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DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2007, n. 5

Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/2/2007
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Testo in vigore dal: 15-2-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   Legge
comunitaria 2004;
  Vista la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003,
relativa al diritto al ricongiungimento familiare;
  Visto  il  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2006;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati;
  Considerato   che   le  competenti  Commissioni  del  Senato  della
Repubblica   non   hanno  espresso  il  parere  nel  termine  di  cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° dicembre 2006;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  il Ministro degli affari esteri, il
Ministro  della  giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze
ed il Ministro per la famiglia;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
  1.  Il  presente  decreto  legislativo stabilisce le condizioni per
l'esercizio  del  diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini
di  Paesi  terzi,  legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato
italiano,  in  applicazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio,
del 22 settembre 2003.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E.).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Si  riporta  il testo dell'art. 1, commi 1 e 3, della
          legge  18 aprile  2005,  n.  62,  pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 22 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario:
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A e B.
              2. Omissis.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato B,  nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato A,  sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
          organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
          trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
          parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
          parlamentare  di  cui  al  presente comma, ovvero i diversi
          termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
          che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
          5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
          novanta giorni».
              La direttiva 2003/86/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n.
          L.251 del 3 ottobre 2003.
          Note all'art. 1:
              Per la direttiva 2003/86/CE, vedi note alle premesse.