stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2006, n. 264

Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/10/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/2021)
nascondi
Testo in vigore dal: 24-10-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


   VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
   VISTA  la  direttiva  2004/54/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  29  aprile  2004,  relativa  ai  requisiti minimi di
sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea:
   VISTA  la  legge  25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2005;
   VISTA  la  preliminare  deliberazione  del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 aprile 2006;
   ACQUISITO  il  parere  delle  competenti  Commissioni parlamentari
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
   VISTA  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 settembre 2006;
   SULLA  PROPOSTA  del  Ministro  per  le  politiche  europee  e del
Ministro  delle  infrastrutture,  di  concerto  con  i Ministri degli
affari  esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze,
dell'interno e dei trasporti;


                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:


                               Art. 1
                  (Oggetto e campo di applicazione)

   1.  Il presente decreto ha lo scopa di garantire un livello minimo
sufficiente  di  sicurezza  agli  utenti  della strada nelle gallerie
della   rete   stradale  transeuropea  mediante  la  progettazione  e
l'adozione di misure di prevenzione atte alla riduzione di situazioni
critiche  che possano mettere in pericolo la vita umana, l'ambiente e
gli impianti della galleria, nonche' mediante misure di protezione in
caso di incidente.
   2.  Il presente decreto si applica a tutte le gallerie situate nel
territorio  italiano appartenenti alla rete stradale transeuropea, di
lunghezza superiore a cinquecento metri gia' in esercizio, in fase di
costruzione o allo stato di progetto.
   3.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di
valutazione  di  impatto ambientale in relazione alle nuove strutture
ricadenti  nell'  ambito di applicazione del presente decreto, ovvero
alle modifiche eventualmente apportate alle strutture esistenti.
             Avvertenza:
                 Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                 - Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi
          di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
          europee (GUCE).
             Note alle premesse:
                 -   L'art.  76  della  Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
                 -  L'art.  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
                 -   La  direttiva  2004/54/CE  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. n. L 167 del 30 aprile 2004.
                 -  La  legge  25 gennaio  2006, n. 29, e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006 n. 32, S.O.
             Nota all'art. 2:
                 -  La  decisione  n.  1692/96/CE e' pubblicata nella
          G.U.C.E. n. L 228 del 9 settembre 1996.
             Nota all'art. 4:
                 - Per   la   direttiva  2004/54/CE  vedi  note  alle
          premesse.
             Nota all'art. 11:
                 - Si  riporta  il  testo  degli articoli 11 e 12 del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo
          codice della strada»:
                 «Art.  11  (Servizio  di  polizia  stradale).  -  1.
          Costituiscono servizi di polizia stradale:
                   a) la    prevenzione    e   l'accertamento   delle
          violazioni in materia di circolazione stradale;
                   b) la rilevazione degli incidenti stradali;
                   c) la  predisposizione  e l'esecuzione dei servizi
          diretti a regolare il traffico;
                   d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
                   e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.
                 2.   Gli  organi  di  polizia  stradale  concorrono,
          altresi',  alle  operazioni  di  soccorso automobilistico e
          stradale   in   genere.   Possono,   inoltre,   collaborare
          all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.
                 3.  Ai  servizi  di  polizia  stradale  provvede  il
          Ministero  dell'interno,  salve  le attribuzioni dei comuni
          per   quanto   concerne  i  centri  abitati.  Al  Ministero
          dell'interno   compete,   altresi',  il  coordinamento  dei
          servizi di polizia stradale da chiunque espletati.
                 4.  Gli  interessati possono chiedere agli organi di
          polizia  di  cui  all'art.  12  le  informazioni  acquisite
          relativamente alle modalita' dell'incidente, alla residenza
          ed  al  domicilio  delle parti, alla copertura assicurativa
          dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.».
                 «Art.   12  (Espletamento  dei  servizi  di  polizia
          stradale).  -  1.  L'espletamento  dei  servizi  di polizia
          stradale previsti dal presente codice spetta:
                   a) in  via  principale  alla  specialita'  Polizia
          stradale della Polizia di Stato;
                   b) alla Polizia di Stato;
                   c) all'Arma dei carabinieri;
                   d) al Corpo della guardia di finanza;
                   d-bis)   ai   Corpi   e   ai  servizi  di  polizia
          provinciale, nell'ambito del territorio di competenza;
                   e) ai  Corpi  e  ai servizi di polizia municipale,
          nell'ambito del territorio di competenza;
                   f) ai   funzionari   del   Ministero  dell'interno
          addetti al servizio di Polizia stradale;
                   f-bis)  al  Corpo  di  polizia  penitenziaria e al
          Corpo  forestale  dello  Stato,  in relazione ai compiti di
          istituto.
                 2.  L'espletamento  dei  servizi di cui all'art. 11,
          comma 1,   lettere a)   e b),  spetta  anche  ai  rimanenti
          ufficiali   e   agenti   di  Polizia  giudiziaria  indicati
          nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
                 3.  La prevenzione e l'accertamento delle violazioni
          in  materia  di  circolazione  stradale  e  la  tutela e il
          controllo  sull'uso  delle  strade possono, inoltre, essere
          effettuati,    previo    superamento   di   un   esame   di
          qualificazione  secondo quanto stabilito dal regolamento di
          esecuzione:
                   a) dal  personale dell'Ispettorato generale per la
          circolazione  e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
          centrale  e periferica del Ministero delle infrastrutture e
          dei  trasporti,  del Dipartimento per i trasporti terrestri
          appartenente   al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
                   b) dal   personale   degli  uffici  competenti  in
          materia  di  viabilita' delle regioni, delle province e dei
          comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade
          di proprieta' degli enti da cui dipendono;
                   c) dai  dipendenti  dello  Stato, delle province e
          dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere,
          limitatamente  alle  violazioni commesse sulle strade o sui
          tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
                   d) dal  personale  delle  Ferrovie  dello  Stato e
          delle  ferrovie  e  tranvie  in  concessione, che espletano
          mansioni  ispettive  o  di  vigilanza, nell'esercizio delle
          proprie  funzioni  e limitatamente alle violazioni commesse
          nell'ambito  dei passaggi a livello dell'amministrazione di
          appartenenza;
                   e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali
          dipendenti   dal   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  nell'ambito  delle  aree  di  cui  all'art.  6,
          comma 7;
                   f) dai  militari  del  Corpo  delle capitanerie di
          porto,  dipendenti  dal  Ministero della marina mercantile,
          nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
                 3-bis.  I  servizi  di scorta per la sicurezza della
          circolazione,  nonche'  i  conseguenti  servizi  diretti  a
          regolare   il   traffico,   di  cui  all'art.  11  comma 1,
          lettere c)  e d),  possono  inoltre  essere  effettuati  da
          personale  abilitato  a svolgere scorte tecniche ai veicoli
          eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalita',
          limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
          prescrizioni  imposte  dagli  enti proprietari delle strade
          nei  provvedimenti  di autorizzazione o di quelle richieste
          dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.
                 4.  La  scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad
          assicurare   la   marcia  delle  colonne  militari  spetta,
          inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
          delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico
          attestato rilasciato dall'autorita' militare competente.
                 5.   I  soggetti  indicati  nel  presente  articolo,
          eccetto  quelli  di cui al comma 3-bis, quando non siano in
          uniforme,   per  espletare  i  propri  compiti  di  polizia
          stradale  devono  fare  uso di apposito segnale distintivo,
          conforme al modello stabilito nel regolamento.».
             Nota all'art. 16:
                 - La   legge   24   novembre  1981,  n.  689,  reca:
          «Modifiche al sistema penale».
             Nota all'art. 17:
                 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  comma 5, del
          decreto-legge  30 novembre  2005,  n.  245, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, recante:
          «Misure  straordinarie  per  fronteggiare  1'emergenza  nel
          settore  dei  rifiuti  nella  regione Campania ed ulteriori
          disposizioni in materia di protezione civile»:
                 «Art. 1 (Risoluzione del contratto e affidamento del
          servizio   di   smaltimento   dei   rifiuti  nella  regione
          Campania).
                 1.-4. (Omissis)
                 5.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della
          Presidenza  del  Consiglio dei Ministri puo' avvalersi, per
          tutte le opere e gli interventi attinenti all'emergenza nel
          settore  dei  rifiuti,  del  Consiglio superiore dei lavori
          pubblici.  Fatta salva la normativa comunitaria e nazionale
          in  materia  di  valutazione  di impatto ambientale, per le
          esigenze  connesse  allo  svolgimento  della  procedura  di
          valutazione  e  di  consulenza  nell'ambito  di progetti di
          opere  di  cui  all'art. 6 della legge 11 febbraio 1994, n.
          109,  e  successive  modificazioni,  il  cui  valore sia di
          entita'  superiore  a  5  milioni  di euro, per le relative
          verifiche   tecniche   e   per  le  conseguenti  necessita'
          operative,  e'  posto  a carico del soggetto committente il
          versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato di una
          somma  pari  allo  0,5  per mille del valore delle opere da
          realizzare.   Le  predette  entrate  sono  riassegnate  con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          ad apposita unita' previsionale di base del Ministero delle
          infrastrutture  e dei trasporti. L'obbligo di versamento si
          applica ai progetti presentati successivamente alla data di
          entrata in vigore del presente decreto. Dall'attuazione del
          presente  comma non  devono derivare nuovi o maggiori oneri
          per la finanza pubblica.».
             Nota all'art. 18:
                 -  Per  la  direttiva  2004/54/CE,  vedi  note  alle
          premesse.