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DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2007, n. 5

Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/2/2007
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Testo in vigore dal: 15-2-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   Legge
comunitaria 2004;
  Vista la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003,
relativa al diritto al ricongiungimento familiare;
  Visto  il  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2006;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati;
  Considerato   che   le  competenti  Commissioni  del  Senato  della
Repubblica   non   hanno  espresso  il  parere  nel  termine  di  cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° dicembre 2006;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  il Ministro degli affari esteri, il
Ministro  della  giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze
ed il Ministro per la famiglia;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
  1.  Il  presente  decreto  legislativo stabilisce le condizioni per
l'esercizio  del  diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini
di  Paesi  terzi,  legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato
italiano,  in  applicazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio,
del 22 settembre 2003.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   Legge
comunitaria 2004;
  Vista la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003,
relativa al diritto al ricongiungimento familiare;
  Visto  il  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2006;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati;
  Considerato   che   le  competenti  Commissioni  del  Senato  della
Repubblica   non   hanno  espresso  il  parere  nel  termine  di  cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° dicembre 2006;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  il Ministro degli affari esteri, il
Ministro  della  giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze
ed il Ministro per la famiglia;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
  1.  Il  presente  decreto  legislativo stabilisce le condizioni per
l'esercizio  del  diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini
di  Paesi  terzi,  legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato
italiano,  in  applicazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio,
del 22 settembre 2003.