
          L 167 del 22 giugno 1992.
              - La  legge 23 agosto 2004, n. 239, reca: «Riordino del
          settore  energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il
          riassetto   delle   dispo-sizioni  vigenti  in  materia  di
          energia».
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 8, del decreto
          legislativo  16 marzo  1999,  n.  79,  recante: «Attuazione
          della  direttiva  96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il
          mercato interno dell'energia elettrica»:
              «8. Cogenerazione e' la produzione combinata di energia
          elettrica  e calore alle condizioni definite dall'Autorita'
          per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  che garantiscano un
          significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni
          separate.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo  28 agosto  1997, n. 281, recante: «Definizione
          ed   ampliamento   delle   attribuzioni   della  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
          le  materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali»:
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».